Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:495
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0012_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑12/23 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorsi d’annullamento e per carenza – Rifiuto della Commissione europea di avviare un procedimento per inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punto 10)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione
(Artt. 258 e 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 16‑19)
3.
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità
(Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE)
(v. punti 20, 21)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Ordinanza del Tribunale che ha respinto un ricorso di annullamento in quanto manifestamente irricevibile – Motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione relativi a questioni di merito – Motivi manifestamente infondati
(Art. 256 TFUE)
(v. punto 24)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] UAB si fa carico delle proprie spese.