CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07867/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, nonché alla fascia oraria di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, trattandosi di esercizio della discrezionalità legalmente attribuita al giudice del merito, l'applicazione e la scelta delle pene sostitutive sfuggono al sindacato di legittimità laddove le relative determinazioni, sorrette da sufficiente motivazione, non siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 no