CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32731/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, per il tramite dei propri difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, rideterminando in mitius la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]°, escludendo la contestata recidiva e riconoscendo le attenuanti generiche, e confermando nel resto la decisione che ha affermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui agi artt. 110, 624 bis, 625, comma 1, nn. 2, 4, 5 e 8 ter e 61, n. 5 cod. pen.; considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]°, il primo e il secondo motivo - con cui si censura la carenza di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa di cui all'ad. 61, n. 5, cod. pen. e a quella di cui all'ad. 625, n. 4, cod. pen. - sono manifestamente infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata poiché, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte di appello ha espressamente condiviso le ragioni in forza delle quali il primo Giudice ha indicato i motivi per cui ha ritenuto sussistenti entrambe le circostanze aggravanti; e rispetto a tale iter il ricorso si limita a riproporre irritualmente il medesimo ordine di allegazioni in fatto già disattese; considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: - il primo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivo lungi, dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con assedi del tutto generici una diversa valutazione del quadro probatorio e un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo (con cui si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato), il terzo (con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa e alla veridicità delle sue dichiarazioni) e il sesto motivo (con cui si censura la violazione della legge penale in ordine all'errata valutazione delle prove), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; - il quarto e il settimo motivo - con cui si denunciano, rispettivamente, l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurazione del concorso tra gli imputati e la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'ad. 114, cod. pen. - sono indeducibili perché, oltre a contenere assunti patentemente generici, sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - il quinto motivo - che deduce l'erronea applicazione di lepge in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito che ha c t 3 ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato la commissione di un ulteriore reato, dopo un periodo di carcerazione significativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q,. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d