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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20331/2026

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pore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -936 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controE.N.P.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI;- intimato -Numero registro generale 17529/2025avverso la sentenza n. 575/2025 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N. 1907/2023;Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La dott. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un incarico dicollaborazione libero professionale, quale specialista inendocrinologia presso le strutture ambulatoriali CADdell’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta – A.C.I.S.M.O.M. (d’ora innanzi solamenteACISMOM), adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudicedel Lavoro, al fine di accertare l’obbligo della ACISMOM alversamento dei contributi previdenziali in suo favore dal 12ottobre 1999 e per l’effetto condannare la ACISMOM alversamento dei contributi previdenziali presso il competentedanno.1.1.

A fondamento della domanda la ricorrente sosteneval’applicazione in suo favore – in ragione della mansione dimedico specialista svolta nelle strutture ambulatoriali ACISMOM– del [OSCURATO:PERSONA] presso l'ENPAM riservato agli specialistiospedalieri in regime di convenzione, sin da quando avevaavviato la sua collaborazione con ACISMOM mediante rapportolibero professionale rinnovato nel tempo.Numero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/20261.2.

L’ACISMOM si costituiva in giudizio contestaNnumdeoro dli era ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026domande del ricorrente e chiedendone il rigetto.

L’Associazioneevidenziava come:il rapporto instaurato con il medico fosse una collaborazionelibero professionale e non un rapporto convenzionale, ai sensidell’art. 48 e degli [OSCURATO:PERSONA] per gli specialistiambulatoriali convenzionati con il SSN;il ricorrente svolgesse la sua attività in favore di ACISMOMin totale autonomia e il pagamento del compenso pattuitoavvenisse previa presentazione di fattura, sulla base della qualeil professionista aveva versato il corrispondente contributo alesercenti la libera professione;non vi fosse, pertanto, alcun obbligo contributivo neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM per i mediciambulatoriali, considerato che il rapporto intercorso esulava dalregime in convenzione.1.3.

L’Enpam rimaneva contumace nel giudizio di primogrado.1.4.

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n.2046/2023 accoglieva parzialmente il ricorso e, per l’effetto,dichiarava condannava l’ACISMOM al versamento dei contributiprevidenziali in favore della ricorrente presso il competentecreditorie non prescritte, ovvero dal 22.12.2015 al 25.11.2020;condannava l’ACISMOM al risarcimento del danno, da liquidarsiin separato giudizio, in relazione al credito contributivoprescritto; rigettava nel resto il ricorso.2.

Avverso detta sentenza l’ACISMOM proponeva appello.L’originaria ricorrente appellata si costituiva nel giudizio disecondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’ENPAMNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026rimaneva contumace anche nel giudizio di secondo gradNoum.e rCo odi nra ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Roma,sezione lavoro, rigettava l’appello confermando la pronuncia diprimo grado che aveva accertato l’obbligo dell’Associazione diversare, in relazione ai contratti annuali di natura liberoprofessionale intercorsi nel periodo già indicato, i contributiprevidenziali presso il [OSCURATO:PERSONA] per i medici ambulatorialidell’Enpam.2.2.

La Corte ha ricordato che il Tribunale aveva ritenuto chel’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di diritto pubblicointernazionale, svolgesse nei centri antidiabetici (CAD) da luigestiti - equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubbliciospedalieri italiani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività inconvenzione con il SSN, o comunque equiparata ad Istituti cheoperano in tale ambito; di talché era riconducibile tra gli “[OSCURATO:PERSONA] comunque denominati” chesono tenuti a norma del Regolamento dell’ENPAM al versamentodei contributi al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente; l’equiparazionedell’ACISMOM alle strutture del SSN era desumibile dal contestonormativo e giurisprudenziale secondo la quale l’attività dei CADera considerata equipollente ce coordinata con le strutture delSSN e trovava riscontro nell’art. 41 co. 3 L. 833/1978.

L’obbligocontributivo di fondava non su una convenzione tra medico estruttura come regolato dall’art. 48 ma dallo svolgimento di unaletterale della onnicomprensività del termine “rapportiprofessionali” e dello specifico riferimento nel regolamento alrapporto di convenzione dell’ente con il SSN e non del singolomedico, regime di convenzionamento introdotto dall’art. 48della L.833/78, epoca successiva al primo regolamentodell’ENPAM risalente al 1976.

Non era poi necessaria alcunaNumero registro generale 17529/2025procedura di equiparazione o altra tipologia di accordo traN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026ACISMOM e lo Stato italiano per l’inserimento nel SSN, essendoData pubblicazione 17/06/2026l’equiparazione dell’associazione agli enti di diritto pubblicoitaliano, già affermata dal giudice di legittimità in variepronunce; ed anche chi lavora per ACISMOM è equiparato aidipendenti del SSN.

In sintesi, la Corte confermava quantosostenuto dal primo giudice, ossia che l’obbligo contributivoderiva dal regolamento del [OSCURATO:PERSONA] e non dalla tipologiadi incarico affidato al medico specialista, tenuto conto chel’incarico era stato “molto più vicino ad un rapporto inconvenzione che ad un rapporto di lavoro autonomo con unlibero professionista”.

E non era necessario alcun processo diparificazione.3.

Avverso detta sentenza l’ACISMOM ha proposto ricorsoper cassazione affidandosi a sei motivi, a cui controparte resistecon controricorso.

L’ENPAM è rimasto intimato.4.

La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte invista dell’udienza pubblica di discussione chiedendol’accoglimento del ricorso.5.

La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative.6.

All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, ilCollegio ha riservato la decisione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dei principi del diritto internazionale, dell’art. 4,comma 13, del d.lgs. n. 502/92 della L. n. 157/03 per avere igiudici dell’appello ritenuto applicabili all’ACISMOM, in virtù diuna affermata equiparazione dell’Associazione agli enti di dirittoNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026pubblico italiano, non solo l’art. 48 della L. n. 833/78, maNu amneroc hdi era ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi CollettiviNazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN,pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento daparte dell’odierna ricorrente per cassazione.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione del DPCM 16 ottobre 1987, dell’art. 4, co. 13, deld. lgs. n. 502/92 e della L. n. 157/03, per avere la sentenzaimpugnata, nella parte in cui applica erroneamente i principidelle citate disposizioni normative, confuso l’equiparazionedell’attività resa dalle strutture ACISMOM in ambito sanitariocon l’equiparazione al personale del SSN del personaleoperante, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie dell’odiernaricorrente.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/78 e dell’art. 39 Cost.,del DPR n.316/1990, degli ACN del 1994, del 2005 e del 2015,per avere la Corte d’appello condannato l’ACISMOM alpagamento dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] ENPAM, ritenendoapplicabile all’odierna ricorrente per cassazione, per la parteprevidenziale, le previsioni degli [OSCURATO:PERSONA] pergli specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC([OSCURATO:PERSONA]) e dai sindacatidei medici convenzionati, pur in assenza di qualsivogliamandato dell’ACISMOM nei confronti della componente datorialefirmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertàsindacale di cui all’art. 39 Cost.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026applicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dei RegoNlaumereo ndi trai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026ENPAM del 1976 e del 1983, per avere la Corte territorialeritenuto che l’obbligo contributivo in favore del [OSCURATO:PERSONA] gli [OSCURATO:PERSONA] riguardi tutti i liberiprofessionisti a qualsiasi titolo operanti negli Ambulatori del SSNe non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 L. n.833/78, estendendo così inopinatamente l’ambito oggettivo diapplicazione del citato obbligo.5.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost.;violazione e/o falsa applicazione della legge con riferimentoall’art. 101 c.p.c. per avere la Corte territoriale ricondotto, nellasentenza impugnata, il rapporto di lavoro del professionista airapporti convenzionali di cui all’art. 48 della L. n. 833/78,sebbene tale questione non fosse mai stata sollevata dalle partinel corso del giudizio, con conseguente violazione del diritto didifesa dell’odierna ricorrente per cassazione.6.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978, degli artt. 17, 18,19, 20 e 25 A.C.N. e dell’art. 1 del Regolamento del Fondo diprevidenza per gli specialisti ambulatoriali ENPAM.

