CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 37927/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, congiuntamente e con unico atto, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli che ha rigettato la richiesta di annullamento (o comunque limitazione) dell'ingiunzione a demolire emessa nei loro confronti dal pubblico ministero in esecuzione dell'ordine impartito con sentenza del 17/10/1997, irr. 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], della medesima Corte di appello nel processo a carico della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di cui sono eredi. 1.1.Con il primo motivo deducono l'inidoneità del titolo esecutivo costituito da un dispositivo di sentenza aspecifico le cui lacune non possono essere colmate mediante il richiamo alla motivazione della sentenza. 1.2.Con il secondo motivo deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994, e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla autonomia funzionale delle opere realizzate dopo il mese di dicembre dell'anno 1993 (il piano sopraelevato) che non costituiscono affatto, sostengono, la prosecuzione dell'opera abusiva (il piano seminterrato) precedentemente realizzata bensì l'esecuzione di un nuovo e autonomo progetto edificatorio legittimamente autorizzato, con la conseguenza che la demolizione avrebbe potuto essere limitata almeno a quest'ultima opera soltanto. 2.Con memoria del 17/06/2022, i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno del primo motivo dei loro ricorsi. 3.1 ricorsi sono inammissibili. 4.0sserva, al riguardo, il Collegio: 4.1.il primo motivo è del tutto generico; 4.2.1a Corte di appello spiega che la propria sentenza del 17/10/1997, pur avendo dichiarato prescritti i reati di cui ai capi C ed E, aveva ciò nondimeno confermato la condanna per il reato di cui al capo B e l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado; 4.3.1e contrarie deduzioni difensive si limitano ad una mera postulazione non supportata nemmeno dalla produzione delle sentenze in questione, non avendo rilevanza le richieste formulate dal PG della Corte di appello di Napoli in altro processo penale a carico di altra persona; 4.4.in ogni caso, la Corte di appello sostiene, non contestata sul punto, che la validità del titolo esecutivo era già stata affermata dalla medesima Corte con ordinanza del 28/04/2021, confermata da questa Corte di cassazione con sentenza n. 42174 del 14710/2021; 4.5.1a considerazione che precede si salda con quella relativa al secondo motivo che riguarda anch'esso questioni di fatto e di diritto oggetto della citata sentenza Sez. 3, n. 42174/2021, come sostenuto, ancora una volta, dalla Corte di appello, non contestata sul punto; 4.6.si aggiunga, peraltro, che le deduzioni difensive sono piene di deduzioni fattuali che danno per scontata la conoscenza, da parte della Corte di cassazione, di presupposti di fatto della decisione impugnata diversi da quelli evincibili dagli atti; presupposti, però, dei quali non viene dedotto il travisamento e che la Corte di cassazione non può sindacare nella loro corrispondenza a vero, essendo preclusa in sede di legittimità la possibilità di sovvertire la ricostruzione del fatto basata su prove non travisate. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così