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CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 dicembre 2023

Cassazione n. 34922/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20015/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4689/2018 depositata il 20/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese devono essere integralmente compensate fra le parti, così come previsto nel verbale di conciliazione in atti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma,il 11/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20015/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4689/2018 depositata il 20/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese devono essere integralmente compensate fra le parti, così come previsto nel verbale di conciliazione in atti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma,il 11/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34922/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris