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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 30453/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La curatela del fallimento della società "Edil 5 s.r.l." chiedeva al Tribunale di Chieti la restituzione di alcuni immobili colpiti da sequestro di prevenzione, in quanto ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Il tribunale rigettava l'istanza qualificandola come incidente di esecuzione.

Contro questo provvedimento di rigetto la curatela proponeva ricorso per Cassazione; la Prima sezione penale della Corte qualificava l'impugnazione come "appello contro il decreto di sequestro", ed annullava senza rinvio il provvedimento del tribunale che aveva erroneamente qualificato l'istanza come "incidente di esecuzione".

La Corte di L'Aquila, decidendo l'appello, lo rigettava rilevando (a) che la mancata partecipazione al procedimento della società "Edil 5 s.r.l.", contrariamente a quanto dedotto, non aveva pregiudicato i suoi diritti, dato che il procedimento di prevenzione era stato sospeso a causa della morte del proposto e che, pertanto, il diritto di intervento avrebbe potuto essere esercitato quando il procedimento sarebbe stato riaperto, (b) che il giudicato civile - che attestava la simulazione della compravendita tra la società "Edil 5 s.r.l." ed il proposto non aveva valore, poiché il giudizio civile avrebbe dovuto essere sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione come previsto dall'art. 55, comma 3, d.lgs n. 159 del 2011.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: il provvedimento impugnato avrebbe illegittimamente confermato un provvedimento "inesistente" - ovvero quello di rigetto del Tribunale di Chieti - che era stato annullato "senza rinvio" dalla Cassazione.

Anche la condanna alle spese sarebbe illegittima;

2.2. violazione di legge: la Corte di appello avrebbe illegittimamente omesso di motivare rinviando la decisione al tribunale di Chieti, di fronte al quale avrebbe dovuto essere riavviato il procedimento di prevenzione sospeso.

2.3. violazione di legge (artt.7, 23, 55, comma 3, d.ls n. 159 del 2011): poiché la domanda di accertamento della simulazione era stata trascritta precedentemente al sequestro, il difetto di partecipazione del terzo, ovvero della società ricorrente, avrebbe dovuto comportare la nullità del sequestro;

2.4. violazione di legge: il giudicato civile che aveva accertato la nullità degli atti di compravendita non poteva essere considerato irrilevante. . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.Si premette che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello non "confermava" il provvedimento non più esistente in quanto annullato senza rinvio.

Invero, la Corte territoriale, decidendo sull'appello contro il decreto di sequestro - che non era stato oggetto di alcun provvedimento di annullamento -, confermava questo, e non il provvedimento annullato.

2. Sono, invece, fondati gli ulteriori motivi. 2.1.Secondo l'art. 55, comma 3, d.lgs n. 159, del 2011 nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalla L. n. 161 del 17 ottobre 2017 «se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

Nel caso in esame, la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto che il difetto di partecipazione della società ricorrente - che aveva trascritto la sua domanda per il riconoscimento della simulazione della vendita rrna il 20 novembre 2017, prima che t.. fosse emesso il decreto di sequestro (risalente al 20 dicembre 2018) - fosse irrilevante, a causa della sospensione del procedimento di prevenzione e della possibilità, per la società, di prendere parte al procedimento al momento della sua riapertura (pag. 4).

Si tratta di una decisione illegittima, in quanto, la Corte territoriale ha omesso di valutare la sussistenza della nullità prevista dal combinato disposto degli artt. 7, 23 e 55, comma 3, del d.lgs n. 159 del 2011.

La dedotta nullità avrebbe invece dovuto essere vagliata.

Ed, in particolare, avrebbe dovuto essere verificato se il procedimento di prevenzione si è sviluppato nella vigenza delle norme come modificate della

I. n. 161 del 2017 e se il difetto di partecipazione fosse rinvenibile sin dall'avvio del procedimento (in relazione al difetto di citazione della società ricorrente) o da un momento successivo, ovvero dall'esecuzione del sequestro.

Tale omesso controllo dovrà essere effettuato dalla Corte di appello, cui gli atti saranno trasmessi per il giudizio.

2.2. A ciò si aggiunge che la Corte di appello ha illegittimamente svalutato il giudicato civile, che attestava che l'atto di compravendita degli immobili vincolati è nullo per simulazione.

L'efficacia del giudicato civile, contrariamente a quanto ritenuto, non può essere "limitata" a causa della mancata sospensione del giudizio, a norma dell'art. 55, comma 3 del Codice antimafia.

L'accertamento giudiziale svolto in sede civile - una volta compiuto - ha infatti l'efficacia tipica del giudicato, nulla rilevando che il procedimento sia stato concluso in violazione dell'obbligo di sospensione previsto dall'art. 55, comma 3, d.lgs n. 159 del 2011.

Sul punto si condivide la giurisprudenza secondo cui, in materia di identificazione dei crediti dei terzi, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull' an e sul quantum del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore (Sez. 1, Sentenza n. 4691 del 28/01/2020, Francia, Rv. 278189 - 02).Invero la previsione della sospensione (art. 55, comma 3, del Codice antimafia), mira ad evitare la celebrazione di giudizi paralleli (in sede civile e di prevenzione) ed evidenzia un favore per la primazia - se non altro temporale - del procedimento pubblico di prevenzione.

Tuttavia, il mancato rispetto di tale disposizione, in assenza di una previsione legislativa che legittimi l'abbattimento del valore del giudicato, non toglie efficacia all'accertamento effettuato in sede civile, che, se esistente, spiega i suoi effetti anche nell'ambito del giudizio di prevenzione.

2.3. In conclusione, il provvedimento impugnato, afflitto, tra l'altro, da violazione di legge per carenza assoluta di motivazione sulla dedotta nullità deve essere annullato senza rinvio.

Gli atti devono, essere trasmessi alla Corte di appello di L'Aquila che valuterà: a) la sussistenza della nullità del decreto in sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 23 e 55, comma 3 d.ls n. 159 del 2011; b) la legittimità del vincolo alla luce del giudicato civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La curatela del fallimento della società "Edil 5 s.r.l." chiedeva al Tribunale di Chieti la restituzione di alcuni immobili colpiti da sequestro di prevenzione, in quanto ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale rigettava l'istanza qualificandola come incidente di esecuzione. Contro questo provvedimento di rigetto la curatela proponeva ricorso per Cassazione; la Prima sezione penale della Corte qualificava l'impugnazione come "appello contro il decreto di sequestro", ed annullava senza rinvio il provvedimento del tribunale che aveva erroneamente qualificato l'istanza come "incidente di esecuzione". La Corte di L'Aquila, decidendo l'appello, lo rigettava rilevando (a) che la mancata partecipazione al procedimento della società "Edil 5 s.r.l.", contrariamente a quanto dedotto, non aveva pregiudicato i suoi diritti, dato che il procedimento di prevenzione era stato sospeso a causa della morte del proposto e che, pertanto, il diritto di intervento avrebbe potuto essere esercitato quando il procedimento sarebbe stato riaperto, (b) che il giudicato civile - che attestava la simulazione della compravendita tra la società "Edil 5 s.r.l." ed il proposto non aveva valore, poiché il giudizio civile avrebbe dovuto essere sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione come previsto dall'art. 55, comma 3, d.lgs n. 159 del 2011. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il provvedimento impugnato avrebbe illegittimamente confermato un provvedimento "inesistente" - ovvero quello di rigetto del Tribunale di Chieti - che era stato annullato "senza rinvio" dalla Cassazione. Anche la condanna alle spese sarebbe illegittima; 2.2. violazione di legge: la Corte di appello avrebbe illegittimamente omesso di motivare rinviando la decisione al tribunale di Chieti, di fronte al quale avrebbe dovuto essere riavviato il procedimento di prevenzione sospeso. 2.3. violazione di legge (artt.7, 23, 55, comma 3, d.ls n. 159 del 2011): poiché la domanda di accertamento della simulazione era stata trascritta precedentemente al sequestro, il difetto di partecipazione del terzo, ovvero della società ricorrente, avrebbe dovuto comportare la nullità del sequestro; 2.4. violazione di legge: il giudicato civile che aveva accertato la nullità degli atti di compravendita non poteva essere considerato irrilevante. . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.Si premette che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello non "confermava" il provvedimento non più esistente in quanto annullato senza rinvio. Invero, la Corte territoriale, decidendo sull'appello contro il decreto di sequestro - che non era stato oggetto di alcun provvedimento di annullamento -, confermava questo, e non il provvedimento annullato. 2. Sono, invece, fondati gli ulteriori motivi. 2.1.Secondo l'art. 55, comma 3, d.lgs n. 159, del 2011 nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalla L. n. 161 del 17 ottobre 2017 «se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione». Nel caso in esame, la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto che il difetto di partecipazione della società ricorrente - che aveva trascritto la sua domanda per il riconoscimento della simulazione della vendita rrna il 20 novembre 2017, prima che t.. fosse emesso il decreto di sequestro (risalente al 20 dicembre 2018) - fosse irrilevante, a causa della sospensione del procedimento di prevenzione e della possibilità, per la società, di prendere parte al procedimento al momento della sua riapertura (pag. 4). Si tratta di una decisione illegittima, in quanto, la Corte territoriale ha omesso di valutare la sussistenza della nullità prevista dal combinato disposto degli artt. 7, 23 e 55, comma 3, del d.lgs n. 159 del 2011. La dedotta nullità avrebbe invece dovuto essere vagliata. Ed, in particolare, avrebbe dovuto essere verificato se il procedimento di prevenzione si è sviluppato nella vigenza delle norme come modificate della I. n. 161 del 2017 e se il difetto di partecipazione fosse rinvenibile sin dall'avvio del procedimento (in relazione al difetto di citazione della società ricorrente) o da un momento successivo, ovvero dall'esecuzione del sequestro. Tale omesso controllo dovrà essere effettuato dalla Corte di appello, cui gli atti saranno trasmessi per il giudizio. 2.2. A ciò si aggiunge che la Corte di appello ha illegittimamente svalutato il giudicato civile, che attestava che l'atto di compravendita degli immobili vincolati è nullo per simulazione. L'efficacia del giudicato civile, contrariamente a quanto ritenuto, non può essere "limitata" a causa della mancata sospensione del giudizio, a norma dell'art. 55, comma 3 del Codice antimafia. L'accertamento giudiziale svolto in sede civile - una volta compiuto - ha infatti l'efficacia tipica del giudicato, nulla rilevando che il procedimento sia stato concluso in violazione dell'obbligo di sospensione previsto dall'art. 55, comma 3, d.lgs n. 159 del 2011. Sul punto si condivide la giurisprudenza secondo cui, in materia di identificazione dei crediti dei terzi, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull' an e sul quantum del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore (Sez. 1, Sentenza n. 4691 del 28/01/2020, Francia, Rv. 278189 - 02).Invero la previsione della sospensione (art. 55, comma 3, del Codice antimafia), mira ad evitare la celebrazione di giudizi paralleli (in sede civile e di prevenzione) ed evidenzia un favore per la primazia - se non altro temporale - del procedimento pubblico di prevenzione. Tuttavia, il mancato rispetto di tale disposizione, in assenza di una previsione legislativa che legittimi l'abbattimento del valore del giudicato, non toglie efficacia all'accertamento effettuato in sede civile, che, se esistente, spiega i suoi effetti anche nell'ambito del giudizio di prevenzione. 2.3. In conclusione, il provvedimento impugnato, afflitto, tra l'altro, da violazione di legge per carenza assoluta di motivazione sulla dedotta nullità deve essere annullato senza rinvio. Gli atti devono, essere trasmessi alla Corte di appello di L'Aquila che valuterà: a) la sussistenza della nullità del decreto in sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 23 e 55, comma 3 d.ls n. 159 del 2011; b) la legittimità del vincolo alla luce del giudicato civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appell
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