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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01381/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe generica e manifestamente illogica in quanto fondata su di una unica violazione che non risulta di particolare gravità e che di contro, non si è proceduto a una effettiva valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente nel corso dell’esecuzione della misura; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla condotta complessivamente e reiteratamente tenuta la sera del 14 maggio 2025, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe generica e manifestamente illogica in quanto fondata su di una unica violazione che non risulta di particolare gravità e che di contro, non si è proceduto a una effettiva valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente nel corso dell’esecuzione della misura; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla condotta complessivamente e reiteratamente tenuta la sera del 14 maggio 2025, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025
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