CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 35796/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 451-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4133 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 8753/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il . 20/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrata latiftava alla [OSCURATO:PERSONA] di assicurazioni S.p.a. in I.c.a. un avvisti ci iiciL:ciazione per l'imposta di registro relativa all'ordinanza di assegnazio12 dei cedti emessa dal giudice civile nell'ambito di una procedura esect.,1:;va di pigrorarnento. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], in persona de IL, impugnava detto atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] :(.:Ta !sostenendo la violazione degli artt. 37 e 54 d.P.R. n. 131 del 198::: sanite iiEl pendenza del procedimento di pignoramento ed il fatto che la prx:ecur2i esecutiva non avrebbe potuto comunque soddisfare l'intera pretes cr editizia. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenita e -roneamente calcolata l'imposta in assenza di un provvedimento di as3egione delle somme da parte del giudice. 1.2. L'Ufficio proponeva apoel.) ci lrente alla Commissione tributaria regionale del Lazio contestando cl- e ' 13vviso di liquidazione era stato emesso a seguito del provvedimento di ass.;egna2io.1e dei crediti pignorati presso il terzo debitore. I Giudici di secondo grad:., con :;entenza n. 8753/9/16, accoglievano parzialmente il gravame riquantificzHndo in 5.449,98 euro, quale somma concretamente pignorata presso il ter; o cebitDre, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota dello 0.50 %. 1.3. Avverso questa ultima c EciLioEe, l'tkgenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un L nic:D notvo. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di 1;[OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a. ha presentato difese con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2. L'Ufficio, con l'unico motivo, c enuicia la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 43 e 49, o in subordine z 6, :ionc1ié 6 ed 8 della Tariffa prima parte del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione a l'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendo che la Commiss ()ne t-ibutiEl.-.a regionale avrebbe errato nel considerare solo la somma effettivanien .:,? individuata, quale quota parte del trattamento pensionistico del sopgettg cbbligato, e non l'intero importo effettivamente assegnato, pari a cir-,:a 1221 milioni di euro, ovvero ancora, considerato che il credito cedutc è di r a -a pensionistica, in applicazione dell'art. 46 d.P.R. n. 131 del 1986, avi ebbe q ,antomeno dovuto determinare la base imponibile calcolando l'imp,D -tc della oensione rispetto ai coefficienti dell'aspettativa di vita. 3. Il motivo di ricorso è infor 4. L'assunto del ricorrente secondo il quale l'imposta andrebbe calcolata sull'intero ammontare del credito r conosc ,uto in sede di procedura esecutiva è infondato, dovendosi, invece, rifulre I:a scrnma effettivamente individuata dall'ordinanza di assegnazione dellE sprn:11e, :rifatti, secondo l'orientamento di questa Corte, a cui va data continuità, "in tema di imposta di registro, fra gli atti dell'autorità giudiziaria assoggettati al'in -ipcsta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d. P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell a -t. 3, primo comma, lettera a), della tariffa, parte prima, ad esso al egata soro compresi "i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazicr e", ntendendo il legislatore riferirsi, con l'espressione "provvedimento di a S!: e.,;.n a;:i or e",, all'istituto previsto in via generale dall'art. 505, e più in pa -tic:cla -e cagli artt. 529, 539, 552 e segg., e 588 cod. proc. civ., ponendo così s,„l[c stes.so piano dei provvedimenti decisori, ai fini tributari, tali atti del processo di esecu ri :me, in ragione del loro particolare connotato, consistente nell'effetto ,-.ras ativo di uno specifico e determinato bene che con essi si realizza" (Cass. Se2, E, n_ 160:22 del 2005). 5. Sulla base di tale conside,azi :me consegue il rigetto del ricorso con la compensazione delle spese in dei consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale citato. Q. .F4. La Corte rigetta il ricorso e c:irpe.iisa e spese. Così deciso in Roma, nell'adunln carrerale da remoto del 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 5 ogg I,