CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla dedotta incompatibilità del G.i.p. del Tribunale di Napoli, dott. [OSCURATO:PERSONA] - il quale, nel presente procedimento, è chiamato a valutare la posizione dell'Esposito in relazione al delitto associativo ed art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) - per avere, in precedenza, già giudicato e condannato l'Esposito per il reato di trasporto di droga, fatto commesso il 14 febbraio 2015 e contestato, nel presente procedimento, ad altri correi. 2. Contro l'ordinanza l'imputato, per il tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. Premette il ricorrente che l'affermazione della Corte di merito, secondo cui in atti non vi erano i documenti posti a fondamento dell'istanza di ricusazione, è erronea, in quanto essa era stata allegata all'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che gli atti erano comuni a tutte e due le istanze e, comunque, ben potendo la Corte di appello acquisirli d'ufficio, come affermato da Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019. Nel merito, rileva il difensore che le fonti di prova indicate nel presente procedimento, in cui all'Esposito è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, siano le medesime di quelle poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il trasporto di droga, tanto che la precedente sentenza di condanna aveva evidenziato come le modifiche strutturali apportate all'autovettura rivelassero l'esistenza di un collegamento stabile tra il predetto bene e l'attività criminosa dell'imputato, paventando l'inserimento dell'Esposito in una più ampia attività criminale, il che integra la situazione di ricusazione individuata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000. Infine, la Corte d'appello ha errato nel ritenere che l'stanza di astensione ex art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. non sia prevista tra le cause di ricusazione, in quanto le gravi ragioni di convenienza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si riferiscono anche all'attività giurisdizionale svolta in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. E' dirimente osservare, che diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio - affermato anche dalla pronuncia indicata nel ricorso (vale a dire Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, dep. 05/12/2019, Aloe, Rv. 277654), secondo cui la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, e dunque anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052); la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto delle forme di cui all'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., si applica, pertanto, anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, dep. 19/07/2021, Costanzino, Rv. 281682-03; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324). Si osserva, inoltre, che altrettanto consolidato è il principio secondo cui, nel caso di dichiarazione di ricusazione carente di allegazione documentale, la Corte d'appello non può procedere ad assumere d'ufficio le informazioni di cui all'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'esercizio di tale prerogativa presuppone che sia stato già completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità dell'istanza (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, dep. 19/07/2021, Costanzino, Rv. 281682-01); invero, la violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'originale dell'atto di ricusazione presso la cancelleria della corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui la corte di appello, delibata l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito (Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 2010, Tomasello, Rv. 245809; Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241485). Né vale osservare che gli atti mancanti fossero stati allegati all'istanza di ricusazione, riferita alla medesima vicenda, proposta da altro soggetto, posto che i requisiti di ammissibilità devono essere valutati in relazione a ciascuna istanza; in ogni caso, il ricorso è generico, non avendo il difensore documentato che nell'istanza di ricusazione si rappresentava in maniera espressa che gli atti a sostegno dell'istanza erano comuni a quelli allegati all'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].3. Ciò posto, anche nel merito l'istanza è inammissibile. 4. Va premesso che, nel presente procedimento, all'Esposito è contestato il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre, in precedenza, è stato condannato, con sentenza emessa dal giudice ricusato, per aver trasportato e detenuto dello stupefacente a bordo di un'autovettura. Ad avviso del ricorrente, sussisterebbe una causa di ricusazione sia perché vi sarebbe comunanza di fonti probatorie tra i due procedimenti, sia perché il fatto di reato, già precedentemente giudicato dal giudice ricusato, sarebbe inscindibilmente connesso con la valutazione del delitto associativo contestato all'Esposito nel presente processo. 5. Orbene, come già affermato da questa Corte, non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, dep. 12/04/2016, Acri, Rv. 266866). Allo stesso modo, si è affermato che la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 07/02/2019, dep. 15/05/2019, Giunchiglia, Rv. 275347). 6. Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente osservato che l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 mantiene totale autonomia, fattuale e giuridica, rispetto alla condotta di trasporto della droga, già giudicata dal giudice ricusato, posto che, come la sussistenza dell'associazione non presuppone l'effettiva commissione di uno o più delitti scopo, allo stesso modo la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 può essere realizzata al di fuori di un contesto associativo. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma