CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 29 ottobre 2025 il Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Parma, procedendo con rito abbreviato, giudicavaXXXXXXXXXXXXXXX colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (artt. 81, primocomma, 572, primo e secondo comma, cod. pen.) e 2 (artt. 56, 575, 576, primocomma, n. 5, 577, primo comma, n. 1, cod. pen.), che si ritenevano unificatisotto il vincolo della continuazione, condannando l’imputato alla pena di sei annidi reclusione.La pena di sei anni di reclusione applicata a XXXXXXXX conseguiva alriconoscimento delle attenuanti generiche sottoposte a giudizio di equivalenzacon le aggravanti contestate e all’applicazione della diminuente di cui all’art. 89cod. pen. e degli aumenti di pena previsti per la continuazione per i reaticontestati, cui faceva seguito la riduzione per il rito abbreviato con cui siprocedeva nei confronti dell’imputato.L’imputato, infine, veniva condannato alle pene accessorie di legge e alpagamento delle spese processuali.2. Avverso questa sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appellodi Bologna, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di leggedel provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., conseguente all’erronea quantificazione della pena irrogataall’imputato.Secondo la parte ricorrente, il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] aveva quantificato la pena irrogata a XXXXXXXXXXXXXXX in sei anni direclusione, ritenendolo colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 2, unificati sotto ilvincolo della continuazione, in violazione della giurisprudenza di legittimitàconsolidata (recte Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 05),che imponeva di effettuare un giudizio di bilanciamento unitario di tutte lecircostanze ritenute in concreto, senza operare, al contrario di quanto si eraverificato nel caso di specie, alcuna distinzione tra quelle comuni e quelle aeffetto speciale.La disciplina differenziata prevista per le circostanze a effetto speciale,infatti, riguarda esclusivamente l’applicazione degli aumenti o delle diminuzionidi pena e non il concorso tra le attenuanti e le aggravanti, con la conseguenzache non era possibile, dopo avere sottoposto a bilanciamento circostanziale lecapi 1 e 2, applicare la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello diBologna è fondato nei termini di seguito indicati.2. Osserva il Collegio che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diParma condannava XXXXXXXXXXXXXXX alla pena di sei anni di reclusione,ritendendo provata la sua responsabilità per i reati di cui ai capi 1 e 2 dellarubrica, formulando un giudizio dosimetrico irrispettoso della giurisprudenza dilegittima richiamata dal Procuratore generale presso la Corte di appello diBologna nel suo atto d’impugnazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini,cit.).Si consideri, in proposito, che il Giudice di primo grado riteneva l’imputatocolpevole dei reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione,riconoscendogli le attenuanti generiche, che sottoponeva a bilanciamentocircostanziale con le aggravanti contestate; eseguito il bilanciamentocircostanziale, venivano applicati la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. e gliaumenti di pena previsti per la continuazione riconosciuta per i reati di cui ai capi1 e 2; veniva, infine, disposta la riduzione di pena per il rito abbreviato con cui siprocedeva nei confronti dell’imputato.Ricostruita in questi termini, la sequenza procedimentale attraverso la qualeil Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma irrogava aXXXXXXXXXXXXXXX la pena censurata risulta in contrasto con il principio didiritto, già richiamato, affermato da Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini,cit., secondo cui: «In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio dibilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nelprocedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, inquanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l’applicazionedegli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanzeSi tratta, del resto, di un’opzione ermeneutica consolidata e risalente neltempo, alla quale occorre dare continuità, riconducibile a Sez. 3, n. 28258del 09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820 - 01, in cui si affermava il seguenteprincipio di diritto: «In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio dibilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nelprocedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, inquanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l’applicazionedegli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamentodella sentenza impugnata, relativamente al giudizio di bilanciamentocircostanziale effettuato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diParma, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello diBologna, individuata ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che dovrà essereeseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente al giudizio di bilanciamento tracircostanze con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello diBologna.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.