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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 03816/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25554-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 525/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 22/1/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2023 -tenutasi in modalità da remoto p revio decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] ed Emilio propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9155/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di pagamento TARSU 2012 notificato da [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del Comune di Terzigno, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva; l’ente locale e la concessionaria sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]

1.1. quantunque formalmente rubricato come primo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha eccepito la formazione del giudicato esterno, opponibile nel presente giudizio tra le stesse parti ed agli stessi immobili, relativamente al pagamento dell’imposta TARSU 2007/2008, con riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 4412 del 23.2.2018, con cui era stata accertata la natura «industriale» dell’attività svolta dalla società ricorrente e la natura di «rifiuti speciali» non assimilabili, prodotti dalla contribuente;

1.2. in primo luogo va ribadito che nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamentealla sentenza impugnata, come nell’odierna fattispecie; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art.372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr. Cass. nn. 25963/2022, 11754/2018, 1534/2018);

1.3. in base all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez.

Un. n. 13916/2006), il processo tributario, ancorché generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1),ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall'amministrazione con l'atto medesimo e, dall'altro, dai motivi della sua impugnazione;

1.4. in ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all'autonomia dei singoli periodi d'imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un'unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714/2001), per cui l'eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta, onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso;

1.5. come ribadito da questa Corte «nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo» (cfr. Cass. n. 25516 der 2019), e quindi «in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. n. 31084 del 2019);

1.6. in definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011);

1.7. nella fattispecie, l'accertamento della natura «industriale» dell'attività svolta dalla società contribuente nei locali tassati, e della natura «speciale» (non assimilabile) dei rifiuti prodotti nella superficie corrispondente ai locali medesimi, trovano accertamento ormai inoppugnabile tra le stesse parti nella menzionata sentenza di questa Corte n. 4412/2018 - in giudicato - secondo la quale: - l'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva appunto natura industriale; -i rifiuti legnosi prodotti avevano, conseguentemente, carattere speciale non assimilabile; - la superficie dei locali destinati alla lavorazione industriale del legno andava pertanto esclusa dal conteggio ai fini Tarsu;

1.8. il giudicato così formatosi, come già affermato anche nella suddetta sentenza n. 4412/2018, non poteva porsi nel nulla perché concernente una diversa annualità d'imposta, valendo allo scopo richiamare l'indirizzo di legittimità secondo cui (tra le altre, Cass. n. 13498/2015) in tema di contenzioso tributario, l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente;

1.9. nel caso di specie, l'accertamento dedotto nel giudicato concerneva, appunto, elementi di imposizione (o meglio, di non imposizione) suscettibili di tendenziale stabilità nel tempo, in quanto concernenti la tipologia dell'attività svolta dalla società contribuente (lavorazione industriale di legnami) e la natura dei rifiuti da essa prodotti nei locali in questione (rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, derivanti dalla suddetta lavorazione industriale);

1.10. va d'altra parte considerato che la costanza nel tempo dei presupposti impositivi non è in alcun modo contrastata dalle emergenze processuali nei gradi di merito dal Comune, il quale ha emesso plurimi atti impositivi con riguardo a annualità d’imposta precedenti e successive basata sugli stessielementi del rapporto tributario già fissati con l'accertamento in oggetto;

1.11. da ciò deriva la suscettibilità del giudicato in questione ad esplicare effetto preclusivo anche sulle annualità successive, quali quelle dedotte nel presente giudizio;

2. sulla scorta di quanto sin qui considerato, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo (formulato in via subordinata), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione la quale, in applicazione del su riportato principio di diritto (cfr. Cass. ord. n. 17293/2017), dovrà riconsiderare il quantum dovuto dalla società contribuente in rapporto alla superficie dei locali aventi destinazione diversa da quella industriale, produttiva di rifiuti speciali destinati allo smaltimento in proprio, con ogni conseguente pronuncia;

3. il Giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25554-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 525/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 22/1/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2023 -tenutasi in modalità da remoto p revio decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] ed Emilio propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9155/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di pagamento TARSU 2012 notificato da [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del Comune di Terzigno, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva; l’ente locale e la concessionaria sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. quantunque formalmente rubricato come primo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha eccepito la formazione del giudicato esterno, opponibile nel presente giudizio tra le stesse parti ed agli stessi immobili, relativamente al pagamento dell’imposta TARSU 2007/2008, con riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 4412 del 23.2.2018, con cui era stata accertata la natura «industriale» dell’attività svolta dalla società ricorrente e la natura di «rifiuti speciali» non assimilabili, prodotti dalla contribuente; 1.2. in primo luogo va ribadito che nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamentealla sentenza impugnata, come nell’odierna fattispecie; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art.372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr. Cass. nn. 25963/2022, 11754/2018, 1534/2018); 1.3. in base all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 13916/2006), il processo tributario, ancorché generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1),ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall'amministrazione con l'atto medesimo e, dall'altro, dai motivi della sua impugnazione; 1.4. in ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all'autonomia dei singoli periodi d'imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un'unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714/2001), per cui l'eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta, onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso; 1.5. come ribadito da questa Corte «nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo» (cfr. Cass. n. 25516 der 2019), e quindi «in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. n. 31084 del 2019); 1.6. in definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011); 1.7. nella fattispecie, l'accertamento della natura «industriale» dell'attività svolta dalla società contribuente nei locali tassati, e della natura «speciale» (non assimilabile) dei rifiuti prodotti nella superficie corrispondente ai locali medesimi, trovano accertamento ormai inoppugnabile tra le stesse parti nella menzionata sentenza di questa Corte n. 4412/2018 - in giudicato - secondo la quale: - l'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva appunto natura industriale; -i rifiuti legnosi prodotti avevano, conseguentemente, carattere speciale non assimilabile; - la superficie dei locali destinati alla lavorazione industriale del legno andava pertanto esclusa dal conteggio ai fini Tarsu; 1.8. il giudicato così formatosi, come già affermato anche nella suddetta sentenza n. 4412/2018, non poteva porsi nel nulla perché concernente una diversa annualità d'imposta, valendo allo scopo richiamare l'indirizzo di legittimità secondo cui (tra le altre, Cass. n. 13498/2015) in tema di contenzioso tributario, l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente; 1.9. nel caso di specie, l'accertamento dedotto nel giudicato concerneva, appunto, elementi di imposizione (o meglio, di non imposizione) suscettibili di tendenziale stabilità nel tempo, in quanto concernenti la tipologia dell'attività svolta dalla società contribuente (lavorazione industriale di legnami) e la natura dei rifiuti da essa prodotti nei locali in questione (rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, derivanti dalla suddetta lavorazione industriale); 1.10. va d'altra parte considerato che la costanza nel tempo dei presupposti impositivi non è in alcun modo contrastata dalle emergenze processuali nei gradi di merito dal Comune, il quale ha emesso plurimi atti impositivi con riguardo a annualità d’imposta precedenti e successive basata sugli stessielementi del rapporto tributario già fissati con l'accertamento in oggetto; 1.11. da ciò deriva la suscettibilità del giudicato in questione ad esplicare effetto preclusivo anche sulle annualità successive, quali quelle dedotte nel presente giudizio; 2. sulla scorta di quanto sin qui considerato, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo (formulato in via subordinata), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione la quale, in applicazione del su riportato principio di diritto (cfr. Cass. ord. n. 17293/2017), dovrà riconsiderare il quantum dovuto dalla società contribuente in rapporto alla superficie dei locali aventi destinazione diversa da quella industriale, produttiva di rifiuti speciali destinati allo smaltimento in proprio, con ogni conseguente pronuncia; 3. il Giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione. Cos
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