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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13322/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. preclude, in ragione del massimo edittale e indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento (art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.), l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così decise 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]• Here e tensore [OSCURATO:PERSONA]•e3p - [OSCURATO:PERSONA] P tiGiefr> [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. preclude, in ragione del massimo edittale e indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento (art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.), l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decise 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]• Here e tensore [OSCURATO:PERSONA]•e3p - [OSCURATO:PERSONA] P tiGiefr> [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris