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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21075/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 17 settembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato - rideterminando la pena in diminuzione - la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10, comma 3, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge n. 48 del 2017, e che quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e vizi della motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che la difesa censura elementi già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici di merito, laddove la Corte di appello evidenzia come il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità del fatto illecito connesso all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati (pag. 3 della sentenza); che nel caso di specie il Torres ha violato le prescrizioni impostegli senza fornire alcuna valida giustificazione, limitandosi ad affermare di stare attraversando la strada con lo scopo di prendere i propri figli a scuola; fatto, quest'ultimo, sconfessato non solo dalle annotazioni della polizia giudiziaria secondo cui egli stazionava in [OSCURATO:PERSONA], ma anche dall'incompatibilità dell'orario del controllo (ore 10 del mattino) con un eventuale uscita dei figli da scuola; che il provvedimento del Questore imponeva di usufruire, in caso di necessità, di tragitti alternativi rispetto a quello cui era rivolto il DASPO urbano; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Al. e, e [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 281dicembre2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 17 settembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato - rideterminando la pena in diminuzione - la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10, comma 3, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge n. 48 del 2017, e che quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e vizi della motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che la difesa censura elementi già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici di merito, laddove la Corte di appello evidenzia come il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità del fatto illecito connesso all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati (pag. 3 della sentenza); che nel caso di specie il Torres ha violato le prescrizioni impostegli senza fornire alcuna valida giustificazione, limitandosi ad affermare di stare attraversando la strada con lo scopo di prendere i propri figli a scuola; fatto, quest'ultimo, sconfessato non solo dalle annotazioni della polizia giudiziaria secondo cui egli stazionava in [OSCURATO:PERSONA], ma anche dall'incompatibilità dell'orario del controllo (ore 10 del mattino) con un eventuale uscita dei figli da scuola; che il provvedimento del Questore imponeva di usufruire, in caso di necessità, di tragitti alternativi rispetto a quello cui era rivolto il DASPO urbano; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Al. e, e [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 281dicembre2025 Il Consigliere estensor
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