CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 39577/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 469 cod.proc.pen., nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha prosciolto l'imputato dal reato a lui contesto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, conv. con la legge n. 26 del 2019, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, deducendo violazione di legge in relazione alla rilevanza penale del fatto ai sensi dell'art. 7 cit. non rilevando l'abrogazione disposta con la legge di Bilancio del 2023. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Va in primis rilevato che il ricorso per cassazione del Procuratore )-(7 generale, ammissibile ai sensi dell'art. 593 bis, comma 2 cod.proc.pen., in presenza di acquiescenza del ricorso del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (S.U. n. 21716 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 284490). Va, altresì, rilevato che la sentenza è stata pronunciata in data 05/02/2024, e, dunque, si tratta di sentenze di proscioglimento emessa prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato, con dall'art. 2, comma 1, lett. p), l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., escludendo l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero per i reati indicati dall'art. 550, comma 1, e 2 cod.proc.pen., sicchè la sentenza impugnata era appellabile anche da parte del pubblico ministero posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, Rv. 287528 - 01), con l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale deve essere qualificato ricorso per saltum avendo denunciato violazione di legge. 4. Ciò posto, il ricorso è fondato. Questa Corte di legittimità ha escluso che la legge di Bilancio del 2023 abbia determinato l'abrogazione del delitto di cui all'art. 7 I. n. 4 del 2019 (Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01; Sez. 3. n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01). Come è noto l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anche della disposizione dell'art. 7 che conteneva la sanzione penale per chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge, che è stata abrogata con effetti decorrenti dal 10 gennaio 2024. Sebbene la Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 10 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esame, era decorrente dal 10 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti. Peraltro, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modif. con I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, ha previsto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Sul punto, anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto-5 legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione). È evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 10 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. Con tale previsione, infatti, il legislatore ha inteso assicurare tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione, a far tempo dal 1° gennaio 2024, e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche (cfr. Sez. 3, n. 7541/2024 cit.). 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, quale giudice del rinvio in quanto la sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed era appellabile (vedi supra), sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado (Sez. 2, n. 16478 del 03/04/2024, Rv. 286279 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla