CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35066/2026
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rovvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto mettono in discussione la valutazione probatoria resa a sostegno della ritenuta responsabilità per l'evasione contestata, aspetto che non risultava oggetto di contestazione con il gravame di merito e che comunque risulta affrontato in termini di logica e coerente linearità con le emergenze acquisite rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament P.Q.M