CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 16710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 26 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2025, finalizzato a ottenere la revoca del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18 settembre 2025, con cui era stata respinta la richiesta di computare, a titolo di fungibilità, le frazioni detentive presofferte patite tra 1'11 febbraio 1998 e il 22 agosto 1998 e tra il 18 novembre 1992 e il 4 febbraio 1995. Il respingimento dell'incidente di esecuzione veniva giustificato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli sull'assunto che la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] era inidonea a giustificare il computo, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., dei due periodi di detenzione presofferta, rispetto al provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico ministero il 18 settembre 2025, con cui veniva determinata la pena che il ricorrente avrebbe dovuto scontare, quantificata in 25 anni, 10 mesi, 26 giorni di reclusione e 2.800,00 euro di multa. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 657 cod. proc. pen. Si deduceva, innanzitutto, che la mancata produzione della documentazione relativa ai due periodi di detenzione presofferta, da computare a titolo di fungibilità, non giustificava, di per sé sola, il respingimento dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], atteso che il Giudice dell'esecuzione, laddove avesse ritenuto insufficiente le allegazioni difensive, avrebbe dovuto attivare i suoi poteri di acquisizione, espressamente riconosciuti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Si deduceva, al contempo, che era incontroverso che la frazione detentiva presofferta compresa 1'11 febbraio 1998 e il 22 agosto 1998 non era mai stata computata a titolo di fungibilità, con la conseguenza che, relativamente a tale periodo di carcerazione, il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli risultava emesso in contrasto con le emergenze processuali, non tenendo conto del titolo esecutivo oggetto di vaglio giurisdizionale. 2Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il respingimento dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli sull'assunto che la documentazione prodotta dall'istante era inidonea a giustificare il computo, a titolo di fungibilità, dei due periodi di detenzione presofferta, compresi tra I'll febbraio 1998 e il 22 agosto 1998 e tra il 18 novembre 1992 e il 4 febbraio 1995, in relazione al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18 settembre 2025. Delle frazioni detentive presofferte patite da [OSCURATO:PERSONA], delle quali si invoca il computo, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio posto in esecuzione, quantificato in 25 anni, 10 mesi, 26 giorni di reclusione e 2.800,00 euro di multa, ci si deve occupare partitamente. 3. Occorre, innanzitutto, occuparsi della frazione detentiva presofferta compresa tra 1'11 febbraio 1998 e il 22 agosto 1998, evidenziandosi che di tale periodo di carcerazione il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non poteva tenere conto, risultando lo stesso già computato, a titolo di fungibilità, in relazione al titolo esecutivo indicato nel punto 4) del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18 settembre 2025. Ne deriva che, relativamente a tale frazione detentiva presofferta, il respingimento pronunciato dal Giudice dell'esecuzione è giustificato dal fatto che l'incidente di esecuzione di [OSCURATO:PERSONA] mirava a ottenere il computo di un periodo di carcerazione che era stato già valutato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. A pagina 2 dell'ordinanza impugnata, in particolare, si richiamava il provvedimento di cumulo presupposto, evidenziandosi che «i mesi di presofferto risultano già computati in relazione alla condanna indicata al numero 4), circostanza di cui non ha fatto menzione l'istante [...]». Ne discende ulteriormente che, relativamente alla frazione detentiva presofferta compresa tra 1'11 febbraio 1998 e il 22 agosto 1998, le deduzioni 3difensive sono smentite dalle emergenze processuali, che impongono di ribadire che di tale periodo di carcerazione non poteva tenersi conto, essendo già stato computato, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., nel titolo esecutivo indicato nel punto 4) del provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico ministero il 18 settembre 2025. 4. A conclusioni differenti, invece, deve giungersi a proposito della frazione detentiva presofferta compresa tra il 18 novembre 1992 e il 4 febbraio 1995, relativamente alla quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, senza il compimento di una ricognizione analitica delle emergenze processuali, si limitava ad affermare che la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] era idonea a giustificare il computo, a titolo di fungibilità, del periodo di carcerazione controverso. Deve, tuttavia, evidenziarsi che, relativamente a tale, ampio, segmento detentivo, il Giudice dell'esecuzione non poteva limitarsi a ritenere la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] inidonea all'accoglimento della sua istanza, ma, laddove, come nel caso di specie, l'avesse ritenuta insufficiente, avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori riconosciuti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in tema di applicazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui: «In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248276 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 46649 dell11/11/2009, Nazar, Rv. 245511 - 01) Queste conclusioni traggono il loro sostegno dal disposto dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio all'acquisizione di informazioni e, laddove occorra, all'assunzione di prove necessarie all'adozione del provvedimento invocato, rappresentato nel caso di specie dall'istanza di applicazione della disciplina della fungibilità presentata da [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253 - 01; Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413 - 01). 5. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento della fungibilità relativo alla frazione detentiva presofferta patita dal ricorrente tra il 18 novembre 1992 e 4il 4 febbraio 1995, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. L'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla P.Q.M