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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 20628/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.DONINI Gabriele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale cittadino che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali condannandolo alla pena di giustizia

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento della istanza di essere ammesso all'istituto della messa alla prova, criticando il percorso argonnentativo del giudice distrettuale che aveva giu- stificato il diniego in ragione dei precedenti penali e di una condizione di alcol dipendenza.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, reiterativi delle censure disattese dal giudice distrettuale con motivazione congrua e non manife- stamente illogica e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/201.6, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. 3.1 II ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e, in particolare con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la concessione del beneficio della messa alla prova con sospensione del procedimento è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissua- siva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (in ipotesi in cui è stato ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi sez.4, n.9581 del 26/11/2015, Quiroz, Rv.266299; n.8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv.278602; sez.6, n.:37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv.283883).

La motivazione della sentenza si presenta sul punto congrua e priva di illogicità evidenti e non si presta pertanto ad essere ulteriormente sindacata in sede di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.DONINI Gabriele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale cittadino che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali condannandolo alla pena di giustizia 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento della istanza di essere ammesso all'istituto della messa alla prova, criticando il percorso argonnentativo del giudice distrettuale che aveva giu- stificato il diniego in ragione dei precedenti penali e di una condizione di alcol dipendenza. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, reiterativi delle censure disattese dal giudice distrettuale con motivazione congrua e non manife- stamente illogica e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/201.6, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. 3.1 II ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e, in particolare con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la concessione del beneficio della messa alla prova con sospensione del procedimento è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissua- siva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (in ipotesi in cui è stato ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi sez.4, n.9581 del 26/11/2015, Quiroz, Rv.266299; n.8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv.278602; sez.6, n.:37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv.283883). La motivazione della sentenza si presenta sul punto congrua e priva di illogicità evidenti e non si presta pertanto ad essere ulteriormente sindacata in sede di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 20628/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris