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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18473/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20289-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 Numero di raccolta generale 18473/2022 - Intimata - Data pubblicazione 08/06/2022 avverso la sentenza n. 118/2021 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/01/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla società Fin-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (all’epoca proprietaria del bene immobile oggetto di controversia, ora di proprietà della società “I [OSCURATO:SOCIETA]”) nei confronti dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto, per quel che rileva in sede di legittimità, l’accertamento dell’esistenza della servitù di parcheggio (comprensiva della facoltà di accesso carraio) con conseguente condanna di tutti i convenuti a mantenere aperti i cancelli d’accesso, nonché cessare ogni turbativa e impedimento all’esercizio delle predette servitù. - Il Tribunale, in accoglimento delle pretese attoree, accertava l’esistenza delle servitù di passaggio personale e carraio, nonché di parcheggio nello scoperto sul lato sud in favore del fondo dominante in proprietà della società attrice e a carico del fondo servente in proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA], con relativa condanna alla cessazione di ogni turbativa o molestia. - Il giudice di gravame, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva l’inesistenza di una servitù di passaggio carraio e di parcheggio a favore del fondo di proprietà della società appellata in quanto trattavasi di diritti personali riconosciuti nell’atto di compravendita da [OSCURATO:PERSONA] in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] di Dolo (originaria acquirente dell’immobile in questione) e come tali non dotati di realità e, per l’effetto, respingeva l’appello incidentale volto alla condanna dei F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 convenuti al risarcimento del danno conseguente all’impossibilità Numero di raccolta generale 18473/2022Data pubblicazione 08/06/2022 per la società proprietaria di esercitare la servitù di parcheggio.

Rigettava, altresì, la domanda dei convenuti a mantenere aperti tutto il giorno i cancelli di accesso, nonché l’ulteriore domanda di condanna a cessare ogni turbativa o impedimento all’esercizio della servitù di parcheggio. - Proposto ricorso in Cassazione, il giudice di legittimità cassava la sentenza e rinviava al giudice di merito al fine di verificare, nel concreto, l’esistenza di una servitù di parcheggio (comprensiva della facoltà di accesso carraio), non potendo essere esclusa in astratto. - Il giudice di rinvio, sulla base dell’interpretazione dei titoli di trasferimento della proprietà del bene immobile di cui trattasi, riconosceva l’esistenza della servitù di parcheggio a carico del fondo del sig. [OSCURATO:PERSONA] e a vantaggio del fondo di proprietà della società I [OSCURATO:SOCIETA]., sussistendone tutte le condizioni. - Per la cassazione della sentenza del giudice di rinvio ha proposto ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede a titolo universale della signora [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - Ha resistito con controricorso la società I [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non ha svolto alcuna attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. Civ; «Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363, c.c. e segg., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché l’illogicità ed inadeguatezza, insufficienza della motivazione, per aver errato nella qualificazione giuridica della fattispecie in esame, qualificando il diritto di parcheggio quale servitù e non quale diritto personale, con conseguente irragionevolezza della motivazione.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 In particolare il ricorrente contesta che il giudice di merito, Numero di raccolta generale 18473/2022Data pubblicazione 08/06/2022 nella ricerca della comune intenzioni delle parti, abbia trascurato alcune parti risultanti dal testo della clausola contrattuale, da cui emergerebbe la volontà di costituire le sole servitù pedonali dal lato prospiciente via Cairoli e dal lato prospiciente [OSCURATO:PERSONA] a favore del fondo compravenduto, prevedendo la costituzione delle altre servitù, tra le quali quella di parcheggio, solo a favore dell’allora acquirente e non del fondo.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente nel contestare, per un verso, la violazione delle norme ermeneutiche, e per altro verso l’illogicità, inadeguatezza, insufficienza della motivazione, in realtà, propone dinanzi al Giudice di legittimità un’interpretazione diversa rispetto a quella prospettata dal giudice di gravame.

L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione).

Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

Il sindacato di legittimità non può vertere sul risultato interpretativo in sé - risultato che appartiene all'ambito dei giudizi F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 di fatto riservati al giudice di merito -, afferendo esso alla verifica Numero di raccolta generale 18473/2022Data pubblicazione 08/06/2022 del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465).

La denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319).

D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Venezia, ha ritenuto sussistere l’esistenza della servitù di parcheggio (comprensiva della facoltà di accesso carraio da via Marconi) a vantaggio del fondo attualmente di proprietà della società I [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base sia dell’interpretazione sistematica, letterale e logica della clausola contenuta nella scrittura privata del 16.2.1975 e dei successivi atti di trasferimento della proprietà del bene immobile, sia della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 sussistenza dei requisiti integrativi richiesti dalla disciplina in tema Numero sezionale 4332/2022Numero di raccolta generale 18473/2022 di servitù.

Inoltre, per quel che concerne l’inadeguateData pubblicazione 08/06/2022zza, insufficienza e illogicità della motivazione, occorre rilevare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata. (v.

Cass., S.U., n. 8053/2014).»; Considerato che: -la parte controricorrente ha depositato memoria; – il Collegio condivide la proposta del Relatore; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 21 aprile 2022.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 IL PRESIDENTENumero di raccolta generale 18473/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20289-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 Numero di raccolta generale 18473/2022 - Intimata - Data pubblicazione 08/06/2022 avverso la sentenza n. 118/2021 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/01/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla società Fin-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (all’epoca proprietaria del bene immobile oggetto di controversia, ora di proprietà della società “I [OSCURATO:SOCIETA]”) nei confronti dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto, per quel che rileva in sede di legittimità, l’accertamento dell’esistenza della servitù di parcheggio (comprensiva della facoltà di accesso carraio) con conseguente condanna di tutti i convenuti a mantenere aperti i cancelli d’accesso, nonché cessare ogni turbativa e impedimento all’esercizio delle predette servitù. - Il Tribunale, in accoglimento delle pretese attoree, accertava l’esistenza delle servitù di passaggio personale e carraio, nonché di parcheggio nello scoperto sul lato sud in favore del fondo dominante in proprietà della società attrice e a carico del fondo servente in proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA], con relativa condanna alla cessazione di ogni turbativa o molestia. - Il giudice di gravame, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva l’inesistenza di una servitù di passaggio carraio e di parcheggio a favore del fondo di proprietà della società appellata in quanto trattavasi di diritti personali riconosciuti nell’atto di compravendita da [OSCURATO:PERSONA] in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] di Dolo (originaria acquirente dell’immobile in questione) e come tali non dotati di realità e, per l’effetto, respingeva l’appello incidentale volto alla condanna dei F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 convenuti al risarcimento del danno conseguente all’impossibilità Numero di raccolta generale 18473/2022Data pubblicazione 08/06/2022 per la società proprietaria di esercitare la servitù di parcheggio. Rigettava, altresì, la domanda dei convenuti a mantenere aperti tutto il giorno i cancelli di accesso, nonché l’ulteriore domanda di condanna a cessare ogni turbativa o impedimento all’esercizio della servitù di parcheggio. - Proposto ricorso in Cassazione, il giudice di legittimità cassava la sentenza e rinviava al giudice di merito al fine di verificare, nel concreto, l’esistenza di una servitù di parcheggio (comprensiva della facoltà di accesso carraio), non potendo essere esclusa in astratto. - Il giudice di rinvio, sulla base dell’interpretazione dei titoli di trasferimento della proprietà del bene immobile di cui trattasi, riconosceva l’esistenza della servitù di parcheggio a carico del fondo del sig. [OSCURATO:PERSONA] e a vantaggio del fondo di proprietà della società I [OSCURATO:SOCIETA]., sussistendone tutte le condizioni. - Per la cassazione della sentenza del giudice di rinvio ha proposto ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede a titolo universale della signora [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - Ha resistito con controricorso la società I [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non ha svolto alcuna attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. Civ; «Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363, c.c. e segg., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché l’illogicità ed inadeguatezza, insufficienza della motivazione, per aver errato nella qualificazione giuridica della fattispecie in esame, qualificando il diritto di parcheggio quale servitù e non quale diritto personale, con conseguente irragionevolezza della motivazione. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 In particolare il ricorrente contesta che il giudice di merito, Numero di raccolta generale 18473/2022Data pubblicazione 08/06/2022 nella ricerca della comune intenzioni delle parti, abbia trascurato alcune parti risultanti dal testo della clausola contrattuale, da cui emergerebbe la volontà di costituire le sole servitù pedonali dal lato prospiciente via Cairoli e dal lato prospiciente [OSCURATO:PERSONA] a favore del fondo compravenduto, prevedendo la costituzione delle altre servitù, tra le quali quella di parcheggio, solo a favore dell’allora acquirente e non del fondo. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente nel contestare, per un verso, la violazione delle norme ermeneutiche, e per altro verso l’illogicità, inadeguatezza, insufficienza della motivazione, in realtà, propone dinanzi al Giudice di legittimità un’interpretazione diversa rispetto a quella prospettata dal giudice di gravame. L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). Il sindacato di legittimità non può vertere sul risultato interpretativo in sé - risultato che appartiene all'ambito dei giudizi F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 di fatto riservati al giudice di merito -, afferendo esso alla verifica Numero di raccolta generale 18473/2022Data pubblicazione 08/06/2022 del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465). La denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Venezia, ha ritenuto sussistere l’esistenza della servitù di parcheggio (comprensiva della facoltà di accesso carraio da via Marconi) a vantaggio del fondo attualmente di proprietà della società I [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base sia dell’interpretazione sistematica, letterale e logica della clausola contenuta nella scrittura privata del 16.2.1975 e dei successivi atti di trasferimento della proprietà del bene immobile, sia della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 sussistenza dei requisiti integrativi richiesti dalla disciplina in tema Numero sezionale 4332/2022Numero di raccolta generale 18473/2022 di servitù. Inoltre, per quel che concerne l’inadeguateData pubblicazione 08/06/2022zza, insufficienza e illogicità della motivazione, occorre rilevare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata. (v. Cass., S.U., n. 8053/2014).»; Considerato che: -la parte controricorrente ha depositato memoria; – il Collegio condivide la proposta del Relatore; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 21 aprile 2022. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20289/2021 Numero sezionale 4332/2022 IL PRESIDENTENumero di raccolta generale 18473/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I
Sentenza Cassazione n. 18473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris