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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40521/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 emessa dalla Corte di appello di Potenza; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., per aver conseguito indebitamente i contributi comunitari relativi allo svolgimento di attività agricola, sul falso presupposto di avere la disponibilità di terreni che, invece, erano concessi in "fida a pascolo" a [OSCURATO:PERSONA].

All'imputato si contestava la percezione indebita relativamente alle annualità dal 2010 al 2013.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il Perrone deduce cumulativamente la violazione di legge in relazione all'art. 316-ter cod. pen., la contraddittorietà della motivazione e l'insussistenza del reato.

Il ricorrente, anche mediante l'integrale richiamo di brani delle testimonianze utilizzate in dibattimento, ha ricostruito la vicenda, evidenziando come i terreni in questione erano inizialmente utilizzati da suo padre e da suo zio per il pascolo, pur essendo formalmente concessi in fida a [OSCURATO:PERSONA] (moglie dello zio) dal Comune di Tricarico, proprietario degli stessi.

Dopo la morte dei fratelli Perrone, [OSCURATO:PERSONA], anche in virtù del rapporto di parentela, aveva concesso in uso i predetti terreni al nipote, [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, aveva correttamente dichiarato di avere la disponibilità degli stessi in base ad un contratto "unilaterale di fitto", costituente il presupposto per ottenere i contributi comunitari.

La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe errato nei ritenere che l'imputato aveva falsamente dichiarato di avere la disponibilità dei terreni, sottolineando come - in base alla disciplina applicabile ratione temporis - non occorreva un formale contratto di affitto, essendo i contributi concessi sul presupposto della mera disponibilità di fatto dei terreni.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il Perrone deduce la carenza di offensività della condotta, posto che i terreni - a prescindere dal titolo legittimante - erano stati effettivamente utilizzati per l'uso agricolo dichiarato e, quindi, i contributi erano stati lecitamente percepiti.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso di deduce l'intervenuta prescrizione delle condotte relative agli anni 2010 e 2011, maturata per la prima annualità - al netto dei periodi di sospensione - in data 27 luglio 2019 e, per la seconda annualità, in data 27 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con il primo motivo di ricorso si evidenzia come la condanna sia stata emessa essenzialmente sulla base della ritenuta insussistenza di un titolo giuridico idoneo ad attribuire la disponibilità dei terreni al Perrone, valorizzando, in particolare, la deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di aver formalmente diffidato il Perrone ad utilizzare i terreni per il pascolo in data 15 giugno 2013.La sentenza di appello ha essenzialmente valorizzato tale elemento per desumerne l'utilizzo sine titulo dei terreni, anche per le annualità pregresse, senza, tuttavia, farsi carico di distinguere i contributi asseritamente ricevuti per ciascuna annualità.

2.1. Quest'ultimo aspetto ha rilievo dirimente, ove si consideri che il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. prevede una soglia di punibilità, atteso che il secondo comma stabilisce la configurabilità di un mero illecito amministrativo nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore ad €3.999,96.

Nell'impugnata sentenza, si dà genericamente atto che, a fronte dell'indicazione della somma di €29,212,52, l'imputato avrebbe ammesso di aver percepito la minor somma complessiva di €16.017,00, con riguardo alle 4 annualità di riferimento.

Orbene, è di tutta evidenza come la mancata indicazione frazionata per ciascun anno della somma indebitamente conseguita determina un'insuperabile incertezza in ordine alla sussistenza o meno di uno degli elementi costituitivi del reato, non essendo stata in alcun modo considerata la soglia di punibilità di cui all'art. 316-ter, comma 2, cod. proc. pen. 2.2.

A ciò occorre aggiungere che, in entrambe le sentenze di merito, la responsabilità viene desunta essenzialmente dalla ritenuta falsa dichiarazione relativa all'esistenza del diritto di fida sui terreni, posto che questi - di proprietà del Comune di Tricarico - erano stati concessi a [OSCURATO:PERSONA].

Invero, nella sentenza si dà espressamente atto che [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente diffidato il nipote dall'utilizzare i terreni per il pascolo solo in data 15 giugno 2013.

A fronte di tale dato, la Corte di appello si è limitata a prendere atto dell'opposizione formalizzata dalla Pepe a distanza di anni rispetto alla data in cui il Perrone ha iniziato a richiedere i contributi.

Risulta, infatti, che fin dal 2010 il Perrone ha avanzato la richiesta di contributi sulla base di una dichiarazione unilaterale di contratto di affitto.

Si tratta di una possibilità che, invero, era espressamente riconosciuta dalla AGEA che ammetteva l'accesso ai contributi esibendo un "contratto unilaterale" di affitto, consistente in una autodichiarazione meramente rappresentativa del contratto verbale stipulato con il titolare del bene.

Tale possibilità era riconosciuta in considerazione del fatto che, nell'ambito dei contratti agrari, è espressamente prevista la possibilità di stipulare contratti verbali, non essendo richiesta la forma scritta.

Nel caso di specie, quindi, la Corte di appello ha valutato le condotte precedenti al 2013 limitandosi a considerare la diffida intervenuta nel giugno di quell'anno e ritenendo per ciò solo che la dichiarazione unilaterale di disponibilità ,>( dei terreni fosse falsa con riferimento a tutte le annualità.

2.3. In conclusione, si ritiene che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio, dovendosi in primo luogo accertare l'importo dei contributi percepiti per ciascuna annualità, al fine di verificare il superamento della soglia di punibilità.

In caso di esito positivo del suddetto accertamento, occorrerà verificare se l'opposizione dell'avente diritto, intervenuta formalmente solo nel giugno 2013, sia idonea a far ritenere ab origine la detenzione sine titulo, ovvero se possa operare con riguardo alla sola annualità in cui il Perrone è stato diffidato ad utilizzare i terreni.

3. I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 emessa dalla Corte di appello di Potenza; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., per aver conseguito indebitamente i contributi comunitari relativi allo svolgimento di attività agricola, sul falso presupposto di avere la disponibilità di terreni che, invece, erano concessi in "fida a pascolo" a [OSCURATO:PERSONA]. All'imputato si contestava la percezione indebita relativamente alle annualità dal 2010 al 2013. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il Perrone deduce cumulativamente la violazione di legge in relazione all'art. 316-ter cod. pen., la contraddittorietà della motivazione e l'insussistenza del reato. Il ricorrente, anche mediante l'integrale richiamo di brani delle testimonianze utilizzate in dibattimento, ha ricostruito la vicenda, evidenziando come i terreni in questione erano inizialmente utilizzati da suo padre e da suo zio per il pascolo, pur essendo formalmente concessi in fida a [OSCURATO:PERSONA] (moglie dello zio) dal Comune di Tricarico, proprietario degli stessi. Dopo la morte dei fratelli Perrone, [OSCURATO:PERSONA], anche in virtù del rapporto di parentela, aveva concesso in uso i predetti terreni al nipote, [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, aveva correttamente dichiarato di avere la disponibilità degli stessi in base ad un contratto "unilaterale di fitto", costituente il presupposto per ottenere i contributi comunitari. La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe errato nei ritenere che l'imputato aveva falsamente dichiarato di avere la disponibilità dei terreni, sottolineando come - in base alla disciplina applicabile ratione temporis - non occorreva un formale contratto di affitto, essendo i contributi concessi sul presupposto della mera disponibilità di fatto dei terreni. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il Perrone deduce la carenza di offensività della condotta, posto che i terreni - a prescindere dal titolo legittimante - erano stati effettivamente utilizzati per l'uso agricolo dichiarato e, quindi, i contributi erano stati lecitamente percepiti. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso di deduce l'intervenuta prescrizione delle condotte relative agli anni 2010 e 2011, maturata per la prima annualità - al netto dei periodi di sospensione - in data 27 luglio 2019 e, per la seconda annualità, in data 27 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con il primo motivo di ricorso si evidenzia come la condanna sia stata emessa essenzialmente sulla base della ritenuta insussistenza di un titolo giuridico idoneo ad attribuire la disponibilità dei terreni al Perrone, valorizzando, in particolare, la deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di aver formalmente diffidato il Perrone ad utilizzare i terreni per il pascolo in data 15 giugno 2013.La sentenza di appello ha essenzialmente valorizzato tale elemento per desumerne l'utilizzo sine titulo dei terreni, anche per le annualità pregresse, senza, tuttavia, farsi carico di distinguere i contributi asseritamente ricevuti per ciascuna annualità. 2.1. Quest'ultimo aspetto ha rilievo dirimente, ove si consideri che il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. prevede una soglia di punibilità, atteso che il secondo comma stabilisce la configurabilità di un mero illecito amministrativo nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore ad €3.999,96. Nell'impugnata sentenza, si dà genericamente atto che, a fronte dell'indicazione della somma di €29,212,52, l'imputato avrebbe ammesso di aver percepito la minor somma complessiva di €16.017,00, con riguardo alle 4 annualità di riferimento. Orbene, è di tutta evidenza come la mancata indicazione frazionata per ciascun anno della somma indebitamente conseguita determina un'insuperabile incertezza in ordine alla sussistenza o meno di uno degli elementi costituitivi del reato, non essendo stata in alcun modo considerata la soglia di punibilità di cui all'art. 316-ter, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. A ciò occorre aggiungere che, in entrambe le sentenze di merito, la responsabilità viene desunta essenzialmente dalla ritenuta falsa dichiarazione relativa all'esistenza del diritto di fida sui terreni, posto che questi - di proprietà del Comune di Tricarico - erano stati concessi a [OSCURATO:PERSONA]. Invero, nella sentenza si dà espressamente atto che [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente diffidato il nipote dall'utilizzare i terreni per il pascolo solo in data 15 giugno 2013. A fronte di tale dato, la Corte di appello si è limitata a prendere atto dell'opposizione formalizzata dalla Pepe a distanza di anni rispetto alla data in cui il Perrone ha iniziato a richiedere i contributi. Risulta, infatti, che fin dal 2010 il Perrone ha avanzato la richiesta di contributi sulla base di una dichiarazione unilaterale di contratto di affitto. Si tratta di una possibilità che, invero, era espressamente riconosciuta dalla AGEA che ammetteva l'accesso ai contributi esibendo un "contratto unilaterale" di affitto, consistente in una autodichiarazione meramente rappresentativa del contratto verbale stipulato con il titolare del bene. Tale possibilità era riconosciuta in considerazione del fatto che, nell'ambito dei contratti agrari, è espressamente prevista la possibilità di stipulare contratti verbali, non essendo richiesta la forma scritta. Nel caso di specie, quindi, la Corte di appello ha valutato le condotte precedenti al 2013 limitandosi a considerare la diffida intervenuta nel giugno di quell'anno e ritenendo per ciò solo che la dichiarazione unilaterale di disponibilità ,>( dei terreni fosse falsa con riferimento a tutte le annualità. 2.3. In conclusione, si ritiene che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio, dovendosi in primo luogo accertare l'importo dei contributi percepiti per ciascuna annualità, al fine di verificare il superamento della soglia di punibilità. In caso di esito positivo del suddetto accertamento, occorrerà verificare se l'opposizione dell'avente diritto, intervenuta formalmente solo nel giugno 2013, sia idonea a far ritenere ab origine la detenzione sine titulo, ovvero se possa operare con riguardo alla sola annualità in cui il Perrone è stato diffidato ad utilizzare i terreni. 3. I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere este