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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46087/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza riguardo alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Riguardo alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il Proc.

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento dei primi due motivi del ricorso e per il rigetto del terzo motivo.

E presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per avere cagionato colposamente la morte di [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile Comune di Salerno, in favore delle costituite parti civili.

2. Il processo attiene al sinistro stradale avvenuto in Salerno il 25.6.2010, all'incrocio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Risulta accertato che il Balsamo, alla guida di un motociclo Liberty, veniva investito all'altezza del detto incrocio dall'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] (giudicata separatamente); che la siepe spartitraffico tra la via percorsa dal motociclo e quella percorsa dall'auto era troppo alta, sicché la vittima non poteva avere una visuale ottimale dell'incrocio, mentre la visuale dell'impianto semaforico della via percorsa dalla automobilista (via Pepe) era ostruita dalla presenza di vegetazione.

Si addebita agli imputati (Ciaparrone quale responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno; [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile dell'ufficio tecnico e segnaletica del Comune di Salerno) di avere omesso di provvedere, quali dipendenti comunali responsabili dei servizi prima indicati, alla manutenzione delle siepi dell'incrocio ove era avvenuto l'incidente e delle lanterne semaforiche ivi presenti.

3. La Corte territoriale, nel confermare il giudizio di primo grado, ha escluso la condotta causale "assorbente" dei protagonisti del sinistro, con specifico riferimento al comportamento inavveduto della Ferrero (che non si sarebbe fermata all'incrocio, nonostante il semaforo rosso) e della stessa vittima (che, pur ben conoscendo i luoghi, aveva omesso di allacciarsi il casco), risultando oggettivamente dimostrato che le lanterne semaforiche di [OSCURATO:PERSONA] (percorsa dalla automobilista) erano parzialmente coperte da folta vegetazione e che la siepe spartitraffico di [OSCURATO:PERSONA] (percorsa dal motociclista) era alta almeno due metri e, ove più bassa, avrebbe contribuito a che la vittima - pur negligente - avvistasse l'imminente pericolo, sì da evitare l'evento letale ovvero attutirne gli effetti.

4. Avverso la prefata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i già menzionati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con unico motivo, si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità, con specifico riferimento alla riconosciuta qualifica del prevenuto di "responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno".

Si sostiene che tale qualifica, attribuita dai giudici di merito al ricorrente sulla base di un documento del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Salerno datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta smentita dall'attestazione, rilasciata in data 10.7.2015, dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Salerno, dott. [OSCURATO:PERSONA], che documenta la collocazione lavorativa dell'imputato, a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'interno dell'ufficio "[OSCURATO:PERSONA]".

Ciò risulta confermato dalla deposizione del teste ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del settore "Viabilità, Impianti e Manutenzione" del Comune di Salerno dal 2000 al 2015, che ha indicato nell'ing. [OSCURATO:PERSONA] il dirigente che si interessava, fra le altre cose, del verde pubblico, settore specificamente gestito dal geom.

Scanniello.

Di contro, come confermato dal teste, il personale dello "[OSCURATO:PERSONA]" interveniva in via del tutto occasionale, con interventi mirati e limitati alle esigenze del Sindaco.

Ulteriore conferma di ciò si rinviene nell'acquisito verbale di s.i.t. difensive del dott. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] del Settore "[OSCURATO:PERSONA]", secondo cui il personale di tale ufficio aveva il compito di coadiuvare il sindaco nella propria azione di governo, non potendo per legge svolgere funzioni di gestione amministrativa.

Si deduce che la Corte territoriale ha trascurato del tutto le suddette allegazioni difensive, affermando apoditticamente che l'inserimento del prevenuto nello staff del sindaco "non esclude che l'imputato fosse ancora adibito ai compiti individuati dal primo giudice" ed omettendo di indicare la fonte giuridica della riscontrata posizione di garanzia in ordine alla gestione del verde pubblico; né risultano accertate le mansioni ovvero le attività in concreto svolte dal ricorrente rispetto alle omissioni a lui contestate.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

I) Con un primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla posizione di garanzia del ricorrente.