Si censura lasentenza per aver erroneamente ricondotto il rapporto di lavoroin esame ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 della L. n.833/1978, in violazione dello stesso articolo 48, e delleprevisioni degli ACN che disciplinano tali rapporti.7.

Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi diinammissibilità ed improcedibilità mossi dalla controricorrentealle censure articolate in ricorso siano infondati.

Le censure sonoben individuate e specifiche rispetto ai profili denunciati, né puòdirsi che le stesse si contrappongano acriticamente allaNumero registro generale 17529/2025giurisprudenza già formatasi di questa Corte che, peraltro, si èN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026occupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente e diData pubblicazione 17/06/2026profili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.8.

Tanto premesso il primo, il secondo, il terzo, il quarto e ilsesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente a cagionedei collegamenti che presentano per la complessiva soluzionedella controversia, devono essere accolti nei limiti di seguitoesposti.9.

L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunqueequiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòriconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.9.1.

Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimentodell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalleistituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti suun identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubblicheitaliane.

Essi non appartengono né all'amministrazione pubblicané alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggettidel sistema pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato conla previsione della regolamentazione, mediante accordiinternazionali, dell'attività svolta dalle anzidette struttureNumero registro generale 17529/2025sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività delN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026servizio sanitario pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass.Data pubblicazione 17/06/2026s.u. n. 11513 del 2012).9.2.

Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificatocon la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria).

Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'ACISMOM.

All’art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, citatonel preambolo dell'Accordo del 2000, è espressamenteriaffermata la preminenza del criterio generale dell'integrazionecon il servizio pubblico (art. 2, comma 1) consolidando il poteredi vigilanza e di sorveglianza degli organismi pubblici,rimodellato alla stregua del decentramento dellaprogrammazione e dei livelli di operatività (Cass.

S.U. ult. cit.).9.3.

Date queste premesse non può in via preliminarecondividersi la doglianza spiegata sotto il primo motivo con laquale si criticano i giudici dell’appello per avere ritenutoapplicabili all’ACISMOM non solo l’art. 48 della L. n. 833/78, maanche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli AccordiCollettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatorialidel SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto direcepimento da parte dello stesso ricorrente.

Sotto questoNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026profilo, la doglianza di violazione e/o falsa applicazioNnumee rod dei rai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026principi del diritto internazionale, benvero neppure specificatinei riferimenti che si assumono violati, non coglie nel segno.L’immunità dalla giurisdizione italiana dell’Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta(ACISMOM) attiene ai rapporti rivolti alla realizzazione di finalitàistituzionali, non in relazione alle attività di assistenza sanitariae ospedaliera laddove, come osservato dalla sentenza Cass.

SUn.960/1989, tale immunità è esclusa qualora questa attività siinserisca nell’ambito del SSN e va affermata la giurisdizione delgiudice italiano, non vertendosi in un rapporto di lavoroCass. 489/1999); ed è stato anche precisato (Cass.

SU2755/06) che l’attività svolta sul territorio nazionale dellestrutture sanitarie della ACISMOM “è regolata sul pianointernazionale, da epoca antecedente al d.lgs. n.502 del 1992,dagli accordi realizzati tra lo Stato italiano e l'Ordine” allastregua dei quali le istituzioni dell’Ordine, per le attività svoltenel quadro dell’assistenza sanitaria nazionale, “sono poste su unidentico piano rispetto alla P.A. sanitaria italiana” e, a seguitodell'entrata in vigore del d.lgs. n.502 del 1992, “questo assettonormativo si è sviluppato con la previsione dellaregolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attivitàsvolta dalle strutture sanitarie dello SMOM secondo i ‘criteri diintegrazione’ con l'attività dell'amministrazione sanitariaitaliana, indicati nello stesso provvedimento legislativo”; per lagiurisdizione del giudice italiano si veda anche Cass.

S.U.n.18481/2010.

Pertanto, non si ravvisa nella materia in esamealcuna violazione dei principi di diritto internazionale stantel’accordo del 2000 ratificato con L.157/2003 come già innanzirilevato.Numero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/202610.

Va ulteriormente osservato che nella loro attività iN CumAerDo d is rai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026avvalgono di personale in regime di subordinazione - per il qualesono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanità stante ladetta equiparazione alle strutture sanitarie di diritto pubblico(cfr. Cass. n. 21734/2015) e anche di liberi professionistineppure legati da un rapporto convenzionale.11.

È incontroverso che in favore dei collaboratori che, comel’odierno controricorrente, abbiano lavorato negli anni senzavincolo di esclusività e siano stati pagati a fronte dellapresentazione di fattura, l’Associazione abbia versato icontributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAMper i medici libero professionisti.12.

Occorre stabilire se invece fosse tenuto al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13.

Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondodi previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diconvenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni.

Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delNumero registro generale 17529/2025Servizio [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operantiN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026negli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoData pubblicazione 17/06/2026professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e iviil rinvio al successivo comma 3 della stessa norma delRegolamento Enpam in atti).14.

Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e dellemodalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoCollettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23dicembre 1978 n. 833”.15.

Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutianche libero professionali.16.

Ritiene il Collegio che dell’espressione «rapportoprofessionale» debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17.

Come più sopra ricordato le strutture gestitedall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle struttureNumero registro generale 17529/2025sanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli «altri istituti» i cuiN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026medici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale «semprechéData pubblicazione 17/06/2026gli accordi per la regolamentazione del loro rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale» di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr. Art.1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza a favoredegli specialisti ambulatoriali).

Si tratta di strutture che, comedetto, sono poste su un identico piano rispetto alle strutturesanitarie pubbliche italiane, non appartenendoall'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, e sonoequiparate ai soggetti del sistema pubblico.18.

In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da«altri istituti» è possibile l’iscrizione al Fondo – previa deliberadel [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM su conforme parere delComitato Consultivo -a condizione che il rapporto con il medicosia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento.

L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente(Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19.

Coerentemente anche la misura dei contributi e lemodalità del loro versamento è demandata poi alla disciplinadettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. èstabilita la misura dei contributi – 13 % a carico dell’Azienda eNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/20269% a carico del singolo specialista - e le voci retributiveN usmuer oc dui rai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026vanno calcolati).19.1.

Va, peraltro, rilevata l’infondatezza del terzo motivo diricorso sotto il circoscritto profilo della eccepita inapplicabilitàdegli accordi collettivi nazionali per gli specialisti ambulatorialiin ragione della carenza di mandato dell’ACISMOM alla SISACquale firmataria per la componente datoriale; in proposito varilevato che, oltre alla novità della questione di cui non v’ètraccia nei motivi di appello come riportati nella narrativa dellaimpugnata sentenza, la questione non si confronta con lapronuncia che aveva ritenuto esistente l’obbligo contributivo inbase alla norma regolamentare ENPAM ed al carattere uniformedel trattamento economico e normativo ex art. 48 L. 833/78,nonché in base alla equiparazione agli istituti che operano nelSSN nel cui ambito lo specialista aveva prestato attività.20.

Al fine della individuazione dell’obbligo, poi, non è decisivala circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestiti dall’ACISMOMsiano essi legati da un regime di convenzionamento con ilServizio [OSCURATO:PERSONA].21.

Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.22.

In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CADa determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.Numero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/202623.

Tale accertamento è mancato.

La sentenza impugNnumaetrao d is rai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026è mossa, infatti, nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.24.

Sotto tale profilo è, perciò, necessario che la sentenzacassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad unnuovo esame della controversia applicando il seguente principiodi diritto: «ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi alambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbianoun rapporto professionale con Istituti che, come i CentriAntidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessario chegli accordi per la regolamentazione del rapporto professionalerecepiscano le norme dell’[OSCURATO:PERSONA] dicui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero chese ne accerti in concreto l’applicazione».25.

In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto quanto al primo, al secondo, al terzo, al quarto eal sesto motivo nei limiti innanzi specificati, restando assorbitol’esame delle censure mosse con il quinto motivo, e la sentenzacassata in relazione alle censure accolte; deve pertanto disporsirinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizioneprocederà ad un nuovo esame della controversia alla luce deiprincipi sopra esposti.

Alla Corte di merito è demandata anchela regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; caNusmsearo dli ara ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -936 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controE.N.P.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI;- intimato -Numero registro generale 17529/2025avverso la sentenza n. 575/2025 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N. 1907/2023;Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La dott. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un incarico dicollaborazione libero professionale, quale specialista inendocrinologia presso le strutture ambulatoriali CADdell’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta – A.C.I.S.M.O.M. (d’ora innanzi solamenteACISMOM), adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudicedel Lavoro, al fine di accertare l’obbligo della ACISMOM alversamento dei contributi previdenziali in suo favore dal 12ottobre 1999 e per l’effetto condannare la ACISMOM alversamento dei contributi previdenziali presso il competentedanno.1.1. A fondamento della domanda la ricorrente sosteneval’applicazione in suo favore – in ragione della mansione dimedico specialista svolta nelle strutture ambulatoriali ACISMOM– del [OSCURATO:PERSONA] presso l'ENPAM riservato agli specialistiospedalieri in regime di convenzione, sin da quando avevaavviato la sua collaborazione con ACISMOM mediante rapportolibero professionale rinnovato nel tempo.Numero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/20261.2. L’ACISMOM si costituiva in giudizio contestaNnumdeoro dli era ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026domande del ricorrente e chiedendone il rigetto. L’Associazioneevidenziava come:il rapporto instaurato con il medico fosse una collaborazionelibero professionale e non un rapporto convenzionale, ai sensidell’art. 48 e degli [OSCURATO:PERSONA] per gli specialistiambulatoriali convenzionati con il SSN;il ricorrente svolgesse la sua attività in favore di ACISMOMin totale autonomia e il pagamento del compenso pattuitoavvenisse previa presentazione di fattura, sulla base della qualeil professionista aveva versato il corrispondente contributo alesercenti la libera professione;non vi fosse, pertanto, alcun obbligo contributivo neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM per i mediciambulatoriali, considerato che il rapporto intercorso esulava dalregime in convenzione.1.3. L’Enpam rimaneva contumace nel giudizio di primogrado.1.4. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n.2046/2023 accoglieva parzialmente il ricorso e, per l’effetto,dichiarava condannava l’ACISMOM al versamento dei contributiprevidenziali in favore della ricorrente presso il competentecreditorie non prescritte, ovvero dal 22.12.2015 al 25.11.2020;condannava l’ACISMOM al risarcimento del danno, da liquidarsiin separato giudizio, in relazione al credito contributivoprescritto; rigettava nel resto il ricorso.2. Avverso detta sentenza l’ACISMOM proponeva appello.L’originaria ricorrente appellata si costituiva nel giudizio disecondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’ENPAMNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026rimaneva contumace anche nel giudizio di secondo gradNoum.e rCo odi nra ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Roma,sezione lavoro, rigettava l’appello confermando la pronuncia diprimo grado che aveva accertato l’obbligo dell’Associazione diversare, in relazione ai contratti annuali di natura liberoprofessionale intercorsi nel periodo già indicato, i contributiprevidenziali presso il [OSCURATO:PERSONA] per i medici ambulatorialidell’Enpam.2.2. La Corte ha ricordato che il Tribunale aveva ritenuto chel’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di diritto pubblicointernazionale, svolgesse nei centri antidiabetici (CAD) da luigestiti - equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubbliciospedalieri italiani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività inconvenzione con il SSN, o comunque equiparata ad Istituti cheoperano in tale ambito; di talché era riconducibile tra gli “[OSCURATO:PERSONA] comunque denominati” chesono tenuti a norma del Regolamento dell’ENPAM al versamentodei contributi al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente; l’equiparazionedell’ACISMOM alle strutture del SSN era desumibile dal contestonormativo e giurisprudenziale secondo la quale l’attività dei CADera considerata equipollente ce coordinata con le strutture delSSN e trovava riscontro nell’art. 41 co. 3 L. 833/1978. L’obbligocontributivo di fondava non su una convenzione tra medico estruttura come regolato dall’art. 48 ma dallo svolgimento di unaletterale della onnicomprensività del termine “rapportiprofessionali” e dello specifico riferimento nel regolamento alrapporto di convenzione dell’ente con il SSN e non del singolomedico, regime di convenzionamento introdotto dall’art. 48della L.833/78, epoca successiva al primo regolamentodell’ENPAM risalente al 1976. Non era poi necessaria alcunaNumero registro generale 17529/2025procedura di equiparazione o altra tipologia di accordo traN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026ACISMOM e lo Stato italiano per l’inserimento nel SSN, essendoData pubblicazione 17/06/2026l’equiparazione dell’associazione agli enti di diritto pubblicoitaliano, già affermata dal giudice di legittimità in variepronunce; ed anche chi lavora per ACISMOM è equiparato aidipendenti del SSN. In sintesi, la Corte confermava quantosostenuto dal primo giudice, ossia che l’obbligo contributivoderiva dal regolamento del [OSCURATO:PERSONA] e non dalla tipologiadi incarico affidato al medico specialista, tenuto conto chel’incarico era stato “molto più vicino ad un rapporto inconvenzione che ad un rapporto di lavoro autonomo con unlibero professionista”. E non era necessario alcun processo diparificazione.3. Avverso detta sentenza l’ACISMOM ha proposto ricorsoper cassazione affidandosi a sei motivi, a cui controparte resistecon controricorso. L’ENPAM è rimasto intimato.4. La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte invista dell’udienza pubblica di discussione chiedendol’accoglimento del ricorso.5. La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative.6. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, ilCollegio ha riservato la decisione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dei principi del diritto internazionale, dell’art. 4,comma 13, del d.lgs. n. 502/92 della L. n. 157/03 per avere igiudici dell’appello ritenuto applicabili all’ACISMOM, in virtù diuna affermata equiparazione dell’Associazione agli enti di dirittoNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026pubblico italiano, non solo l’art. 48 della L. n. 833/78, maNu amneroc hdi era ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi CollettiviNazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN,pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento daparte dell’odierna ricorrente per cassazione.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione del DPCM 16 ottobre 1987, dell’art. 4, co. 13, deld. lgs. n. 502/92 e della L. n. 157/03, per avere la sentenzaimpugnata, nella parte in cui applica erroneamente i principidelle citate disposizioni normative, confuso l’equiparazionedell’attività resa dalle strutture ACISMOM in ambito sanitariocon l’equiparazione al personale del SSN del personaleoperante, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie dell’odiernaricorrente.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/78 e dell’art. 39 Cost.,del DPR n.316/1990, degli ACN del 1994, del 2005 e del 2015,per avere la Corte d’appello condannato l’ACISMOM alpagamento dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] ENPAM, ritenendoapplicabile all’odierna ricorrente per cassazione, per la parteprevidenziale, le previsioni degli [OSCURATO:PERSONA] pergli specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC([OSCURATO:PERSONA]) e dai sindacatidei medici convenzionati, pur in assenza di qualsivogliamandato dell’ACISMOM nei confronti della componente datorialefirmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertàsindacale di cui all’art. 39 Cost.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026applicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dei RegoNlaumereo ndi trai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026ENPAM del 1976 e del 1983, per avere la Corte territorialeritenuto che l’obbligo contributivo in favore del [OSCURATO:PERSONA] gli [OSCURATO:PERSONA] riguardi tutti i liberiprofessionisti a qualsiasi titolo operanti negli Ambulatori del SSNe non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 L. n.833/78, estendendo così inopinatamente l’ambito oggettivo diapplicazione del citato obbligo.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost.;violazione e/o falsa applicazione della legge con riferimentoall’art. 101 c.p.c. per avere la Corte territoriale ricondotto, nellasentenza impugnata, il rapporto di lavoro del professionista airapporti convenzionali di cui all’art. 48 della L. n. 833/78,sebbene tale questione non fosse mai stata sollevata dalle partinel corso del giudizio, con conseguente violazione del diritto didifesa dell’odierna ricorrente per cassazione.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978, degli artt. 17, 18,19, 20 e 25 A.C.N. e dell’art. 1 del Regolamento del Fondo diprevidenza per gli specialisti ambulatoriali ENPAM. Si censura lasentenza per aver erroneamente ricondotto il rapporto di lavoroin esame ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 della L. n.833/1978, in violazione dello stesso articolo 48, e delleprevisioni degli ACN che disciplinano tali rapporti.7. Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi diinammissibilità ed improcedibilità mossi dalla controricorrentealle censure articolate in ricorso siano infondati. Le censure sonoben individuate e specifiche rispetto ai profili denunciati, né puòdirsi che le stesse si contrappongano acriticamente allaNumero registro generale 17529/2025giurisprudenza già formatasi di questa Corte che, peraltro, si èN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026occupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente e diData pubblicazione 17/06/2026profili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.8. Tanto premesso il primo, il secondo, il terzo, il quarto e ilsesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente a cagionedei collegamenti che presentano per la complessiva soluzionedella controversia, devono essere accolti nei limiti di seguitoesposti.9. L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunqueequiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòriconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.9.1. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimentodell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalleistituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti suun identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubblicheitaliane. Essi non appartengono né all'amministrazione pubblicané alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggettidel sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato conla previsione della regolamentazione, mediante accordiinternazionali, dell'attività svolta dalle anzidette struttureNumero registro generale 17529/2025sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività delN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026servizio sanitario pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass.Data pubblicazione 17/06/2026s.u. n. 11513 del 2012).9.2. Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificatocon la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria). Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'ACISMOM. All’art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, citatonel preambolo dell'Accordo del 2000, è espressamenteriaffermata la preminenza del criterio generale dell'integrazionecon il servizio pubblico (art. 2, comma 1) consolidando il poteredi vigilanza e di sorveglianza degli organismi pubblici,rimodellato alla stregua del decentramento dellaprogrammazione e dei livelli di operatività (Cass. S.U. ult. cit.).9.3. Date queste premesse non può in via preliminarecondividersi la doglianza spiegata sotto il primo motivo con laquale si criticano i giudici dell’appello per avere ritenutoapplicabili all’ACISMOM non solo l’art. 48 della L. n. 833/78, maanche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli AccordiCollettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatorialidel SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto direcepimento da parte dello stesso ricorrente. Sotto questoNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026profilo, la doglianza di violazione e/o falsa applicazioNnumee rod dei rai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026principi del diritto internazionale, benvero neppure specificatinei riferimenti che si assumono violati, non coglie nel segno.L’immunità dalla giurisdizione italiana dell’Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta(ACISMOM) attiene ai rapporti rivolti alla realizzazione di finalitàistituzionali, non in relazione alle attività di assistenza sanitariae ospedaliera laddove, come osservato dalla sentenza Cass. SUn.960/1989, tale immunità è esclusa qualora questa attività siinserisca nell’ambito del SSN e va affermata la giurisdizione delgiudice italiano, non vertendosi in un rapporto di lavoroCass. 489/1999); ed è stato anche precisato (Cass. SU2755/06) che l’attività svolta sul territorio nazionale dellestrutture sanitarie della ACISMOM “è regolata sul pianointernazionale, da epoca antecedente al d.lgs. n.502 del 1992,dagli accordi realizzati tra lo Stato italiano e l'Ordine” allastregua dei quali le istituzioni dell’Ordine, per le attività svoltenel quadro dell’assistenza sanitaria nazionale, “sono poste su unidentico piano rispetto alla P.A. sanitaria italiana” e, a seguitodell'entrata in vigore del d.lgs. n.502 del 1992, “questo assettonormativo si è sviluppato con la previsione dellaregolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attivitàsvolta dalle strutture sanitarie dello SMOM secondo i ‘criteri diintegrazione’ con l'attività dell'amministrazione sanitariaitaliana, indicati nello stesso provvedimento legislativo”; per lagiurisdizione del giudice italiano si veda anche Cass. S.U.n.18481/2010. Pertanto, non si ravvisa nella materia in esamealcuna violazione dei principi di diritto internazionale stantel’accordo del 2000 ratificato con L.157/2003 come già innanzirilevato.Numero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/202610. Va ulteriormente osservato che nella loro attività iN CumAerDo d is rai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026avvalgono di personale in regime di subordinazione - per il qualesono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanità stante ladetta equiparazione alle strutture sanitarie di diritto pubblico(cfr. Cass. n. 21734/2015) e anche di liberi professionistineppure legati da un rapporto convenzionale.11. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, comel’odierno controricorrente, abbiano lavorato negli anni senzavincolo di esclusività e siano stati pagati a fronte dellapresentazione di fattura, l’Associazione abbia versato icontributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAMper i medici libero professionisti.12. Occorre stabilire se invece fosse tenuto al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondodi previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diconvenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delNumero registro generale 17529/2025Servizio [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operantiN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026negli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoData pubblicazione 17/06/2026professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e iviil rinvio al successivo comma 3 della stessa norma delRegolamento Enpam in atti).14. Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e dellemodalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoCollettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23dicembre 1978 n. 833”.15. Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutianche libero professionali.16. Ritiene il Collegio che dell’espressione «rapportoprofessionale» debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17. Come più sopra ricordato le strutture gestitedall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle struttureNumero registro generale 17529/2025sanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli «altri istituti» i cuiN umero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20331/2026medici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale «semprechéData pubblicazione 17/06/2026gli accordi per la regolamentazione del loro rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale» di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr. Art.1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza a favoredegli specialisti ambulatoriali). Si tratta di strutture che, comedetto, sono poste su un identico piano rispetto alle strutturesanitarie pubbliche italiane, non appartenendoall'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, e sonoequiparate ai soggetti del sistema pubblico.18. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da«altri istituti» è possibile l’iscrizione al Fondo – previa deliberadel [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM su conforme parere delComitato Consultivo -a condizione che il rapporto con il medicosia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente(Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19. Coerentemente anche la misura dei contributi e lemodalità del loro versamento è demandata poi alla disciplinadettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. èstabilita la misura dei contributi – 13 % a carico dell’Azienda eNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/20269% a carico del singolo specialista - e le voci retributiveN usmuer oc dui rai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026vanno calcolati).19.1. Va, peraltro, rilevata l’infondatezza del terzo motivo diricorso sotto il circoscritto profilo della eccepita inapplicabilitàdegli accordi collettivi nazionali per gli specialisti ambulatorialiin ragione della carenza di mandato dell’ACISMOM alla SISACquale firmataria per la componente datoriale; in proposito varilevato che, oltre alla novità della questione di cui non v’ètraccia nei motivi di appello come riportati nella narrativa dellaimpugnata sentenza, la questione non si confronta con lapronuncia che aveva ritenuto esistente l’obbligo contributivo inbase alla norma regolamentare ENPAM ed al carattere uniformedel trattamento economico e normativo ex art. 48 L. 833/78,nonché in base alla equiparazione agli istituti che operano nelSSN nel cui ambito lo specialista aveva prestato attività.20. Al fine della individuazione dell’obbligo, poi, non è decisivala circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestiti dall’ACISMOMsiano essi legati da un regime di convenzionamento con ilServizio [OSCURATO:PERSONA].21. Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.22. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CADa determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.Numero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/202623. Tale accertamento è mancato. La sentenza impugNnumaetrao d is rai ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026è mossa, infatti, nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.24. Sotto tale profilo è, perciò, necessario che la sentenzacassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad unnuovo esame della controversia applicando il seguente principiodi diritto: «ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi alambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbianoun rapporto professionale con Istituti che, come i CentriAntidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessario chegli accordi per la regolamentazione del rapporto professionalerecepiscano le norme dell’[OSCURATO:PERSONA] dicui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero chese ne accerti in concreto l’applicazione».25. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto quanto al primo, al secondo, al terzo, al quarto eal sesto motivo nei limiti innanzi specificati, restando assorbitol’esame delle censure mosse con il quinto motivo, e la sentenzacassata in relazione alle censure accolte; deve pertanto disporsirinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizioneprocederà ad un nuovo esame della controversia alla luce deiprincipi sopra esposti. Alla Corte di merito è demandata anchela regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 17529/2025Numero sezionale 936/2026accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; caNusmsearo dli ara ccolta generale 20331/2026Data pubblicazione 17/06/2026sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20331/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris