Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:45
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61986O0201(01) - IT
Avis juridique important
|
61986O0201(01)
ORDINANZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 6 FEBBRAIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 201/86.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00197
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
++++
Nella causa C-201/86,
Società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], con sede in Puteaux ( Francia ), rappresentata dall' avv . Jean-[OSCURATO:PERSONA], e, per la fase scritta del procedimento, dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli articoli 178 e 215, 2° comma, del trattato di Roma, a causa di un comportamento illecito dei suoi servizi incaricati di eseguire i progetti FES n . 4.100.043.43.14 e FES n . 4.100.041.94.26 relativi a due appalti di lavori per la costruzione di due strade dirette da Kigali a Butare e da Butare alla frontiera del Ruanda e del Burundi, appalti stipulati fra la Repubblica del Ruanda e l' impresa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con lettera pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 1990 la ricorrente ha comunicato alla Corte, conformemente all' art . 78 del regolamento di procedura, la sua rinuncia agli atti .
2 Con lettera pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha preso atto della rinuncia e ha chiesto, conformemente all' art . 69, § 4, del regolamento di procedura della Corte, di condannare la ricorrente alle spese .
3 Ai termini dell' art . 69, § 4, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese . La ricorrente ha rinunciato agli atti e deve essere quindi condannata alle spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione )
così provvede :
1 ) La causa C-201/86 è cancellata dal ruolo della Corte .
2 ) La ricorrente sopporterà le spese .
Lussemburgo, 6 febbraio 1990 .