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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 19446/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33523/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 172, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e difend ono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ ALITALIA-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocatiMAURIZIO MARAZZA , [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- nonchécontro STATO ITALIANO; [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . in amministrazione straordinaria; -intimati- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1754/2019 , depositata il10/05/2019, R.G.N. 548/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda dal medesimo proposta e volta ad ottenere: l’accertamento del diritto ad essere assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti [OSCURATO:SOCIETA]) con effetto dal 13.1.2009 per il possesso da parte sua dei requisiti di priorità previsti dall'accordo sindacale del 31 agosto 2008; in alternativa, l'accertamento dell'avvenuta cessione di azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti [OSCURATO:SOCIETA]) in favore di [OSCURATO:SOCIETA] ovvero dell'avvenuta cessione del ramo aziendale connesso all'attività di trasporto aereo passeggeri, cui egli era all'epoca addetto, e quindi il suo diritto alla prosecuzione del rapporto sin dal 13.1.2009 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]; in ogni caso, la condanna di quest’ultima al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle differenze retributive maturate nonché al risarcimento del danno non patrimoniale; in subordine, la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno per mancata corretta attuazione della direttiva n. 23/2011/CE.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha premesso che con D.P.C.M. 29.8.2008 Alitalia – [OSCURATO:SOCIETA] è stata posta in amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2, d.l. 347/2003, convertito dalla legge n. 39 del 2004 e che l'insolvenza di detta società è stata dichiarata dal tribunale fallimentare di Roma con sentenza n. 287/2008.

3. Ha ritenuto non applicabile alla fattispecie oggetto di causa l'articolo 2112 c.c. sulla base dei seguenti rilievi: -l'art. 5 della direttiva 2001/23/CE prevede una deroga espressa (a meno che gli Stati membri dispongano diversamente) all'applicazione degli articoli 3 e 4 della stessa direttiva in materia di trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, quando si tratta di trasferimento di imprese o stabilimenti, oppure di parti di imprese o di stabilimenti, nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga, aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente; ha ritenuto che tali requisiti sussistessero in relazione all'amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]; - la sentenza CGUE in causa C 561/07 (con cui si è stabilito che “mantenendo in vigore le disposizioni di cui all’art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, in caso di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma,lett. c), della legge 12 agosto 1977 n. 675, in modo tale che i diritti di riconosciuti ai lavoratori dall'art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 2001/23 […] non sono garantiti nel caso di trasferimento di un'azienda il cuistato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva”), riguarda la diversa ipotesi, in cui l'impresa è dichiarata in situazione di crisi ai sensi della legge n. 657/1977, non implicante necessariamente sistematiche variazioni sul piano dell'occupazione; -al contrario, come ricostruito dalla Commissione europea (decisione in materia di aiuti di Stato del 12.11.2008) e dal Tribunale UE nella sentenza resa in causa T 123/09, la cessione dei beni di [OSCURATO:SOCIETA] si qualifica come vendita dei beni del gruppo Alitalia realizzata al prezzo di mercato e, in questo senso, la procedura attuata non comporta una continuità economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni; -alla luce dell'ampio perimetro di beni oggetto della offerta, preso atto della mancanza di identità degli azionisti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA], della diversa estensione e del carattere più ridotto delle attività di [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quelle di [OSCURATO:SOCIETA], della strategia industriale propria di [OSCURATO:SOCIETA] nonché della condizione secondo cui la cessione doveva effettuarsi al prezzo di mercato, le autorità europee hanno concluso per l'assenza di continuità economica tra [OSCURATO:SOCIETA]; - allo stato, secondo le com petenti autorità amministrative e giurisdizionali dell'Unione Europea, la fattispecie negoziale in esame si qualifica come vendita di beni e non come trasferimento di azienda, nel quadro di una procedura che mira ad evitare il trasferimento delle passività e delle situazioni di insolvenza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c; -ferma la natura assorbente delle considerazioni che precedono e per mera esigenza di completezza la Corte d'appello ha evidenziato che, a norma dell'art. 56, comma 3 bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, introdotto dall'art. 14 del decreto legge n. 185 del 2008, le operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, come nell'operazione Alitalia, “non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”; -l’inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. per espresso disposto normativo non è in contrasto con la normativa UE, in quanto l'art. 5, comma 1, della direttiva 2001/23 prevede una deroga espressa all'applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva medesima, ricorrente nella concreta ipotesi di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA]; -non rileva il disposto dell'art. 5, comma 2, della direttiva che attiene all'ipotesi in cui gli artt. 3 e 4 si applichino ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza, avendo uno Stato membro disposto diversamente da quanto statuito nel comma 1 dell’art. 5 cit.

In questo caso, la norma prevede che lo Statopuò disporre, ferma l'applicazione degli artt. 3 e 4 per la restante parte: a) la non trasferibilità degli obblighi del cedente al cessionario; b) la possibilità di accordo tra gli stipulanti e le organizzazioni sindacali su modifiche delle condizioni di lavoro.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed ha sollecitato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] spa (già Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] spa) ha resistito con controricorso.

Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] spain amministrazione straordinaria e lo Stato italiano non hanno svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che:

5. Con il primomotivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2112 cod. civ., della direttiva 2001/23 e dell’art. 117 Cost.

6. Premesso che oggetto dell’accertamento del Tribunale dell’Unione in causa T-123/09 non era il ricorrere o meno di una cessione di azienda ma solo la continuità economica tra la compagine societaria di cedente e cessionaria, la parte ricorrente critica la sentenza d’appello per aver escluso la configurabilità di una cessione di azienda in base a requisiti del tutto alieni dalla nozione legale e giurisprudenziale di cui all’art. 2112 c.c. e senza accertare se i beni ceduti da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] garantissero, in base al programma di cessione, l’unità economica e funzionale del complesso aziendale ceduto in misura sufficiente a rendere possibile lo svolgimento di una specifica attività imprenditoriale.

7. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2112 cod. civ., della direttiva 2001/23 e dell’art. 117 Cost.

8. Si assume che la Corte di merito, là dove ha affermato che ogni qual volta vi sia una “procedura di insolvenza sotto il controllo di un’autorità pubblica competente” sia possibile negare la continuità del rapporto dei lavoratori in caso di cessione, abbia male interpretato la direttiva che, all’art. 5, commi 2 e 3, prevede invece il diritto alla prosecuzione del rapporto ad eccezione del caso in cui la procedura di insolvenza sia “analoga” a quella fallimentare di cui al comma 1.

9. La parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea sulle seguenti questioni: “se osta o meno la diritto eurounitario e, segnatamente, alla direttiva UE 2001/23, una normativa nazionale come quella prevista dal comma 3-bis dell'art. 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto con decreto legge 29.11.2008 n. 185, secondo il quale alle cessioni di aziende operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali in stato di insolvenza ammesse ad una procedura di amministrazione straordinaria, che pur presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, come previsto dal comma 1 del predetto art. 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999,non si applichino gli articoli 3 e 4 della direttiva; in alternativa al quesito precedente, se osti o meno al diritto eurounitario e, segnatamente alla direttiva 2001/23, la mancata applicazione degli artt. 3 e 4 della stessa direttiva ad un trasferimentodi un'azienda finalizzato ad assicurare, senza soluzione di continuità, la permanenza di Alitalia nei sistemi degli accordi Iata, nonché a garantire l'esercizio dei servizi di trasporto aereo gestiti dalla compagnia e dal suo gruppo, e qualificato, dagli organi giudiziari incaricati di attuarlo, quale strumento finalizzato al raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione, riconversione delle attività imprenditoriali”

10. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati.

11. La sentenza d’appello reca una motivazione che ricalca i “precedenti della (medesima) Corte in identica materia, cui si intende dar seguito stante la coerente ricostruzione sistematica della fattispecie astratta dedotta in giudizio e la corretta valutazione in fatto della fattispecie concreta controversa”; in diritto, ribadisce l’esistenza, anche nella fattispecie per cui è causa, dei requisiti per la deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c., come consentito dall’art. 5 della direttiva 2001/23/Ce, in ragione dell’essere [OSCURATO:SOCIETA] oggetto di una procedura di insolvenza, con finalità liquidatoria, svolta sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (pagg. 4 e 5).

12. Al di là di tali argomenti in diritto, la sentenza impugnata si fonda, con una prima e assorbente ratio decidendi , sull’accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c. e, a tal fine, sottolinea l’assenza di continuità economica tra [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], come risultante, tra l’altro, dagli elementi specificamente valorizzati nella decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di Stato relativa alla fattispecie per cui è causa, poi confermata dal Tribunale UE con sentenza del 28.3.2012, nella causa T-123/09, a sua volta confermata dalla CGUE con sentenza del 13.6.2013.

13. In relazione all’art. 2112 c.c., occorre considerare che la sentenza d’appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado, i cui principali passaggi motivazionali ha riportato nello svolgimento del processo; tra questi, la statuizione secondo cui “non emerge dagli atti con sufficiente certezza e univocità che l'organizzazione aziendale di Alitalia fosse rimasta immutata con mantenimento del correlato nesso funzionale tra i diversi fattori di produzione, vieppiù tenuto conto che la Corte di Giustizia Europea, pronunciatasi proprio sulla fattispecie controversa, ha escluso qualsiasi continuità economica tra le predette due società” (sentenza d’appello, pag. 3).

14. Quindi, la statuizione della Corte di merito, nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dei requisiti per poter configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c., poggia suun duplice pilastro: gli elementi valorizzati dalle decisioni delle autorità amministrative e giurisdizionali dell’UE che hanno concluso per l’assenza di continuità aziendale tra [OSCURATO:SOCIETA], e l’accertamento svolto dal tribunale, attraverso l’assunzione anche di prove orali (v. sentenza del tribunale pag. 18-19), implicitamente fatto proprio dai giudici di appello.

15. Tale complesso di elementi fattuali è stato valutato dalla Corte territoriale giungendo al risultato di escludere, in ragione tra l’altro del carattere più ridotto delle attività di CAI rispetto a quelle di [OSCURATO:SOCIETA] e dell’inserimento dei beni acquisiti da parte di CAI in un autonomo progetto industriale, l’avvenuto trasferimento di un’entità economica in grado di conservare la propria identità.

16. L’esclusione della sussumibilità del trasferimento in concreto realizzato nella fattispecie giuridica di cui all’art. 2112 c.c. è avvenuta in conformità ai principi enunciati da questa Corte secondo cui “ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'amb ito dell'impresa cedente al momento della cessione.

L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" -Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017-” (v.

Cass. 22249 del 2021; nello stesso senso v.

Cass. n. 29203 del 2021 non massimata; Cass. n. 19034 del 2017).

17. Così ricostruita la (prima e assorbente) ratio decidendidella sentenza d’appello, deve rilevarsi come il primo motivo di ricorso censuri, sub specie di violazione dell’art. 2112 c.c., la selezione e la valutazione degli elementi fattuali indicati nella citata pronuncia mettendo in dubbio la significatività degli stessi al fine di escludere l’esistenza diuna concreta cessione di ramo d’azienda.

Tale critica, tuttavia, impuntandosi sull’analisi atomistica di singoli elementi indiziari non è idonea a scalfire la complessiva valutazione eseguita dalla Corte di merito e che si fonda, oltre che sull’accertamento compiuto in primo grado, attraverso le prove testimoniali assunte (v. sentenza del tribunale pag. 18-20), sul richiamo per relationem alla dettagliata ricostruzione della vicenda traslativa tra le due società operata dalla Commissione e dai giudici europei ed alla valutazione espressa in quella sede nel senso della mancanza di continuità aziendale.

18. Non vi è quindi spazio per ravvisare la violazione di legge denunciata, dirigendosi in sostanza le censure sulla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie raccolte e valorizzate nella sentenza impugnata, non suscettibile di revisione in sede di legittimità.

19. Solo per “esigenze di completezza” e nonostante il carattere “assorbente” della prima ratio decidendi , la sentenza d’appello ha affrontato la questione interpretativa posta dall’art. 56, comma 3 bis, d.lgs. 270 del 1999, introdotto dall’art. 14, d.l. 185 del 2008, conv. dalla l. n. 2 del 2009, escludendo qualsiasi frizione con il diritto unionale per essere la previsione riconducibile alla deroga consentita dal par. 1 dell’art. 5 della direttiva.

20. Le censure sul punto di parte ricorrente, oggetto del secondo motivo di ricorso, sono inammissibili in quanto la suddetta argomentazione, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della sentenza ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n. 18429 del 2022; Cass. n. 8755 del 2018).

21. Per le ragioni esposte, i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento e neppure ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale sollecitato da parte ricorrente.

22. La regolazione delle spese di lite nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Non si provvede sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria e dello Stato italiano rimasti intimati.

23. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33523/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 172, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e difend ono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ ALITALIA-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocatiMAURIZIO MARAZZA , [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- nonchécontro STATO ITALIANO; [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . in amministrazione straordinaria; -intimati- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1754/2019 , depositata il10/05/2019, R.G.N. 548/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda dal medesimo proposta e volta ad ottenere: l’accertamento del diritto ad essere assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti [OSCURATO:SOCIETA]) con effetto dal 13.1.2009 per il possesso da parte sua dei requisiti di priorità previsti dall'accordo sindacale del 31 agosto 2008; in alternativa, l'accertamento dell'avvenuta cessione di azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti [OSCURATO:SOCIETA]) in favore di [OSCURATO:SOCIETA] ovvero dell'avvenuta cessione del ramo aziendale connesso all'attività di trasporto aereo passeggeri, cui egli era all'epoca addetto, e quindi il suo diritto alla prosecuzione del rapporto sin dal 13.1.2009 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]; in ogni caso, la condanna di quest’ultima al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle differenze retributive maturate nonché al risarcimento del danno non patrimoniale; in subordine, la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno per mancata corretta attuazione della direttiva n. 23/2011/CE. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha premesso che con D.P.C.M. 29.8.2008 Alitalia – [OSCURATO:SOCIETA] è stata posta in amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2, d.l. 347/2003, convertito dalla legge n. 39 del 2004 e che l'insolvenza di detta società è stata dichiarata dal tribunale fallimentare di Roma con sentenza n. 287/2008. 3. Ha ritenuto non applicabile alla fattispecie oggetto di causa l'articolo 2112 c.c. sulla base dei seguenti rilievi: -l'art. 5 della direttiva 2001/23/CE prevede una deroga espressa (a meno che gli Stati membri dispongano diversamente) all'applicazione degli articoli 3 e 4 della stessa direttiva in materia di trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, quando si tratta di trasferimento di imprese o stabilimenti, oppure di parti di imprese o di stabilimenti, nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga, aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente; ha ritenuto che tali requisiti sussistessero in relazione all'amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]; - la sentenza CGUE in causa C 561/07 (con cui si è stabilito che “mantenendo in vigore le disposizioni di cui all’art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, in caso di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma,lett. c), della legge 12 agosto 1977 n. 675, in modo tale che i diritti di riconosciuti ai lavoratori dall'art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 2001/23 […] non sono garantiti nel caso di trasferimento di un'azienda il cuistato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva”), riguarda la diversa ipotesi, in cui l'impresa è dichiarata in situazione di crisi ai sensi della legge n. 657/1977, non implicante necessariamente sistematiche variazioni sul piano dell'occupazione; -al contrario, come ricostruito dalla Commissione europea (decisione in materia di aiuti di Stato del 12.11.2008) e dal Tribunale UE nella sentenza resa in causa T 123/09, la cessione dei beni di [OSCURATO:SOCIETA] si qualifica come vendita dei beni del gruppo Alitalia realizzata al prezzo di mercato e, in questo senso, la procedura attuata non comporta una continuità economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni; -alla luce dell'ampio perimetro di beni oggetto della offerta, preso atto della mancanza di identità degli azionisti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA], della diversa estensione e del carattere più ridotto delle attività di [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quelle di [OSCURATO:SOCIETA], della strategia industriale propria di [OSCURATO:SOCIETA] nonché della condizione secondo cui la cessione doveva effettuarsi al prezzo di mercato, le autorità europee hanno concluso per l'assenza di continuità economica tra [OSCURATO:SOCIETA]; - allo stato, secondo le com petenti autorità amministrative e giurisdizionali dell'Unione Europea, la fattispecie negoziale in esame si qualifica come vendita di beni e non come trasferimento di azienda, nel quadro di una procedura che mira ad evitare il trasferimento delle passività e delle situazioni di insolvenza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c; -ferma la natura assorbente delle considerazioni che precedono e per mera esigenza di completezza la Corte d'appello ha evidenziato che, a norma dell'art. 56, comma 3 bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, introdotto dall'art. 14 del decreto legge n. 185 del 2008, le operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, come nell'operazione Alitalia, “non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”; -l’inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. per espresso disposto normativo non è in contrasto con la normativa UE, in quanto l'art. 5, comma 1, della direttiva 2001/23 prevede una deroga espressa all'applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva medesima, ricorrente nella concreta ipotesi di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA]; -non rileva il disposto dell'art. 5, comma 2, della direttiva che attiene all'ipotesi in cui gli artt. 3 e 4 si applichino ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza, avendo uno Stato membro disposto diversamente da quanto statuito nel comma 1 dell’art. 5 cit. In questo caso, la norma prevede che lo Statopuò disporre, ferma l'applicazione degli artt. 3 e 4 per la restante parte: a) la non trasferibilità degli obblighi del cedente al cessionario; b) la possibilità di accordo tra gli stipulanti e le organizzazioni sindacali su modifiche delle condizioni di lavoro. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed ha sollecitato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] spa (già Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] spa) ha resistito con controricorso. Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] spain amministrazione straordinaria e lo Stato italiano non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 5. Con il primomotivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2112 cod. civ., della direttiva 2001/23 e dell’art. 117 Cost. 6. Premesso che oggetto dell’accertamento del Tribunale dell’Unione in causa T-123/09 non era il ricorrere o meno di una cessione di azienda ma solo la continuità economica tra la compagine societaria di cedente e cessionaria, la parte ricorrente critica la sentenza d’appello per aver escluso la configurabilità di una cessione di azienda in base a requisiti del tutto alieni dalla nozione legale e giurisprudenziale di cui all’art. 2112 c.c. e senza accertare se i beni ceduti da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] garantissero, in base al programma di cessione, l’unità economica e funzionale del complesso aziendale ceduto in misura sufficiente a rendere possibile lo svolgimento di una specifica attività imprenditoriale. 7. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2112 cod. civ., della direttiva 2001/23 e dell’art. 117 Cost. 8. Si assume che la Corte di merito, là dove ha affermato che ogni qual volta vi sia una “procedura di insolvenza sotto il controllo di un’autorità pubblica competente” sia possibile negare la continuità del rapporto dei lavoratori in caso di cessione, abbia male interpretato la direttiva che, all’art. 5, commi 2 e 3, prevede invece il diritto alla prosecuzione del rapporto ad eccezione del caso in cui la procedura di insolvenza sia “analoga” a quella fallimentare di cui al comma 1. 9. La parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea sulle seguenti questioni: “se osta o meno la diritto eurounitario e, segnatamente, alla direttiva UE 2001/23, una normativa nazionale come quella prevista dal comma 3-bis dell'art. 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto con decreto legge 29.11.2008 n. 185, secondo il quale alle cessioni di aziende operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali in stato di insolvenza ammesse ad una procedura di amministrazione straordinaria, che pur presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, come previsto dal comma 1 del predetto art. 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999,non si applichino gli articoli 3 e 4 della direttiva; in alternativa al quesito precedente, se osti o meno al diritto eurounitario e, segnatamente alla direttiva 2001/23, la mancata applicazione degli artt. 3 e 4 della stessa direttiva ad un trasferimentodi un'azienda finalizzato ad assicurare, senza soluzione di continuità, la permanenza di Alitalia nei sistemi degli accordi Iata, nonché a garantire l'esercizio dei servizi di trasporto aereo gestiti dalla compagnia e dal suo gruppo, e qualificato, dagli organi giudiziari incaricati di attuarlo, quale strumento finalizzato al raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione, riconversione delle attività imprenditoriali” 10. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati. 11. La sentenza d’appello reca una motivazione che ricalca i “precedenti della (medesima) Corte in identica materia, cui si intende dar seguito stante la coerente ricostruzione sistematica della fattispecie astratta dedotta in giudizio e la corretta valutazione in fatto della fattispecie concreta controversa”; in diritto, ribadisce l’esistenza, anche nella fattispecie per cui è causa, dei requisiti per la deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c., come consentito dall’art. 5 della direttiva 2001/23/Ce, in ragione dell’essere [OSCURATO:SOCIETA] oggetto di una procedura di insolvenza, con finalità liquidatoria, svolta sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (pagg. 4 e 5). 12. Al di là di tali argomenti in diritto, la sentenza impugnata si fonda, con una prima e assorbente ratio decidendi , sull’accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c. e, a tal fine, sottolinea l’assenza di continuità economica tra [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], come risultante, tra l’altro, dagli elementi specificamente valorizzati nella decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di Stato relativa alla fattispecie per cui è causa, poi confermata dal Tribunale UE con sentenza del 28.3.2012, nella causa T-123/09, a sua volta confermata dalla CGUE con sentenza del 13.6.2013. 13. In relazione all’art. 2112 c.c., occorre considerare che la sentenza d’appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado, i cui principali passaggi motivazionali ha riportato nello svolgimento del processo; tra questi, la statuizione secondo cui “non emerge dagli atti con sufficiente certezza e univocità che l'organizzazione aziendale di Alitalia fosse rimasta immutata con mantenimento del correlato nesso funzionale tra i diversi fattori di produzione, vieppiù tenuto conto che la Corte di Giustizia Europea, pronunciatasi proprio sulla fattispecie controversa, ha escluso qualsiasi continuità economica tra le predette due società” (sentenza d’appello, pag. 3). 14. Quindi, la statuizione della Corte di merito, nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dei requisiti per poter configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c., poggia suun duplice pilastro: gli elementi valorizzati dalle decisioni delle autorità amministrative e giurisdizionali dell’UE che hanno concluso per l’assenza di continuità aziendale tra [OSCURATO:SOCIETA], e l’accertamento svolto dal tribunale, attraverso l’assunzione anche di prove orali (v. sentenza del tribunale pag. 18-19), implicitamente fatto proprio dai giudici di appello. 15. Tale complesso di elementi fattuali è stato valutato dalla Corte territoriale giungendo al risultato di escludere, in ragione tra l’altro del carattere più ridotto delle attività di CAI rispetto a quelle di [OSCURATO:SOCIETA] e dell’inserimento dei beni acquisiti da parte di CAI in un autonomo progetto industriale, l’avvenuto trasferimento di un’entità economica in grado di conservare la propria identità. 16. L’esclusione della sussumibilità del trasferimento in concreto realizzato nella fattispecie giuridica di cui all’art. 2112 c.c. è avvenuta in conformità ai principi enunciati da questa Corte secondo cui “ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'amb ito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" -Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017-” (v. Cass. 22249 del 2021; nello stesso senso v. Cass. n. 29203 del 2021 non massimata; Cass. n. 19034 del 2017). 17. Così ricostruita la (prima e assorbente) ratio decidendidella sentenza d’appello, deve rilevarsi come il primo motivo di ricorso censuri, sub specie di violazione dell’art. 2112 c.c., la selezione e la valutazione degli elementi fattuali indicati nella citata pronuncia mettendo in dubbio la significatività degli stessi al fine di escludere l’esistenza diuna concreta cessione di ramo d’azienda. Tale critica, tuttavia, impuntandosi sull’analisi atomistica di singoli elementi indiziari non è idonea a scalfire la complessiva valutazione eseguita dalla Corte di merito e che si fonda, oltre che sull’accertamento compiuto in primo grado, attraverso le prove testimoniali assunte (v. sentenza del tribunale pag. 18-20), sul richiamo per relationem alla dettagliata ricostruzione della vicenda traslativa tra le due società operata dalla Commissione e dai giudici europei ed alla valutazione espressa in quella sede nel senso della mancanza di continuità aziendale. 18. Non vi è quindi spazio per ravvisare la violazione di legge denunciata, dirigendosi in sostanza le censure sulla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie raccolte e valorizzate nella sentenza impugnata, non suscettibile di revisione in sede di legittimità. 19. Solo per “esigenze di completezza” e nonostante il carattere “assorbente” della prima ratio decidendi , la sentenza d’appello ha affrontato la questione interpretativa posta dall’art. 56, comma 3 bis, d.lgs. 270 del 1999, introdotto dall’art. 14, d.l. 185 del 2008, conv. dalla l. n. 2 del 2009, escludendo qualsiasi frizione con il diritto unionale per essere la previsione riconducibile alla deroga consentita dal par. 1 dell’art. 5 della direttiva. 20. Le censure sul punto di parte ricorrente, oggetto del secondo motivo di ricorso, sono inammissibili in quanto la suddetta argomentazione, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della sentenza ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n. 18429 del 2022; Cass. n. 8755 del 2018). 21. Per le ragioni esposte, i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento e neppure ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale sollecitato da parte ricorrente. 22. La regolazione delle spese di lite nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria e dello Stato italiano rimasti intimati. 23. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Sentenza Cassazione n. 19446/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris