CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 18/09/2020 del Tribunale di Varese di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod. pen. e agli artt. 192, 195, 533 e 546 cod. proc. pen. (primo motivo) e all'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo), nonché la correttezza della motivazione con riferimento agli artt. 62, n. 4), e 133 cod. pen., non sono co*Asentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono sorretti da alcuna creta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tutti i motivi sono altresì riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del medesimo, essendo stato documentalmente provato che l'utenza telefonica e la carta PostePay erano intestate al Pinto, unico fruitore in assenza di elementi che abbiano integrato una prova contraria; si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata sulla negata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., atteso il profitto indebito ricavato e il danno arrecato di non minima entità (C 340,00) e sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., attesa la non tenue entità del danno e le modalità della condotta, sintomatiche di una non comune capacità a delinquere; osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata): vizi, questi, non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci