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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 14805/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9451/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona dei [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di Luigi e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 610/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per chiedere l’accertamento della nullità parziale, per applicazione di interessi LEASING. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 9451/2020 Cron.

Rep.

C.C. 30/1/2023 C.C. 14/4/2022 usurari e per l’indeterminatezza dei tassi di interesse applicati e delle relative clausole di indicizzazione, di due contratti di locazione finanziaria immobiliare, stipulati tra le parti, rispettivamente nelle date del 22 giugno 2000 e 18 febbraio 2005.

In riferimento al secondo contratto, inoltre, la parte attrice chiese che fosse accertata l’errata indicazione della formula di indicizzazione del tasso al cambio Euro/CHF, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione delle clausole ritenute nulle ed al risarcimento dei danni patiti a causa della violazione, da parte della convenuta, di norme di comportamento poste a carico degli intermediari finanziari e a tutela dei loro clienti.

Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto di tutte le domande e rilevando di avere già spontaneamente restituito la somma di euro 14.931,47, relativa ad errori nel calcolo delle indicizzazioni.

Il Tribunale rigettò le domande di accertamento della nullità parziale dei due contratti, rilevando che nel caso specifico i tassi di interesse erano comunque determinabili in base a criteri definiti dal contratto in modo sufficientemente chiaro.

In riferimento, invece, alla domanda di accertamento della violazione degli obblighi informativi specifici da parte della Banca convenuta, il Tribunale rilevò, esclusivamente in riferimento al secondo contratto, che esso, contenendo la particolare clausola denominata “di rischio cambio”, aveva in effetti la natura di una scommessa sull’andamento del cambio, tanto che le parti stesse avevano definito quella clausola come aleatoria.

Proprio per tale ragione il Tribunale, ritenendo trattarsi di un contratto derivato, osservò che ad esso dovevano applicarsi non solo le norme del T.U.B., ma anche quelle contenute nel T.U.I.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); per cui, non avendo la Banca rispettato gli obblighi informativi specifici dell’intermediario finanziario, la stessa doveva essere condannata al risarcimento dei danni cagionati da tale inadempimento, quantificandoli in misura pari alle somme versate in esecuzione della clausola sopra descritta (euro 68.233,41).

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale dalla società [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Trieste ha segnalato alle parti, con apposita ordinanza interlocutoria, la questione, ritenuta rilevabile d’ufficio, della possibile nullità della clausola rischio cambio di cui alla lettera d) del contratto del 18 febbraio 2005, in quanto non meritevole di tutela.

Indi, con sentenza del 4 settembre 2019, la Corte ha accertato e dichiarato la nullità della suindicata clausola, condannando di conseguenza la Banca alla restituzione alla società [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 68.233,41, non più quale somma liquidata a titolo di risarcimento per inadempimento degli obblighi informativi, ma quale somma già pagata dalla società appellata in esecuzione della clausola dichiarata invalida.

Ha quindi dichiarato assorbiti i motivi dell’appello principale, ha rigettato l’appello incidentale e ha condannato la Banca alla rifusione della metà delle spese del giudizio di appello, compensandole quanto all’altra metà.

Ha premesso la Corte d’appello che il contratto di leasing in questione indicava «il numero dei canoni dovuti e il loro preciso ammontare», disponendo che fossero conteggiate a parte «le variazioni sia in aumento che in diminuzione previste dalla clausola d), denominata “indicizzazione dei canoni”».

Dopo aver trascritto integralmente la clausola in questione, la sentenza ha osservato che essa determina un doppio meccanismo di indicizzazione, riferito «da un lato ad una variabile finanziaria e dall’altro ad una variabile monetaria (tasso [OSCURATO:PERSONA])».

In riferimento allo specifico profilo, introdotto dalla clausola, del c.d. rischio cambio, la Corte territoriale ha osservato che essa introduce un patto atipico, dichiaratamente aleatorio e con finalità meramente speculative, «incoerente con il contratto di leasing», ravvisando nella stessa una «allocazione squilibrata dei rischi derivanti dalla variazione del cambio valutario».

Il meccanismo ivi previsto, infatti, «adotta una diversa base di calcolo a seconda che la variazione stessa sia a favore o a sfavore dell’utilizzatore»; tanto più che la clausola fa sì che il cambio storico di riferimento non sia ancorato «all’effettiva quotazione del cambio del giorno del contratto», come dovrebbe essere tenendo conto che lo scopo dell’accordo era quello di «ottenere lo stesso risultato finanziario di un contratto denominato in valuta estera».

La Corte d’appello ha perciò dichiarato la nullità della clausola rischio cambio ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., ritenendo la stessa non meritevole di tutela.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi.

La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1421 cod. civ.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione delle disposizioni sul potere di rilievo della nullità in capo al giudice, che dovrebbe essere coordinato con il principio della domanda e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, rilevando d’ufficio la nullità della clausola per cui è causa, non avrebbe tenuto conto dell’orientamento, dal ricorrente definito costante in giurisprudenza, secondo cui, nei giudizi promossi per ottenere la dichiarazione la dichiarazione di nullità, il potere di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto per una causa diversa da quella posta a fondamento della domanda è inammissibile, né avrebbe considerato l’orientamento che ammette il rilievo officioso della nullità in sede di gravame esclusivamente nei casi in cui il giudice di primo grado non abbia prospettato ed esaminato la validità del contratto, né le parti ne abbiano discusso.

La Corte d’appello, pertanto, sarebbe incorsa in violazione dei principi sanciti dagli artt.99 e 112 cod. proc. civ., perché nel giudizio di primo grado la parte attrice aveva sostenuto la nullità della clausola di determinazione degli interessi per la sua indeterminatezza e per la produzione di interessi usurari; questione ben diversa da quella per la quale, invece, la sentenza impugnata aveva dichiarato la nullità della clausola.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza.

Il ricorrente osserva che la Corte territoriale avrebbe adottato a fondamento della decisione sulla nullità argomentazioni eccessivamente generiche, dalle quali non si evincerebbe un’effettiva valutazione sulla clausola, che invece il giudice d’appello avrebbe dovuto in concreto effettuare.

Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla per difetto assoluto di motivazione, ovvero per motivazione meramente apparente.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., di un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il ricorrente rileva che la Corteterritoriale non avrebbe tenuto conto, nell’ambito del giudizio di meritevolezza, del presunto vantaggio economico, emergente dalle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, che la clausola in parola avrebbe comportato per l’utilizzatore, considerandola al contrario sfavorevole per quest’ultimo.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.1322 cod. civ., in relazione al giudizio di meritevolezza sui contratti atipici.

Osserva la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel sottoporre al vaglio di cui all’art. 1322 la clausola “di rischio cambio”, perché in presenza di un contratto (il leasing) pacificamente meritevole di tutela, non sarebbe possibile operare il giudizio di meritevolezza sulla singola clausola.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario rilevare, prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, che la presente vicenda si inserisce in un più ampio contenzioso nel quale sono state impugnate numerose pronunce emesse dalla Corte d’appello di Trieste aventi ad oggetto controversie in tutto simili, se non addirittura identiche, a quella odierna.

Alcuni di quei ricorsi sono stati già esaminati da questa Corte in precedenti pronunce dalle quali occorre prendere le mosse.

5.1. Giova innanzitutto richiamare la sentenza 22 febbraio 2021, n. 4659, di questa Terza Sezione, nella quale è stata cassata con rinvio una sentenza della Corte d’appello triestina emessa in un caso analogo, ritenendo non corretto l’inquadramento della clausola proposto da quella Corte in termini di strumento di finanza derivata.

Nella citata sentenza, tra l’altro, questa Corte, dopo aver richiamato la sentenza delle Sezioni Unite 12 maggio 2020, n. 8770, sui contratti derivati (in particolare il domestic currency swap), ha messo in luce la difficoltà di accostare la clausola di indicizzazione al cambio ad uno strumento finanziario derivato.

Ha rilevato la sentenza n. 4659 che «nell’ipotesi in cui le parti vogliano effettivamente porre in essere un leasing o un finanziamento per sostenere un’attività del mutuatario denominata in franchi svizzeri (o altra valuta straniera), ove esse non decidano direttamente l’erogazione del finanziamento in tale valuta, bensì in euro con indicizzazione al cambio euro/CHF, la clausola in questione si pone quale modalità di attuazione dell’esplicita volontà contrattuale di erogare un finanziamento in euro indicizzato al franco svizzero e non come un derivato di copertura, presentandosi come una modalità tecnica del contratto di finanziamento che rimane priva di autonomia causale, non rappresentando un contratto autonomo rispetto al finanziamento, bensì solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria».

Ed ha parimenti posto in evidenza l’opinabilità della assimilazione, da parte della Corte d’appello di Trieste, tra il domestic currency swap e una “scommessa”.

La Corte, quindi, ha richiamato la diversa tesi, fatta propria da altri giudici di merito, secondo la quale in un caso come quello in esame «si è in presenza semplicemente di un contratto di leasing cd.

«indicizzato», in quanto ciascuna rata è legata alle variazioni di un parametro finanziario di riferimento scelto dalle parti ed inserito in una specifica clausola contrattuale, detta appunto di indicizzazione, sicché tale clausola non ha alcun effetto né sulla natura né sulla causa del leasing, che rimangono, dunque, inalterate, posto che con essa le parti hanno inteso unicamente prevedere un meccanismo per ancorare ad un parametro oggettivamente certo, il corrispettivo dovuto».

La sentenza n. 4659 del 2021 ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing in costruendo, non integra uno strumento finanziario derivato, essendo assimilabile solo finanziariamente, ma non pure giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria».

5.2. Successivamente questa Terza Sezione, con l’ordinanza interlocutoria 16 marzo 2022, n. 8603, ha ritenuto non persuasivo l’orientamento che nega alle clausole come quella oggi in esame la qualificazione di derivati impliciti ed ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite le seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se la clausola di cui si discorre sia un mero meccanismo di indicizzazione, oppure costituisca una “scommessa”, o comunque abbia una finalità speculativa; b) se la suddetta clausola muti la causa del contratto di leasing, “inquinandola”, ed in questo caso con quali effetti; c) se la relativa pattuizione, a causa della sua oscurità, violi i doveri di correttezza e buona fede da parte del predisponente.

A seguito di tale rimessione la Terza Sezione, con la successiva ordinanza 28 aprile 2022, n. 13315, ha rinviato a nuovo ruolo la decisione di un ricorso in tutto identico a quello odierno, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

5.3. Osserva il Collegio che, nelle more tra la discussione in camera di consiglio del ricorso (30 gennaio 2023) e la stesura della presente motivazione è intervenuta l’attesa decisione delle Sezioni Unite, che si sono pronunciate con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 5657.

Le Sezioni Unite – dopo un ’ampia e completa ricostruzione di tutta la complessa problematica alla quale la presente ordinanza intende compiere totale rinvio – hanno cassato con rinvio l’impugnata decisione della Corte d’appello di Trieste, enunciando i seguenti principi di diritto: 1) il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, secondo comma, cod. civ. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà; 2) La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 cod. civ., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/98.

A questa decisione il Collegio intende dare piena e convinta adesione.

6. La premessa di cui al precedente punto 5 era indispensabile per chiarire che il ricorso oggi in esame ha ad oggetto l’interpretazione della stessa clausola di cui si sono occupate le Sezioni Unite e la sentenza n. 4659 del 2021.

La Corte triestina, come si è detto, ha assunto la decisione qui impugnata affermando di voler dare continuità all’orientamento già assunto in una serie di altre decisioni, e ha dichiarato l’invalidità della clausola in questione per mancanza del requisito della meritevolezza di tutela ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., in quanto essa «introduce un patto atipico ed incoerente rispetto alle necessità di un contratto di leasing, caratterizzato da ampia aleatorietà, squilibrio delle prestazioni e finalità meramente speculativa».

I motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. possono essere, a questo punto, oggetto di una trattazione unitaria perché, pur essendo tra loro diversi, vanno letti insieme a tutte le considerazioni critiche che la parte ricorrente rivolge, nei confronti della sentenza impugnata, prima di passare all’indicazione analitica dei motivi.

Il ricorso, infatti, non deve essere letto nella sola parte che va da p. 19 fino alla fine –cioè nella parte che contiene formalmen te i motivi – ma va considerato nella sua globalità.

E proprio da tale lettura complessiva emerge che la parte ricorrente ha messo in luce, tra l’altro, le seguenti circostanze: 1) la clausola contestata avrebbe potuto comportare, a seconda dell’andamento del mercato, un vantaggio economico per essa ricorrente ovvero per la società [OSCURATO:PERSONA]; 2) nella specie, era stata proprio quest’ultima ad esserne concretamente avvantaggiata; 3) i concetti, richiamati dalla Corte d’appello, di aleatorietà, squilibrio nelle prestazioni, finalità speculative e contrarietà ai principi generali di solidarietà, parità e non prevaricazione non sono conferenti, mancando un collegamento con la concretezza della specifica vicenda; 4) le inevitabili oscillazioni delle rispettive prestazioni, da collegare alla variazione del cambio tra le valute applicata all’importo del canone di leasing non erano altro che la normale alea del contratto, che poteva quindi risolversi in un vantaggio per l’uno o per l’altro dei contraenti.

Ne consegue che, a prescindere dalla fondatezza o meno del primo motivo – che pone la questione della declaratoria d’ufficio della nullità – e del secondo – che evidenzia una possibile nullità della sentenza per motivazione meramente apparente – il terzo ed il quarto motivo, letti alla luce delle ampie premesse ora richiamate, hanno ben chiarito quali siano le censure mosse alla sentenza impugnata.

Ed è indubbio che la sentenza delle Sezioni Unite n. 5657 del 2023 ha dato una risposta che, in sostanza, riconosce la fondatezza di tali censure.

Ragioni, quindi, di valutazione complessiva del ricorso, unite a quelle dell’uniformità della giurisprudenza, impongono che il presente ricorso sia accolto.

7. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’indicata decisione.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9451/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona dei [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di Luigi e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 610/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per chiedere l’accertamento della nullità parziale, per applicazione di interessi LEASING. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 9451/2020 Cron. Rep. C.C. 30/1/2023 C.C. 14/4/2022 usurari e per l’indeterminatezza dei tassi di interesse applicati e delle relative clausole di indicizzazione, di due contratti di locazione finanziaria immobiliare, stipulati tra le parti, rispettivamente nelle date del 22 giugno 2000 e 18 febbraio 2005. In riferimento al secondo contratto, inoltre, la parte attrice chiese che fosse accertata l’errata indicazione della formula di indicizzazione del tasso al cambio Euro/CHF, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione delle clausole ritenute nulle ed al risarcimento dei danni patiti a causa della violazione, da parte della convenuta, di norme di comportamento poste a carico degli intermediari finanziari e a tutela dei loro clienti. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto di tutte le domande e rilevando di avere già spontaneamente restituito la somma di euro 14.931,47, relativa ad errori nel calcolo delle indicizzazioni. Il Tribunale rigettò le domande di accertamento della nullità parziale dei due contratti, rilevando che nel caso specifico i tassi di interesse erano comunque determinabili in base a criteri definiti dal contratto in modo sufficientemente chiaro. In riferimento, invece, alla domanda di accertamento della violazione degli obblighi informativi specifici da parte della Banca convenuta, il Tribunale rilevò, esclusivamente in riferimento al secondo contratto, che esso, contenendo la particolare clausola denominata “di rischio cambio”, aveva in effetti la natura di una scommessa sull’andamento del cambio, tanto che le parti stesse avevano definito quella clausola come aleatoria. Proprio per tale ragione il Tribunale, ritenendo trattarsi di un contratto derivato, osservò che ad esso dovevano applicarsi non solo le norme del T.U.B., ma anche quelle contenute nel T.U.I.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); per cui, non avendo la Banca rispettato gli obblighi informativi specifici dell’intermediario finanziario, la stessa doveva essere condannata al risarcimento dei danni cagionati da tale inadempimento, quantificandoli in misura pari alle somme versate in esecuzione della clausola sopra descritta (euro 68.233,41). 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale dalla società [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Trieste ha segnalato alle parti, con apposita ordinanza interlocutoria, la questione, ritenuta rilevabile d’ufficio, della possibile nullità della clausola rischio cambio di cui alla lettera d) del contratto del 18 febbraio 2005, in quanto non meritevole di tutela. Indi, con sentenza del 4 settembre 2019, la Corte ha accertato e dichiarato la nullità della suindicata clausola, condannando di conseguenza la Banca alla restituzione alla società [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 68.233,41, non più quale somma liquidata a titolo di risarcimento per inadempimento degli obblighi informativi, ma quale somma già pagata dalla società appellata in esecuzione della clausola dichiarata invalida. Ha quindi dichiarato assorbiti i motivi dell’appello principale, ha rigettato l’appello incidentale e ha condannato la Banca alla rifusione della metà delle spese del giudizio di appello, compensandole quanto all’altra metà. Ha premesso la Corte d’appello che il contratto di leasing in questione indicava «il numero dei canoni dovuti e il loro preciso ammontare», disponendo che fossero conteggiate a parte «le variazioni sia in aumento che in diminuzione previste dalla clausola d), denominata “indicizzazione dei canoni”». Dopo aver trascritto integralmente la clausola in questione, la sentenza ha osservato che essa determina un doppio meccanismo di indicizzazione, riferito «da un lato ad una variabile finanziaria e dall’altro ad una variabile monetaria (tasso [OSCURATO:PERSONA])». In riferimento allo specifico profilo, introdotto dalla clausola, del c.d. rischio cambio, la Corte territoriale ha osservato che essa introduce un patto atipico, dichiaratamente aleatorio e con finalità meramente speculative, «incoerente con il contratto di leasing», ravvisando nella stessa una «allocazione squilibrata dei rischi derivanti dalla variazione del cambio valutario». Il meccanismo ivi previsto, infatti, «adotta una diversa base di calcolo a seconda che la variazione stessa sia a favore o a sfavore dell’utilizzatore»; tanto più che la clausola fa sì che il cambio storico di riferimento non sia ancorato «all’effettiva quotazione del cambio del giorno del contratto», come dovrebbe essere tenendo conto che lo scopo dell’accordo era quello di «ottenere lo stesso risultato finanziario di un contratto denominato in valuta estera». La Corte d’appello ha perciò dichiarato la nullità della clausola rischio cambio ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., ritenendo la stessa non meritevole di tutela. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1421 cod. civ. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione delle disposizioni sul potere di rilievo della nullità in capo al giudice, che dovrebbe essere coordinato con il principio della domanda e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, rilevando d’ufficio la nullità della clausola per cui è causa, non avrebbe tenuto conto dell’orientamento, dal ricorrente definito costante in giurisprudenza, secondo cui, nei giudizi promossi per ottenere la dichiarazione la dichiarazione di nullità, il potere di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto per una causa diversa da quella posta a fondamento della domanda è inammissibile, né avrebbe considerato l’orientamento che ammette il rilievo officioso della nullità in sede di gravame esclusivamente nei casi in cui il giudice di primo grado non abbia prospettato ed esaminato la validità del contratto, né le parti ne abbiano discusso. La Corte d’appello, pertanto, sarebbe incorsa in violazione dei principi sanciti dagli artt.99 e 112 cod. proc. civ., perché nel giudizio di primo grado la parte attrice aveva sostenuto la nullità della clausola di determinazione degli interessi per la sua indeterminatezza e per la produzione di interessi usurari; questione ben diversa da quella per la quale, invece, la sentenza impugnata aveva dichiarato la nullità della clausola. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale avrebbe adottato a fondamento della decisione sulla nullità argomentazioni eccessivamente generiche, dalle quali non si evincerebbe un’effettiva valutazione sulla clausola, che invece il giudice d’appello avrebbe dovuto in concreto effettuare. Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla per difetto assoluto di motivazione, ovvero per motivazione meramente apparente. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., di un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, il ricorrente rileva che la Corteterritoriale non avrebbe tenuto conto, nell’ambito del giudizio di meritevolezza, del presunto vantaggio economico, emergente dalle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, che la clausola in parola avrebbe comportato per l’utilizzatore, considerandola al contrario sfavorevole per quest’ultimo. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.1322 cod. civ., in relazione al giudizio di meritevolezza sui contratti atipici. Osserva la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel sottoporre al vaglio di cui all’art. 1322 la clausola “di rischio cambio”, perché in presenza di un contratto (il leasing) pacificamente meritevole di tutela, non sarebbe possibile operare il giudizio di meritevolezza sulla singola clausola. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario rilevare, prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, che la presente vicenda si inserisce in un più ampio contenzioso nel quale sono state impugnate numerose pronunce emesse dalla Corte d’appello di Trieste aventi ad oggetto controversie in tutto simili, se non addirittura identiche, a quella odierna. Alcuni di quei ricorsi sono stati già esaminati da questa Corte in precedenti pronunce dalle quali occorre prendere le mosse. 5.1. Giova innanzitutto richiamare la sentenza 22 febbraio 2021, n. 4659, di questa Terza Sezione, nella quale è stata cassata con rinvio una sentenza della Corte d’appello triestina emessa in un caso analogo, ritenendo non corretto l’inquadramento della clausola proposto da quella Corte in termini di strumento di finanza derivata. Nella citata sentenza, tra l’altro, questa Corte, dopo aver richiamato la sentenza delle Sezioni Unite 12 maggio 2020, n. 8770, sui contratti derivati (in particolare il domestic currency swap), ha messo in luce la difficoltà di accostare la clausola di indicizzazione al cambio ad uno strumento finanziario derivato. Ha rilevato la sentenza n. 4659 che «nell’ipotesi in cui le parti vogliano effettivamente porre in essere un leasing o un finanziamento per sostenere un’attività del mutuatario denominata in franchi svizzeri (o altra valuta straniera), ove esse non decidano direttamente l’erogazione del finanziamento in tale valuta, bensì in euro con indicizzazione al cambio euro/CHF, la clausola in questione si pone quale modalità di attuazione dell’esplicita volontà contrattuale di erogare un finanziamento in euro indicizzato al franco svizzero e non come un derivato di copertura, presentandosi come una modalità tecnica del contratto di finanziamento che rimane priva di autonomia causale, non rappresentando un contratto autonomo rispetto al finanziamento, bensì solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria». Ed ha parimenti posto in evidenza l’opinabilità della assimilazione, da parte della Corte d’appello di Trieste, tra il domestic currency swap e una “scommessa”. La Corte, quindi, ha richiamato la diversa tesi, fatta propria da altri giudici di merito, secondo la quale in un caso come quello in esame «si è in presenza semplicemente di un contratto di leasing cd. «indicizzato», in quanto ciascuna rata è legata alle variazioni di un parametro finanziario di riferimento scelto dalle parti ed inserito in una specifica clausola contrattuale, detta appunto di indicizzazione, sicché tale clausola non ha alcun effetto né sulla natura né sulla causa del leasing, che rimangono, dunque, inalterate, posto che con essa le parti hanno inteso unicamente prevedere un meccanismo per ancorare ad un parametro oggettivamente certo, il corrispettivo dovuto». La sentenza n. 4659 del 2021 ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing in costruendo, non integra uno strumento finanziario derivato, essendo assimilabile solo finanziariamente, ma non pure giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria». 5.2. Successivamente questa Terza Sezione, con l’ordinanza interlocutoria 16 marzo 2022, n. 8603, ha ritenuto non persuasivo l’orientamento che nega alle clausole come quella oggi in esame la qualificazione di derivati impliciti ed ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite le seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se la clausola di cui si discorre sia un mero meccanismo di indicizzazione, oppure costituisca una “scommessa”, o comunque abbia una finalità speculativa; b) se la suddetta clausola muti la causa del contratto di leasing, “inquinandola”, ed in questo caso con quali effetti; c) se la relativa pattuizione, a causa della sua oscurità, violi i doveri di correttezza e buona fede da parte del predisponente. A seguito di tale rimessione la Terza Sezione, con la successiva ordinanza 28 aprile 2022, n. 13315, ha rinviato a nuovo ruolo la decisione di un ricorso in tutto identico a quello odierno, in attesa della decisione delle Sezioni Unite. 5.3. Osserva il Collegio che, nelle more tra la discussione in camera di consiglio del ricorso (30 gennaio 2023) e la stesura della presente motivazione è intervenuta l’attesa decisione delle Sezioni Unite, che si sono pronunciate con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 5657. Le Sezioni Unite – dopo un ’ampia e completa ricostruzione di tutta la complessa problematica alla quale la presente ordinanza intende compiere totale rinvio – hanno cassato con rinvio l’impugnata decisione della Corte d’appello di Trieste, enunciando i seguenti principi di diritto: 1) il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, secondo comma, cod. civ. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà; 2) La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 cod. civ., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/98. A questa decisione il Collegio intende dare piena e convinta adesione. 6. La premessa di cui al precedente punto 5 era indispensabile per chiarire che il ricorso oggi in esame ha ad oggetto l’interpretazione della stessa clausola di cui si sono occupate le Sezioni Unite e la sentenza n. 4659 del 2021. La Corte triestina, come si è detto, ha assunto la decisione qui impugnata affermando di voler dare continuità all’orientamento già assunto in una serie di altre decisioni, e ha dichiarato l’invalidità della clausola in questione per mancanza del requisito della meritevolezza di tutela ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., in quanto essa «introduce un patto atipico ed incoerente rispetto alle necessità di un contratto di leasing, caratterizzato da ampia aleatorietà, squilibrio delle prestazioni e finalità meramente speculativa». I motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. possono essere, a questo punto, oggetto di una trattazione unitaria perché, pur essendo tra loro diversi, vanno letti insieme a tutte le considerazioni critiche che la parte ricorrente rivolge, nei confronti della sentenza impugnata, prima di passare all’indicazione analitica dei motivi. Il ricorso, infatti, non deve essere letto nella sola parte che va da p. 19 fino alla fine –cioè nella parte che contiene formalmen te i motivi – ma va considerato nella sua globalità. E proprio da tale lettura complessiva emerge che la parte ricorrente ha messo in luce, tra l’altro, le seguenti circostanze: 1) la clausola contestata avrebbe potuto comportare, a seconda dell’andamento del mercato, un vantaggio economico per essa ricorrente ovvero per la società [OSCURATO:PERSONA]; 2) nella specie, era stata proprio quest’ultima ad esserne concretamente avvantaggiata; 3) i concetti, richiamati dalla Corte d’appello, di aleatorietà, squilibrio nelle prestazioni, finalità speculative e contrarietà ai principi generali di solidarietà, parità e non prevaricazione non sono conferenti, mancando un collegamento con la concretezza della specifica vicenda; 4) le inevitabili oscillazioni delle rispettive prestazioni, da collegare alla variazione del cambio tra le valute applicata all’importo del canone di leasing non erano altro che la normale alea del contratto, che poteva quindi risolversi in un vantaggio per l’uno o per l’altro dei contraenti. Ne consegue che, a prescindere dalla fondatezza o meno del primo motivo – che pone la questione della declaratoria d’ufficio della nullità – e del secondo – che evidenzia una possibile nullità della sentenza per motivazione meramente apparente – il terzo ed il quarto motivo, letti alla luce delle ampie premesse ora richiamate, hanno ben chiarito quali siano le censure mosse alla sentenza impugnata. Ed è indubbio che la sentenza delle Sezioni Unite n. 5657 del 2023 ha dato una risposta che, in sostanza, riconosce la fondatezza di tali censure. Ragioni, quindi, di valutazione complessiva del ricorso, unite a quelle dell’uniformità della giurisprudenza, impongono che il presente ricorso sia accolto. 7. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’indicata decisione. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 14805/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris