Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02315/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2012 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GIOVANNIELLO Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Mi- lano che confermava la decisione del Tribunale di Milano che, riconosciuta la con- tinuazione dei fatti del presente giudizio con quelli in precedenza giudicati, ride- terminava nei confronti del ricorrente la pena in mesi sei giorni venti di reclusio- ne ed euro 280 di multa per il reato di tentato furto di generi alimentari presso supermercato Carrefour e per 28 episodi di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non impronta- to al minimo edittale.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della misura del trattamento sanzionatorio e della misura degli aumenti apportati per la continua- zione, nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri prossimi al minimo edittale, tenuto conto della pluralità dei fatti reato, delle modalità delle azioni criminose, dei precedenti penali e dei minimi aumenti apportati a titolo di conti- nuazione.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione del- la pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta pertanto adeguatamente argomentata e non pre- senta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamen- to e di correzione del giudice di legittimità. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen- de.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2012 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GIOVANNIELLO Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Mi- lano che confermava la decisione del Tribunale di Milano che, riconosciuta la con- tinuazione dei fatti del presente giudizio con quelli in precedenza giudicati, ride- terminava nei confronti del ricorrente la pena in mesi sei giorni venti di reclusio- ne ed euro 280 di multa per il reato di tentato furto di generi alimentari presso supermercato Carrefour e per 28 episodi di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non impronta- to al minimo edittale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della misura del trattamento sanzionatorio e della misura degli aumenti apportati per la continua- zione, nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri prossimi al minimo edittale, tenuto conto della pluralità dei fatti reato, delle modalità delle azioni criminose, dei precedenti penali e dei minimi aumenti apportati a titolo di conti- nuazione. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione del- la pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta pertanto adeguatamente argomentata e non pre- senta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamen- to e di correzione del giudice di legittimità. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 02315/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris