CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di Appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette e sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigettodel ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insite per l’accoglimentosentita l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 21 novembre 2025, haconfermato la condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 550,00 dimulta, pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania il 10 ottobre 2024, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesi di cui all’art. 648 cod.pen. e al reato di cui all’art., 23 l. 110 del 1975.2. In sintesi e nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.La vicenda si riferisce al rinvenimento e al sequestro di due fucili conmatricola abrasa all’interno di un manufatto, adibito al ricovero di bovini o simili,sito in un fondo agricolo, recintato e con cancello, che era nella disponibilitàdell’imputato.All’atto dell’accesso della polizia giudiziaria il cancello era stato apertodall’imputato con delle chiavi che però, secondo la tesi della difesa, erano nelladisponibilità di molte persone che avevano accesso più o meno libero al fondo eanche al manufatto.Secondo la difesa, poi, anche considerato che la polizia è intervenuta aseguito di una segnalazione di una fonte confidenziale, c’era un intento ritorsivonei confronti dell’imputato per cui, in sostanza, le armi clandestine avrebberopotuto essere state messe da altri e al solo fine di far ricadere la responsabilitàsull’imputato stesso.I due giudici di merito, pure ascoltati i testi della difesa sul punto relativoalla disponibilità delle chiavi da parte di altre persone, hanno conformementeritenuto che la riferibilità delle armi all’imputato fosse desumibile dal fatto che ifucili erano comunque custoditi all’interno del manufatto dove lo stesso era usoaccedere per governare e accudire gli animali di sua proprietà.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Nei primi quattro motivi, sostanzialmente complementari e che possonoessere trattati congiuntamente, la difesa deduce il vizio e la contraddittorietàdella motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova. Nellospecifico il ricorrente rileva che i giudici di merito avrebbero valutato in terminiillogici e carenti gli elementi emersi quanto alla riferibilità del bene al soloimputato e alla disponibilità delle chiavi, in ciò anche travisando le dichiarazionirese dai testi a difesa che, diversamente da quanto indicato nella sentenza, sonostati tutti nella sostanza concordi sul punto. In generale, d’altro canto, avere ladisponibilità delle chiavi non equivarrebbe ad avere la disponibilità esclusiva delbene e, quindi, tale argomento non sarebbe decisivo in ordine alla riferibilitàdelle armi al ricorrente, ciò soprattutto in virtù del criterio decisorio dell’oltre ogniragionevole dubbio.3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. Nel quinto motivola difesa rileva che i giudici di merito sarebbero incorsi in errore ritenendo lasussistenza di due diverse ipotesi di ricettazione, una per ogni fucile, e adapplicare conseguentemente l’aumento in continuazione. Secondo la difesa,infatti, in assenza di elementi dai quali desumere una diversa provenienza delledue armi non si potrebbe ritenere che i reati siano due quanto piuttosto, sidovrebbe concludere per l’unicità della condotta e del reato.4. In data 31 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria in cui ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.5. In data 10 aprile è pervenuta in cancelleria una memoria in cui il l’avv.[OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrate le ragioni contenute nel quinto motivo,insiste nell’accoglimento del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nei primi quattro motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quantoall’affermazione di responsabilità.Le doglianze, anche tese a sollecitare una diversa lettura degli elementiesposti nelle sentenze di merito, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate.2.1. Il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità non può investirel'intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, nériguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi adaccertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutatisecondo le regole della logica e del diritto e in base ad uno sviluppoargomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialitàdelle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fattialternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettantologica e plausibile (in tal senso Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027 – 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per unacompiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazionerecentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 –01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv.265482).Tale limite, d’altro canto, non può essere superato facendo impropriamenteriferimento al travisamento della prova.Sul tema, infatti, va precisato che la norma di cui all'art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen., nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio dimotivazione anche con il riferimento ad “atti processuali” (che devono esserespecificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio diautosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura delgiudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchégli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmenteacquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essereconsiderati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimentoimpugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali dainficiare la struttura logica del provvedimento stesso (cfr. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. Sez. 6, 5146 del 16/1/2014,[OSCURATO:PERSONA], Rv 258774; Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv 257499).Sotto tale profilo, pertanto, va osservato che qualora la prova che si assumeessere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizionetestimoniale, dichiarazione di un collaboratore di giustizia per es.), l’oggetto dellastessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un datostorico semplice e non opinabile (in tal senso Sez. 4, n. 15556 del 12/2/2008,Trivisonno, Rv 239533- 01) per cui ai fini della configurabilità del vizio ditravisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa evidenzi lapalese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione equello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presuntierrori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio delladichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini,Rv. 272406 - 01).2.2. Nel caso in esame la Corte di appello, la cui motivazione si fonda eintegra con quella del giudice di primo grado, ha fornito una risposta adeguataalle censure sollevate con l’atto di appello, ora reiterate, e risulta coerente conglielementi emersi.Il giudice d’appello, infatti, in termini conformi al giudice di primo grado -con il riferimento alla disponibilità delle chiavi e, soprattutto, alla circostanza chei fucili sono stati trovati in bella vista (appesi in una sacca fatta con la gamba diun jeans) appesa al soffitto del locale dove l’imputato si recava di frequente pergovernare e accudire gli animali - ha, infatti, fornito adeguata e coerente rispostaalle censure sollevate nell’atto di appello, ora reiterate e ciò anche quanto allainverosimiglianza della diversa lettura indicata dalla difesa circa un accesso allocale ed un possesso promiscuo dello stesso, senza per questo incorrere in alcuntravisamento della prova dichiarativa, che risulta essere stata coerentementeapprezzata e valutata.3. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 648 cod. pen., evidenziando che nel caso di specie, a fronte di un unicorinvenimento di più armi, sarebbe configurabile una unica ipotesi di ricettazione enon due distinte.La doglianza, posta per la prima volta in sede di legittimità, ma comunquescrutinabile a fronte della natura della stessa, è infondata.La ricettazione è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui ilsoggetto riceve il bene, ma la considerazione per cui, in presenza di più beni diprovenienza illecita rinvenuti il reato sarebbe unico perché unica sarebbe lacondotta di ricezione, non coglie nel segno.Al fine di valutare se la condotta di ricettazione sia unica ovvero si riferisca aogni singolo e diverso bene detenuto illegalmente, infatti, ciò che rileva èl’unicità ovvero la pluralità dei reati presupposto della ricettazione.Se i beni provengono dallo stesso reato, o se le cose ricevute hanno perso lapropria singola autonomia e fanno parte di un unico bene non altrimentiscomponibile, se non perdendo la propria identità, si ragiona in termini unitari eil reato è unico (Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, Ali', Rv. 278514 – 01; Sez. 2,n. 23406 del 06/04/2017, Pacini e altri, Rv. 270522 - 01).Se i beni, invece, provengono da reati presupposto diversi, le ricettazioniconfigurabili sono tante quante sono i beni e, in questo caso, i singoli reati di cuiall’art. 648 cod. pen. configurabili sono avvinti dal vincolo di cui all’art. 81 cod.pen. proprio in virtù della sussistenza del medesimo disegno criminoso,chiaramente evincibile dalla contestualità della ricezione dei beni.Qualora la condotta si riferisca a beni che abbiano una propria autonomia esiano di diversa provenienza, infatti, dove ritenersi che i reati commessi sianotanti quanti sono i beni ricevuti in quanto in tale caso la pluralità di benidetermina una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati, che non può essereesclusa dal solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contestotemporale e dalla stessa persona (Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, Ali', Rv.278514 – 01; così anche sostanzialmente Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep.1999, Archesso ed altri, Rv. 213449 - 01).2.2. Nel caso di specie i giudici di merito si sono conformati ai principi inprecedenza indicati.La contestazione si riferisce a due diversi fucili che, seppure siano statirinvenuti nello stesso luogo e conservati insieme, sono due beni distinti.Il reato presupposto, in assenza di prove circa una diversa provenienzaillecita, è costituito dalla natura di arma clandestina realizzata con l’abrasionedella matricola di ciascuno dei due fucili.Sotto tale profilo, pertanto, considerato che l’illiceità dei due beni è ilrisultato di due distinte e autonome condotte, che, in assenza di qualsiasideduzione e dimostrazione sul punto,non sono peraltro attribuibili al ricorrente, sideve ritenere che i reati presupposto siano differenti.Da ciò consegue che i reati di ricettazione commessi con la ricezione, purequalora questa sia stata contestuale, sono due e che, quindi, la conclusione cuisono pervenuti i giudici di merito ritenendo la sussistenza di due reati eapplicando un aumento di pena in continuazione sia corretta.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]