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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46503/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 14 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, di cui agli artt. 81, 610, comma 2, cod. pen. (capo a), artt. 81, 582, 585 cod. pen. (capo b), art. 635, comma 2, cod. pen. (capo c), assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli al capo c) perché il fatto non è previsto come reato, rideterminando la pena irrogata (di un anno di reclusione) in quella di mesi dieci di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa sulle cui dichiarazioni fonda la pronunciata condanna.

Non è decisivo quanto evidenziato dalla Corte territoriale circa la mancata costituzione della parte lesa come parte civile né, all'uopo, sarebbe condivisibile il ragionamento della Corte d'appello tenuto conto della necessità di procedere ad accompagnamento coattivo della persona offesa onde escuterla al dibattimento.

Si tratta, inoltre, di parte animata da evidente risentimento verso l'imputato. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 610 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al delitto di violenza privata.

Non si sarebbe mai verificata la condotta contestata, consistita nell'impedire alla persona offesa di recarsi nel podere dove dovevano essere svolti i lavori, risultando che questa era già all'interno del fondo, come dedotto con l'atto di gravame rimasto, sul punto, senza alcuna risposta.

2.2. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e circa l'entità del trattamento sanzionatorio, istanza sulla quale la Corte territoriale non avrebbe reso alcuna motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Il primo motivo devolve una censura già prospettata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e completa, immune da censure di ogni tipo, nonché corretta in diritto.

Del resto è noto che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Peraltro, è stato rilevato dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole che ove la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma ciò non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito il quale rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando ragionevole escluderne la necessità, in caso di giudizio positivo sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca delle sue affermazioni, in assenza di elementi di segno opposto.

Nel caso di specie detta valutazione risulta coerentemente compiuta dai giudici di merito che, diversamente da quanto dedotto, hanno considerato anche i rapporti pregressi tra le parti, oltre al comportamento processuale della persona offesa dal reato, reputato con ragionamento non manifestamente illogico, espressione di assenza di finalità di tipo economico a base della denuncia, sottolineando, comunque, che si tratta di reati perseguibili d'ufficio.

3.2. Con il secondo motivo, poi, si denuncia un vizio che pretenderebbe il riesame della ricostruzione, in fatto, dell'accaduto, non consentita in sede di legittimità.

Invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nelrautonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

3.3. Il terzo motivo investe un potere rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, nella specie esercitato legittimamente dandone conto con motivazione completa e non manifestamente illogica, così risultando la pena irrogata giustificata adeguatamente (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche fonda sui precedenti penali dell'imputato, reputati espressione di elevata capacità a delinquere (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 14 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, di cui agli artt. 81, 610, comma 2, cod. pen. (capo a), artt. 81, 582, 585 cod. pen. (capo b), art. 635, comma 2, cod. pen. (capo c), assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli al capo c) perché il fatto non è previsto come reato, rideterminando la pena irrogata (di un anno di reclusione) in quella di mesi dieci di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa sulle cui dichiarazioni fonda la pronunciata condanna. Non è decisivo quanto evidenziato dalla Corte territoriale circa la mancata costituzione della parte lesa come parte civile né, all'uopo, sarebbe condivisibile il ragionamento della Corte d'appello tenuto conto della necessità di procedere ad accompagnamento coattivo della persona offesa onde escuterla al dibattimento. Si tratta, inoltre, di parte animata da evidente risentimento verso l'imputato. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 610 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al delitto di violenza privata. Non si sarebbe mai verificata la condotta contestata, consistita nell'impedire alla persona offesa di recarsi nel podere dove dovevano essere svolti i lavori, risultando che questa era già all'interno del fondo, come dedotto con l'atto di gravame rimasto, sul punto, senza alcuna risposta. 2.2. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e circa l'entità del trattamento sanzionatorio, istanza sulla quale la Corte territoriale non avrebbe reso alcuna motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo devolve una censura già prospettata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e completa, immune da censure di ogni tipo, nonché corretta in diritto. Del resto è noto che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Peraltro, è stato rilevato dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole che ove la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma ciò non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito il quale rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando ragionevole escluderne la necessità, in caso di giudizio positivo sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca delle sue affermazioni, in assenza di elementi di segno opposto. Nel caso di specie detta valutazione risulta coerentemente compiuta dai giudici di merito che, diversamente da quanto dedotto, hanno considerato anche i rapporti pregressi tra le parti, oltre al comportamento processuale della persona offesa dal reato, reputato con ragionamento non manifestamente illogico, espressione di assenza di finalità di tipo economico a base della denuncia, sottolineando, comunque, che si tratta di reati perseguibili d'ufficio. 3.2. Con il secondo motivo, poi, si denuncia un vizio che pretenderebbe il riesame della ricostruzione, in fatto, dell'accaduto, non consentita in sede di legittimità. Invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nelrautonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 3.3. Il terzo motivo investe un potere rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, nella specie esercitato legittimamente dandone conto con motivazione completa e non manifestamente illogica, così risultando la pena irrogata giustificata adeguatamente (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche fonda sui precedenti penali dell'imputato, reputati espressione di elevata capacità a delinquere (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente