Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 46155/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico del primo; avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della parte civile; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 01/04/2022 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., per essersi abusivamente introdotto nell'account di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11/11/2022, ha dichiarato l'imputato non punibile a norma dell'art. 131-bis cod. pen. e ha revocato le statuizioni civili.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore e all'imputato, decreto che veniva notificato a mezzo pec all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] e non all'indirizzo dell'omonimo difensore [OSCURATO:EMAIL] , facilmente evincibile dall'atto di appello, il che ha impedito la conoscenza dell'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e lo svolgimento del mandato difensivo, tanto più che la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis era stata formulata solo in via subordinata.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, non essendo emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato contestato, posto che all'epoca dei fatti l'imputato era ancora socio della compagine aziendale e nessuna volontà, espressa o tacita, di limitarne l'accesso era stata espressa.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore, munito di procura speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la tenuità del fatto, posto che l'imputato aveva costituito una "ditta parallela" divenendo concorrente di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., facendole concorrenza sleale e cagionandole grandi perdite. (

3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto in modo del tutto illogico e contraddittorio la sentenza impugnata esclude l'utilizzo di mezzi fraudolenti, per poi riconoscere che, per accedere alla casella di posta elettronica, l'imputato aveva dovuto modificare le password. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato deve essere accolto.

Risulta dagli atti che l'avviso per l'udienza di appello è stato notificato, al difensore e all'imputato all'indirizzo mail [OSCURATO:EMAIL], laddove, come risulta univocamente anche dall'atto di appello, l'indirizzo del difensore è [OSCURATO:EMAIL] .

Dalla stessa sentenza impugnata, risulta che la difesa dell'imputato non ha presentato conclusioni o svolto comunque attività in vista dell'udienza di appello espletata in forma "cartolare".

Pertanto, assorbiti l'ulteriore doglianza e il ricorso della parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico del primo; avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della parte civile; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 01/04/2022 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., per essersi abusivamente introdotto nell'account di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11/11/2022, ha dichiarato l'imputato non punibile a norma dell'art. 131-bis cod. pen. e ha revocato le statuizioni civili. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore e all'imputato, decreto che veniva notificato a mezzo pec all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] e non all'indirizzo dell'omonimo difensore [OSCURATO:EMAIL] , facilmente evincibile dall'atto di appello, il che ha impedito la conoscenza dell'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e lo svolgimento del mandato difensivo, tanto più che la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis era stata formulata solo in via subordinata. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, non essendo emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato contestato, posto che all'epoca dei fatti l'imputato era ancora socio della compagine aziendale e nessuna volontà, espressa o tacita, di limitarne l'accesso era stata espressa. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore, munito di procura speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la tenuità del fatto, posto che l'imputato aveva costituito una "ditta parallela" divenendo concorrente di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., facendole concorrenza sleale e cagionandole grandi perdite. ( 3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto in modo del tutto illogico e contraddittorio la sentenza impugnata esclude l'utilizzo di mezzi fraudolenti, per poi riconoscere che, per accedere alla casella di posta elettronica, l'imputato aveva dovuto modificare le password. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato deve essere accolto. Risulta dagli atti che l'avviso per l'udienza di appello è stato notificato, al difensore e all'imputato all'indirizzo mail [OSCURATO:EMAIL], laddove, come risulta univocamente anche dall'atto di appello, l'indirizzo del difensore è [OSCURATO:EMAIL] . Dalla stessa sentenza impugnata, risulta che la difesa dell'imputato non ha presentato conclusioni o svolto comunque attività in vista dell'udienza di appello espletata in forma "cartolare". Pertanto, assorbiti l'ulteriore doglianza e il ricorso della parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all
Decreto Cassazione n. 46155/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris