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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:495
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0012_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑12/23 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorsi d’annullamento e per carenza – Rifiuto della Commissione europea di avviare un procedimento per inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 10)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Artt. 258 e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 16‑19)

3. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE) (v. punti 20, 21)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Ordinanza del Tribunale che ha respinto un ricorso di annullamento in quanto manifestamente irricevibile – Motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione relativi a questioni di merito – Motivi manifestamente infondati (Art. 256 TFUE) (v. punto 24) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] UAB si fa carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0012_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑12/23 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorsi d’annullamento e per carenza – Rifiuto della Commissione europea di avviare un procedimento per inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 10) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Artt. 258 e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 16‑19) 3. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE) (v. punti 20, 21) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Ordinanza del Tribunale che ha respinto un ricorso di annullamento in quanto manifestamente irricevibile – Motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione relativi a questioni di merito – Motivi manifestamente infondati (Art. 256 TFUE) (v. punto 24) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] UAB si fa carico delle proprie spese.
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