Si evidenzia che la Corte territoriale ha dilatato e riqualificato, rispetto a quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], i compiti dell'imputato, limitati alla verifica di funzionalità dei soli impianti semaforici e non estensibili alla verifica della loro visibilità a causa della crescente vegetazione, di competenza dell'ufficio Verde Pubblico.

II) Con un secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente, fondata sulla convinzione che la persona offesa fosse passata all'incrocio con il segnale verde, mentre la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] dimostra che il motociclista, sfruttando la scia consentita dalla lanterna sinistra, era passato con il segnale di rosso emesso dalla lanterna di destra, con l'intenzione di andare dritto.

Si deduce che, anche a voler assumere l'omessa manutenzione della siepe, ciò non avrebbe inciso sulla causalità concorrente perché, in ogni caso, il motociclista avrebbe dovuto fermarsi sulla linea di demarcazione, dalla quale è evidente l'intera visibilità dell'incrocio.

La Corte territoriale, pur convincendosi della possibilità che la vittima avesse effettivamente violato la prescrizione semaforica, sottoponeva ad una ulteriore e successiva prova di resistenza la qualificazione degli elementi di prova della causa commissiva e riteneva come la stessa fosse ancora non idonea a neutralizzare del tutto il rapporto causale espresso in termini di teoria della chance di salvaguardia del bene della vita.

Tuttavia, eleminando la condotta omissiva, gli elementi fattuali commissivi posti in essere da entrambi i conducenti si rivelano idonei alla verificazione dell'evento.

Difetta un giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l'evento verificatosi riconducibile all'omissione dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio.

III) Con un terzo motivo, si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 14, 18, 29 e 140 cod. strada e anche con riferimento agli artt. 157 e 589 cod. pen.

Prescrizione del reato.

Si deduce l'insussistenza della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen., per violazione delle norme sulla circolazione stradale, stante l'assenza, nelle norme richiamate del codice della strada, di una disposizione di carattere cautelare a carico dell'ente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo dedotto dalla difesa del Ciaparrone è fondato.

2. Si deve convenire con il ricorrente che per quanto attiene alla esatta qualifica e, soprattutto, alle specifiche competenze del medesimo all'interno dell'amministrazione comunale di Salerno, in relazione all'evento per cui è causa, la motivazione offerta dai giudici di merito è articolata in maniera carente e apodittica.

Invero, nonostante quanto espressamente riferito da due testi qualificati (il dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Salerno, e l'ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del settore "Viabilità, Impianti e Manutenzione" del Comune di Salerno dal 2000 al 2015), secondo quanto già specificato nella narrativa in fatto, la sentenza impugnata, senza neanche valutare tali deposizioni, continua ad affermare che il ricorrente, all'epoca dei fatti, rivestisse la qualifica di "Responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno", basandosi su una scarna informativa della polizia municipale, senza peraltro che siano indicate le specifiche competenze ricollegabili alla menzionata qualifica e, soprattutto, le fonti (giuridiche o, eventualmente, di fatto) che integrerebbero l'obbligo giuridico del Ciaparrone di intervenire al fine di impedire l'evento di che trattasi, idoneo a delineare la ritenuta posizione di garanzia fondante la responsabilità del medesimo.

In altri termini, la sentenza impugnata non indaga né approfondisce le mansioni assegnate al Ciaparrone in sede comunale, al fine di accertare se al predetto fossero stati effettivamente conferiti compiti di vigilanza e controllo del verde pubblico finalizzati a scongiurare eventi quali quello occorso nella specie.

La motivazione della Corte territoriale diventa poi manifestamente congetturale e meramente assertiva laddove afferma che "in ogni caso detto inserimeto [nello staff del Sindaco, ndr] non esclude che l'imputato fosse ancora adibito ai compiti individuati dal primo giudice", vale a dire, appunto, quelli di responsabile delle cooperative sociali, di cui si continua ad ignorare le specifiche competenze; né si comprende per quale motivo l'inserimento nello staff del Sindaco non assuma rilevanza rispetto alla posizione giuridica di garante del rischio apoditticamente attribuita al Ciaparrone.

Si tratta di evidenti lacune giuridico-motivazionali della sentenza impugnata, che ne impongono l'annullamento in relazione alla posizione del ricorrente.

3. Anche i primi due motivi dedotti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, rimanendo in essi assorbito il terzo motivo.

4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce fondatamente che la Corte territoriale, nel suo percorso motivazionale, ha dilatato e riqualificato, rispetto a quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], i compiti dell'imputato, limitati alla verifica di funzionalità dei soli impianti semaforici, senza spiegare le ragioni per cui gli stessi compiti sarebbero stati estensibili anche alla verifica della visibilità dei semafori a causa della crescente vegetazione, pacificamente di competenza dell'ufficio Verde Pubblico.

In proposito, si palesa del tutto congetturale l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente, nella sua qualità, avrebbe dovuto segnalare all'ufficio preposto che il semaforo in questione era scarsamente visibile in quanto coperto da vegetazione.

La Corte di merito, sul punto, non specifica sulla base di quale norma o direttiva avente rilievo giuridico si sarebbe delineato un simile obbligo a carico del prevenuto, né spiega sulla base di quali ulteriori presupposti sarebbe possibile configurare, sempre in relazione alla manutenzione del detto impianto semaforico, un profilo di colpa generica addebitabile al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua ritenuta posizione di garanzia.

Pur dando per scontato che al [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile dell'Ufficio controllo e segnaletica, fosse demandato il compito di assicurare il corretto funzionamento degli impianti semaforici, la sentenza impugnata non chiarisce sulla base di quali elementi (avendo il teste [OSCURATO:PERSONA] riferito che in caso di malfunzionamento di un semaforo doveva intervenire il [OSCURATO:PERSONA]) abbia tratto la conclusione che i compiti del [OSCURATO:PERSONA] si estendessero anche al dover assicurare il taglio dei rami ostacolanti la visuale degli impianti semaforici, in presenza (nell'organigramma comunale) di un [OSCURATO:PERSONA], i cui compiti, peraltro, neanche sono stati chiariti in sentenza.

5. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia fondatamente i vizi da cui è affetta la ricostruzione logico-giuridica della sentenza impugnata in punto di sussistenza del nesso causale.

Va premesso che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 21554 del 05/05/2021, Rv. 281334 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, con affermazione assertiva, ha ritenuto la condotta anomala di entrambi gli utenti della strada (accertata dal giudice di primo grado) non "totalizzante"; ciò in quanto se il Balsamo avesse avvistato l'auto (e ciò sarebbe stato possibile se la siepe fosse stata più bassa), avrebbe frenato o deviato la corsa: in sostanza, avrebbe avuto "una chance" in più di avvistare il pericolo e porre in essere una manovra di emergenza.

Si tratta di argomentazione carente e congetturale, atteso che il giudizio di sicura configurabilità del nesso causale fra l'omissione addebitata al ricorrente e l'evento occorso non è fondato su una valutazione di alta probabilità logica desunta da indici fattuali precisi e conducenti nel senso indicato.

Al contrario, affermare che una migliore cura della vegetazione presente all'incrocio avrebbe consentito ai conducenti dei veicoli contrapposti di avere una "chance in più" per evitare l'incidente si pone in palese contrasto con le riferite circostanze di fatto, secondo cui il motociclista aveva affrontato l'incrocio a velocità elevata e senza rallentare, come avrebbe dovuto, in prossimità dell'impianto semaforico.

In altri termini, i giudici di merito non hanno chiarito se, sulla base di un giudizio controfattuale basato su una compiuta valutazione degli indici fattuali complessivamente emersi, la manutenzione della siepe (e, dunque, la visibilità dell'auto da parte della vittima) avrebbe, con alto grado di probabilità logica, scongiurato l'evento dannoso, pure in presenza dei comportamenti posti in essere da entrambi i conducenti, la cui efficienza causale non è stata adeguatamente indagata.

6. Le menzionate carenze giudico-argomentative della sentenza impugnata ne giustificano l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio nei confronti di entrambi gli imputa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza riguardo alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento dei primi due motivi del ricorso e per il rigetto del terzo motivo. E presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per avere cagionato colposamente la morte di [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile Comune di Salerno, in favore delle costituite parti civili. 2. Il processo attiene al sinistro stradale avvenuto in Salerno il 25.6.2010, all'incrocio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Risulta accertato che il Balsamo, alla guida di un motociclo Liberty, veniva investito all'altezza del detto incrocio dall'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] (giudicata separatamente); che la siepe spartitraffico tra la via percorsa dal motociclo e quella percorsa dall'auto era troppo alta, sicché la vittima non poteva avere una visuale ottimale dell'incrocio, mentre la visuale dell'impianto semaforico della via percorsa dalla automobilista (via Pepe) era ostruita dalla presenza di vegetazione. Si addebita agli imputati (Ciaparrone quale responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno; [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile dell'ufficio tecnico e segnaletica del Comune di Salerno) di avere omesso di provvedere, quali dipendenti comunali responsabili dei servizi prima indicati, alla manutenzione delle siepi dell'incrocio ove era avvenuto l'incidente e delle lanterne semaforiche ivi presenti. 3. La Corte territoriale, nel confermare il giudizio di primo grado, ha escluso la condotta causale "assorbente" dei protagonisti del sinistro, con specifico riferimento al comportamento inavveduto della Ferrero (che non si sarebbe fermata all'incrocio, nonostante il semaforo rosso) e della stessa vittima (che, pur ben conoscendo i luoghi, aveva omesso di allacciarsi il casco), risultando oggettivamente dimostrato che le lanterne semaforiche di [OSCURATO:PERSONA] (percorsa dalla automobilista) erano parzialmente coperte da folta vegetazione e che la siepe spartitraffico di [OSCURATO:PERSONA] (percorsa dal motociclista) era alta almeno due metri e, ove più bassa, avrebbe contribuito a che la vittima - pur negligente - avvistasse l'imminente pericolo, sì da evitare l'evento letale ovvero attutirne gli effetti. 4. Avverso la prefata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i già menzionati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo, si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità, con specifico riferimento alla riconosciuta qualifica del prevenuto di "responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno". Si sostiene che tale qualifica, attribuita dai giudici di merito al ricorrente sulla base di un documento del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Salerno datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta smentita dall'attestazione, rilasciata in data 10.7.2015, dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Salerno, dott. [OSCURATO:PERSONA], che documenta la collocazione lavorativa dell'imputato, a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'interno dell'ufficio "[OSCURATO:PERSONA]". Ciò risulta confermato dalla deposizione del teste ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del settore "Viabilità, Impianti e Manutenzione" del Comune di Salerno dal 2000 al 2015, che ha indicato nell'ing. [OSCURATO:PERSONA] il dirigente che si interessava, fra le altre cose, del verde pubblico, settore specificamente gestito dal geom. Scanniello. Di contro, come confermato dal teste, il personale dello "[OSCURATO:PERSONA]" interveniva in via del tutto occasionale, con interventi mirati e limitati alle esigenze del Sindaco. Ulteriore conferma di ciò si rinviene nell'acquisito verbale di s.i.t. difensive del dott. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] del Settore "[OSCURATO:PERSONA]", secondo cui il personale di tale ufficio aveva il compito di coadiuvare il sindaco nella propria azione di governo, non potendo per legge svolgere funzioni di gestione amministrativa. Si deduce che la Corte territoriale ha trascurato del tutto le suddette allegazioni difensive, affermando apoditticamente che l'inserimento del prevenuto nello staff del sindaco "non esclude che l'imputato fosse ancora adibito ai compiti individuati dal primo giudice" ed omettendo di indicare la fonte giuridica della riscontrata posizione di garanzia in ordine alla gestione del verde pubblico; né risultano accertate le mansioni ovvero le attività in concreto svolte dal ricorrente rispetto alle omissioni a lui contestate. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I) Con un primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla posizione di garanzia del ricorrente. Si evidenzia che la Corte territoriale ha dilatato e riqualificato, rispetto a quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], i compiti dell'imputato, limitati alla verifica di funzionalità dei soli impianti semaforici e non estensibili alla verifica della loro visibilità a causa della crescente vegetazione, di competenza dell'ufficio Verde Pubblico. II) Con un secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente, fondata sulla convinzione che la persona offesa fosse passata all'incrocio con il segnale verde, mentre la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] dimostra che il motociclista, sfruttando la scia consentita dalla lanterna sinistra, era passato con il segnale di rosso emesso dalla lanterna di destra, con l'intenzione di andare dritto. Si deduce che, anche a voler assumere l'omessa manutenzione della siepe, ciò non avrebbe inciso sulla causalità concorrente perché, in ogni caso, il motociclista avrebbe dovuto fermarsi sulla linea di demarcazione, dalla quale è evidente l'intera visibilità dell'incrocio. La Corte territoriale, pur convincendosi della possibilità che la vittima avesse effettivamente violato la prescrizione semaforica, sottoponeva ad una ulteriore e successiva prova di resistenza la qualificazione degli elementi di prova della causa commissiva e riteneva come la stessa fosse ancora non idonea a neutralizzare del tutto il rapporto causale espresso in termini di teoria della chance di salvaguardia del bene della vita. Tuttavia, eleminando la condotta omissiva, gli elementi fattuali commissivi posti in essere da entrambi i conducenti si rivelano idonei alla verificazione dell'evento. Difetta un giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l'evento verificatosi riconducibile all'omissione dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. III) Con un terzo motivo, si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 14, 18, 29 e 140 cod. strada e anche con riferimento agli artt. 157 e 589 cod. pen. Prescrizione del reato. Si deduce l'insussistenza della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen., per violazione delle norme sulla circolazione stradale, stante l'assenza, nelle norme richiamate del codice della strada, di una disposizione di carattere cautelare a carico dell'ente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo dedotto dalla difesa del Ciaparrone è fondato. 2. Si deve convenire con il ricorrente che per quanto attiene alla esatta qualifica e, soprattutto, alle specifiche competenze del medesimo all'interno dell'amministrazione comunale di Salerno, in relazione all'evento per cui è causa, la motivazione offerta dai giudici di merito è articolata in maniera carente e apodittica. Invero, nonostante quanto espressamente riferito da due testi qualificati (il dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Salerno, e l'ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del settore "Viabilità, Impianti e Manutenzione" del Comune di Salerno dal 2000 al 2015), secondo quanto già specificato nella narrativa in fatto, la sentenza impugnata, senza neanche valutare tali deposizioni, continua ad affermare che il ricorrente, all'epoca dei fatti, rivestisse la qualifica di "Responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno", basandosi su una scarna informativa della polizia municipale, senza peraltro che siano indicate le specifiche competenze ricollegabili alla menzionata qualifica e, soprattutto, le fonti (giuridiche o, eventualmente, di fatto) che integrerebbero l'obbligo giuridico del Ciaparrone di intervenire al fine di impedire l'evento di che trattasi, idoneo a delineare la ritenuta posizione di garanzia fondante la responsabilità del medesimo. In altri termini, la sentenza impugnata non indaga né approfondisce le mansioni assegnate al Ciaparrone in sede comunale, al fine di accertare se al predetto fossero stati effettivamente conferiti compiti di vigilanza e controllo del verde pubblico finalizzati a scongiurare eventi quali quello occorso nella specie. La motivazione della Corte territoriale diventa poi manifestamente congetturale e meramente assertiva laddove afferma che "in ogni caso detto inserimeto [nello staff del Sindaco, ndr] non esclude che l'imputato fosse ancora adibito ai compiti individuati dal primo giudice", vale a dire, appunto, quelli di responsabile delle cooperative sociali, di cui si continua ad ignorare le specifiche competenze; né si comprende per quale motivo l'inserimento nello staff del Sindaco non assuma rilevanza rispetto alla posizione giuridica di garante del rischio apoditticamente attribuita al Ciaparrone. Si tratta di evidenti lacune giuridico-motivazionali della sentenza impugnata, che ne impongono l'annullamento in relazione alla posizione del ricorrente. 3. Anche i primi due motivi dedotti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, rimanendo in essi assorbito il terzo motivo. 4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce fondatamente che la Corte territoriale, nel suo percorso motivazionale, ha dilatato e riqualificato, rispetto a quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], i compiti dell'imputato, limitati alla verifica di funzionalità dei soli impianti semaforici, senza spiegare le ragioni per cui gli stessi compiti sarebbero stati estensibili anche alla verifica della visibilità dei semafori a causa della crescente vegetazione, pacificamente di competenza dell'ufficio Verde Pubblico. In proposito, si palesa del tutto congetturale l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente, nella sua qualità, avrebbe dovuto segnalare all'ufficio preposto che il semaforo in questione era scarsamente visibile in quanto coperto da vegetazione. La Corte di merito, sul punto, non specifica sulla base di quale norma o direttiva avente rilievo giuridico si sarebbe delineato un simile obbligo a carico del prevenuto, né spiega sulla base di quali ulteriori presupposti sarebbe possibile configurare, sempre in relazione alla manutenzione del detto impianto semaforico, un profilo di colpa generica addebitabile al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua ritenuta posizione di garanzia. Pur dando per scontato che al [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile dell'Ufficio controllo e segnaletica, fosse demandato il compito di assicurare il corretto funzionamento degli impianti semaforici, la sentenza impugnata non chiarisce sulla base di quali elementi (avendo il teste [OSCURATO:PERSONA] riferito che in caso di malfunzionamento di un semaforo doveva intervenire il [OSCURATO:PERSONA]) abbia tratto la conclusione che i compiti del [OSCURATO:PERSONA] si estendessero anche al dover assicurare il taglio dei rami ostacolanti la visuale degli impianti semaforici, in presenza (nell'organigramma comunale) di un [OSCURATO:PERSONA], i cui compiti, peraltro, neanche sono stati chiariti in sentenza. 5. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia fondatamente i vizi da cui è affetta la ricostruzione logico-giuridica della sentenza impugnata in punto di sussistenza del nesso causale. Va premesso che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 21554 del 05/05/2021, Rv. 281334 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale, con affermazione assertiva, ha ritenuto la condotta anomala di entrambi gli utenti della strada (accertata dal giudice di primo grado) non "totalizzante"; ciò in quanto se il Balsamo avesse avvistato l'auto (e ciò sarebbe stato possibile se la siepe fosse stata più bassa), avrebbe frenato o deviato la corsa: in sostanza, avrebbe avuto "una chance" in più di avvistare il pericolo e porre in essere una manovra di emergenza. Si tratta di argomentazione carente e congetturale, atteso che il giudizio di sicura configurabilità del nesso causale fra l'omissione addebitata al ricorrente e l'evento occorso non è fondato su una valutazione di alta probabilità logica desunta da indici fattuali precisi e conducenti nel senso indicato. Al contrario, affermare che una migliore cura della vegetazione presente all'incrocio avrebbe consentito ai conducenti dei veicoli contrapposti di avere una "chance in più" per evitare l'incidente si pone in palese contrasto con le riferite circostanze di fatto, secondo cui il motociclista aveva affrontato l'incrocio a velocità elevata e senza rallentare, come avrebbe dovuto, in prossimità dell'impianto semaforico. In altri termini, i giudici di merito non hanno chiarito se, sulla base di un giudizio controfattuale basato su una compiuta valutazione degli indici fattuali complessivamente emersi, la manutenzione della siepe (e, dunque, la visibilità dell'auto da parte della vittima) avrebbe, con alto grado di probabilità logica, scongiurato l'evento dannoso, pure in presenza dei comportamenti posti in essere da entrambi i conducenti, la cui efficienza causale non è stata adeguatamente indagata. 6. Le menzionate carenze giudico-argomentative della sentenza impugnata ne giustificano l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio nei confronti di entrambi gli imputa
Sentenza Cassazione n. 46087/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris