Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 23002/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16723/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A MARE, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] N. 168, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- NANDO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 177, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 668/2024 depositata il 09/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, aveva rigettato la domanda proposta dalla Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liqui- dazione, finalizzata alla condanna del Comune di Polignano a Mare al pagamento della somma di € 166.396,71, oltre accessori di leg- ge, a titolodi oneri aggiuntivi che la predetta società aveva dovuto sostenere nell'ambito del contratto di appalto stipulato con la pre- detta amministrazione comunale, avente ad oggetto il pubblico servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In particolare, il Comune di Polignano aveva richiesto, dopo solo un anno dall'inizio dell'appalto, l'ampliamento del servizio, e, segna- tamente, il lavaggio di 118 cassonetti in esubero rispetto al numero massimo pattuito per il periodo contrattuale nonché la riparazione ed il ripristino di 126 cassonetti vetusti e fuori uso. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto che le pretese attoree tro- vassero ostacolo nella pattuizione del corrispettivo a corpo, con la conseguenza che il diritto ad un compenso ulteriore fosse configu- rabile solo per i servizi aggiuntivi eseguiti su richiesta del commit- tente o per effetto di varianti in corso d'opera.

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 668/2024 del 9.4.2024, in accoglimento dell'appello proposto dalla Eredi di [OSCURATO:PERSONA]- le s.r.l. in liquidazione, ha condannato il Comune di Polignano al pagamento della somma complessiva di € 166.396,71, oltre acces- sori di legge. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha evidenziato che, a fronte di una du- plice modifica ampliativa delle obbligazioni contrattuali poste a ca- rico della società appaltatrice, quest'ultima aveva giustamente in- vocato un equo adeguamento delle concordate remunerazioni, on- de aggiornare le stesse alle mutate circostanze sopravvenute al contratto originario d'appalto.

Né la pattuizione del corrispettivo dell'appalto a corpo era ostativa alla richiesta di adeguamento, es- sendo principio consolidato del Giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 22268/2017) quello secondo cui l'appaltatore ha diritto ad un com- penso ulteriore per i lavori aggiuntivi di rilevante entità determinati – come nel caso di specie – da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria dell'appalto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Polignano a Mare. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito in giu- dizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], pro- posta di definizione anticipata della causa.

Il Comune di Polignano, in data 17.12.2024, ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2° c.p.c., istanza di decisione.

Il Comune ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con proposta di definizione anticipata del 12.12.2024 il Consi- gliere [OSCURATO:PERSONA] ha così osservato: “Il Comune ricorrente impugna con quattro motivi la sentenza del 9.4.2024, notificata il 15.5.2024, con cui la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dalla Eredi di [OSCURATO:PERSONA]- chele s.r.l. in liquidazione e in riforma della decisione di primo gra- do, lo ha condannato al pagamento della somma di € 166.396,71, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo dedotto ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. il ri- corrente denuncia difetto assoluto di giurisdizione per violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del d.lgs. n. 104/2010.

Il motivo appare palesemente inammissibile per la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, che non risulta contestata dal Comune di Polignano a mare in primo grado ed è stata implicitamente ritenuta dal Tribunale, che ha pronuncia- to nel merito, rigettando la pretesa di parte attrice, con statuizione non censurata con appello incidentale condizionato da parte del Comune.

Ex multis: Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente pro- spettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizio- ne all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costi- tuite dal petitum sostanziale della domanda e daltipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. (Sez.

U, n. 10265 del 27. 4.2018).

Con il secondo motivo proposto ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1467 e 1664 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo appare inammissibile perché il ricorrente mescola all'in- terno dello stesso motivo sia la doglianza di «violazione o falsaap- plicazione di norme di diritto», sia quella di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Non è infatti consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugna- zione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in con- trasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impro- priamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez. 3,

23.6. 2017 n.15651; Sez. 6, 4.12.2014 n. 25722; Sez. 2, 31.1.2013 n. 2299; Sez. 3, 29.5.2012 n. 8551; Sez. 1, 23.9.2011 n. 19443; Sez.5, 29.2.2008 n. 5471).

In tal modo l ' esposizione diretta e cu- mulativa delle questioni concernenti l'apprezzamentodelle risultan- ze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teori- camente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugna- zione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuen- do, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del

23.9. 2011).

Le deduzioni critiche inoltre appaiono inscindibili e inestricabili fra loro.

V'è da aggiungere che il ricorrente non individua un preciso fatto storico decisivo (e non una mera argomentazione) che non sia sta- to esaminato dalla Corte territoriale, come è necessario fare ai fini della denuncia del vizio motivazionale.

Per altro verso, il ricorrente contesta l'interpretazione offerta dalla Corte di appello agli artt.6, lett. c) e 8, punto 5, del capitolato spe- ciale di appalto, mentre per far valere la violazione di legge, il ri- corrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricor- so, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d'una dif- forme interpretazione, trattandosi d ' argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017; Sez. 1, n. 27136 del 15.11.2017; Sez. 2, n.18587, del 29.10.2012; Sez. 6 - 3, n. 2988, del 7.2.2013).

Infine la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1664 c.c. e alla irrilevanza delle variazioni inferiori al 10%, si appunta su di una ar- gomentazione collaterale della sentenza impugnata (per vero scar- samente pertinente visto che la norma citata si riferisce ad aumenti o diminuzioni imprevedibili nel costo di materiali e manodopera e non a lavorazioni aggiuntive richieste dal committente).

La sentenza impugnata si regge invece su altra ratio decidendi (suffragata dal richiamo della giurisprudenza di legittimità) e cioè che il corrispettivo pattuito a corpo può essere modificato in pre- senza di una modifica dell'oggetto del contratto scaturente dalla ri- chiesta di lavorazioni aggiuntive determinate da carenze nella pro- gettazione originaria dell'appalto, comportanti un significativo au- mento dei lavori (pag.10-11) Il terzo motivo denuncia ulteriore violazione art. 360, comma 1, n. 5 e lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza gravata sarebbe erronea ed ingiusta nella parte in cui la Corte ha ritenuto che «entrambe le voci del richiesto pagamento extracon- trattuale (…), risultano supportate da incontestabili evidenze do- cumentali e probatorie».

Il motivo appare inammissibile perché non individua un fatto stori- co preciso di cui sia stata omessa la valutazione e richiede invece al giudice di legittimità una non consentita rivalutazione delle risul- tanze istruttorie e dell'accertamento dei fatti.

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente de- duzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man- canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa fatto decisi- vo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27.12.2019).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, violazione degli artt. 1467 e 1664 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti.

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea ed ingiusta nella parte in cui ha travisato le dichiarazioni rese dai testi attribuendo alle stesse una valenza probatoria che, invece, è del tutto inesistente perché, a ben rileggere le deposizioni rese dai testi invocati, non sarebbe difficile giungere a conclusioni diame- tralmente opposte a quelle a cui è inspiegabilmente pervenuta la Corte.

Al motivo, che non è promiscuo perché la violazione di legge de- nunciata in rubrica non è neppur argomentata, manca comunque l'individuazione di un fatto storico decisivo discusso fra le parti e non esaminato; soprattutto, come sopra osservato, il motivo si ri- solve in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle richieste istruttorie”. [OSCURATO:PERSONA] non può che confermare e far proprie le argomen- tazioni e le conclusioni della proposta di definizione anticipata, la quale ha analiticamente indicato le ragioni di inammissibilità ed in- fondatezza del ricorso.

La questione di giurisdizione è stata sollevata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione dopo che si era già formato il giudi- cato interno sulla stessa questione, avendo il giudice di primo gra- do pronunciato nel merito, così affermando implicitamente la pro- pria giurisdizione, e non avendo il Comune di Polignano a Mare im- pugnato la sentenza con un ricorso incidentale condizionato, così prestando acquiescenza a tale statuizione (cfr. Cass., S.U. , n. 24883/2008).

Condivisibile è, inoltre, l'osservazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente, ha, provveduto, nel secondo motivo, ad un'inammissibile mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impu- gnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi con- template dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., con la prospet- tazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisi- vo per il giudizio: tale formulazione non è consentita in quanto mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare qua- le o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attri- buendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr., recentemente, Cass.n. 3397/2024).

Inoltre, nell'invocare il travisamento delle disposizioni contrattuali, come ben evidenziato nella proposta di definizione anticipata, la ri- corrente ha inammissibilmente contestato l'interpretazione offerta dalla Corte d'Appello del capitolato speciale d'appalto, senza nep- pure invocare la violazione delle norme di interpretazione contrat- tuale e senza precisare in quale modo il giudice di merito si sareb- be discostato dai canoni di interpretazione contrattuale.

La ricorrente ha erroneamente invocato la violazione dell'art. 1664 c.c., non cogliendo la ratio decidendi , come correttamente indivi- duata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella proposta di definizione an- ticipata a pag. 4, ovvero non considerando che la domanda della Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non aveva ad ogget- to l'adeguamento del corrispettivo dell'appalto alle variazioni inter- venute nel costo dei materiali e della manodopera a causa di circo- stanze imprevedibili (art. 1664 cod. civ.), ma il riconoscimento del maggior corrispettivo dovuto per lavori ordinati dal committente in aggiunta a quelli originariamente previsti dal contratto.

Infine, le ulteriori censure della ricorrente sono, parimenti, inam- missibili sia perché, con la reiterata apparente deduzione dell'o- messo esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., ha, in realtà richiesto una non consentita rivalutazione delle risul- tanze istruttorie, sia perché, con la dedotta erronea valutazione dei testi, ha richiesto una inammissibile rivisitazione delle questioni di merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo.

Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell ' art. 96 cod. proc. civ., con con- seguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite), nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delleammende.

Come evidenziato da Cass., Sez.

U , 27 / 9 / 2023 n. 27433 e Cass. , Sez.

U, 13 / 10 / 2023 n. 28540, l ' art. 380 - bis , co. 3 , cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione fina- le, l'art. 96, co. 3 e 4 , cod. proc. civ., codifica, attraverso una valu- tazione legale tipica compiuta dal legislatore, un'ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una re- sponsabilità aggravata.

Peraltro, se è pur vero che di una siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclu- sa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l'applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rima- nere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass., Sez.

U , 27.12.2023 n. 36069 ), nondimeno nell ' ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sin- tetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ri- corso.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. al pagamento di €5.200,00,00 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16723/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A MARE, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] N. 168, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- NANDO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 177, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 668/2024 depositata il 09/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, aveva rigettato la domanda proposta dalla Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liqui- dazione, finalizzata alla condanna del Comune di Polignano a Mare al pagamento della somma di € 166.396,71, oltre accessori di leg- ge, a titolodi oneri aggiuntivi che la predetta società aveva dovuto sostenere nell'ambito del contratto di appalto stipulato con la pre- detta amministrazione comunale, avente ad oggetto il pubblico servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In particolare, il Comune di Polignano aveva richiesto, dopo solo un anno dall'inizio dell'appalto, l'ampliamento del servizio, e, segna- tamente, il lavaggio di 118 cassonetti in esubero rispetto al numero massimo pattuito per il periodo contrattuale nonché la riparazione ed il ripristino di 126 cassonetti vetusti e fuori uso. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto che le pretese attoree tro- vassero ostacolo nella pattuizione del corrispettivo a corpo, con la conseguenza che il diritto ad un compenso ulteriore fosse configu- rabile solo per i servizi aggiuntivi eseguiti su richiesta del commit- tente o per effetto di varianti in corso d'opera. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 668/2024 del 9.4.2024, in accoglimento dell'appello proposto dalla Eredi di [OSCURATO:PERSONA]- le s.r.l. in liquidazione, ha condannato il Comune di Polignano al pagamento della somma complessiva di € 166.396,71, oltre acces- sori di legge. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha evidenziato che, a fronte di una du- plice modifica ampliativa delle obbligazioni contrattuali poste a ca- rico della società appaltatrice, quest'ultima aveva giustamente in- vocato un equo adeguamento delle concordate remunerazioni, on- de aggiornare le stesse alle mutate circostanze sopravvenute al contratto originario d'appalto. Né la pattuizione del corrispettivo dell'appalto a corpo era ostativa alla richiesta di adeguamento, es- sendo principio consolidato del Giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 22268/2017) quello secondo cui l'appaltatore ha diritto ad un com- penso ulteriore per i lavori aggiuntivi di rilevante entità determinati – come nel caso di specie – da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria dell'appalto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Polignano a Mare. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito in giu- dizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], pro- posta di definizione anticipata della causa. Il Comune di Polignano, in data 17.12.2024, ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2° c.p.c., istanza di decisione. Il Comune ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con proposta di definizione anticipata del 12.12.2024 il Consi- gliere [OSCURATO:PERSONA] ha così osservato: “Il Comune ricorrente impugna con quattro motivi la sentenza del 9.4.2024, notificata il 15.5.2024, con cui la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dalla Eredi di [OSCURATO:PERSONA]- chele s.r.l. in liquidazione e in riforma della decisione di primo gra- do, lo ha condannato al pagamento della somma di € 166.396,71, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo dedotto ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. il ri- corrente denuncia difetto assoluto di giurisdizione per violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del d.lgs. n. 104/2010. Il motivo appare palesemente inammissibile per la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, che non risulta contestata dal Comune di Polignano a mare in primo grado ed è stata implicitamente ritenuta dal Tribunale, che ha pronuncia- to nel merito, rigettando la pretesa di parte attrice, con statuizione non censurata con appello incidentale condizionato da parte del Comune. Ex multis: Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente pro- spettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizio- ne all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costi- tuite dal petitum sostanziale della domanda e daltipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. (Sez. U, n. 10265 del 27. 4.2018). Con il secondo motivo proposto ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1467 e 1664 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il motivo appare inammissibile perché il ricorrente mescola all'in- terno dello stesso motivo sia la doglianza di «violazione o falsaap- plicazione di norme di diritto», sia quella di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Non è infatti consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugna- zione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in con- trasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impro- priamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez. 3, 23.6. 2017 n.15651; Sez. 6, 4.12.2014 n. 25722; Sez. 2, 31.1.2013 n. 2299; Sez. 3, 29.5.2012 n. 8551; Sez. 1, 23.9.2011 n. 19443; Sez.5, 29.2.2008 n. 5471). In tal modo l ' esposizione diretta e cu- mulativa delle questioni concernenti l'apprezzamentodelle risultan- ze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teori- camente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugna- zione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuen- do, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23.9. 2011). Le deduzioni critiche inoltre appaiono inscindibili e inestricabili fra loro. V'è da aggiungere che il ricorrente non individua un preciso fatto storico decisivo (e non una mera argomentazione) che non sia sta- to esaminato dalla Corte territoriale, come è necessario fare ai fini della denuncia del vizio motivazionale. Per altro verso, il ricorrente contesta l'interpretazione offerta dalla Corte di appello agli artt.6, lett. c) e 8, punto 5, del capitolato spe- ciale di appalto, mentre per far valere la violazione di legge, il ri- corrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricor- so, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d'una dif- forme interpretazione, trattandosi d ' argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017; Sez. 1, n. 27136 del 15.11.2017; Sez. 2, n.18587, del 29.10.2012; Sez. 6 - 3, n. 2988, del 7.2.2013). Infine la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1664 c.c. e alla irrilevanza delle variazioni inferiori al 10%, si appunta su di una ar- gomentazione collaterale della sentenza impugnata (per vero scar- samente pertinente visto che la norma citata si riferisce ad aumenti o diminuzioni imprevedibili nel costo di materiali e manodopera e non a lavorazioni aggiuntive richieste dal committente). La sentenza impugnata si regge invece su altra ratio decidendi (suffragata dal richiamo della giurisprudenza di legittimità) e cioè che il corrispettivo pattuito a corpo può essere modificato in pre- senza di una modifica dell'oggetto del contratto scaturente dalla ri- chiesta di lavorazioni aggiuntive determinate da carenze nella pro- gettazione originaria dell'appalto, comportanti un significativo au- mento dei lavori (pag.10-11) Il terzo motivo denuncia ulteriore violazione art. 360, comma 1, n. 5 e lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza gravata sarebbe erronea ed ingiusta nella parte in cui la Corte ha ritenuto che «entrambe le voci del richiesto pagamento extracon- trattuale (…), risultano supportate da incontestabili evidenze do- cumentali e probatorie». Il motivo appare inammissibile perché non individua un fatto stori- co preciso di cui sia stata omessa la valutazione e richiede invece al giudice di legittimità una non consentita rivalutazione delle risul- tanze istruttorie e dell'accertamento dei fatti. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente de- duzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man- canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa fatto decisi- vo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019). Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, violazione degli artt. 1467 e 1664 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea ed ingiusta nella parte in cui ha travisato le dichiarazioni rese dai testi attribuendo alle stesse una valenza probatoria che, invece, è del tutto inesistente perché, a ben rileggere le deposizioni rese dai testi invocati, non sarebbe difficile giungere a conclusioni diame- tralmente opposte a quelle a cui è inspiegabilmente pervenuta la Corte. Al motivo, che non è promiscuo perché la violazione di legge de- nunciata in rubrica non è neppur argomentata, manca comunque l'individuazione di un fatto storico decisivo discusso fra le parti e non esaminato; soprattutto, come sopra osservato, il motivo si ri- solve in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle richieste istruttorie”. [OSCURATO:PERSONA] non può che confermare e far proprie le argomen- tazioni e le conclusioni della proposta di definizione anticipata, la quale ha analiticamente indicato le ragioni di inammissibilità ed in- fondatezza del ricorso. La questione di giurisdizione è stata sollevata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione dopo che si era già formato il giudi- cato interno sulla stessa questione, avendo il giudice di primo gra- do pronunciato nel merito, così affermando implicitamente la pro- pria giurisdizione, e non avendo il Comune di Polignano a Mare im- pugnato la sentenza con un ricorso incidentale condizionato, così prestando acquiescenza a tale statuizione (cfr. Cass., S.U. , n. 24883/2008). Condivisibile è, inoltre, l'osservazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente, ha, provveduto, nel secondo motivo, ad un'inammissibile mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impu- gnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi con- template dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., con la prospet- tazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisi- vo per il giudizio: tale formulazione non è consentita in quanto mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare qua- le o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attri- buendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr., recentemente, Cass.n. 3397/2024). Inoltre, nell'invocare il travisamento delle disposizioni contrattuali, come ben evidenziato nella proposta di definizione anticipata, la ri- corrente ha inammissibilmente contestato l'interpretazione offerta dalla Corte d'Appello del capitolato speciale d'appalto, senza nep- pure invocare la violazione delle norme di interpretazione contrat- tuale e senza precisare in quale modo il giudice di merito si sareb- be discostato dai canoni di interpretazione contrattuale. La ricorrente ha erroneamente invocato la violazione dell'art. 1664 c.c., non cogliendo la ratio decidendi , come correttamente indivi- duata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella proposta di definizione an- ticipata a pag. 4, ovvero non considerando che la domanda della Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non aveva ad ogget- to l'adeguamento del corrispettivo dell'appalto alle variazioni inter- venute nel costo dei materiali e della manodopera a causa di circo- stanze imprevedibili (art. 1664 cod. civ.), ma il riconoscimento del maggior corrispettivo dovuto per lavori ordinati dal committente in aggiunta a quelli originariamente previsti dal contratto. Infine, le ulteriori censure della ricorrente sono, parimenti, inam- missibili sia perché, con la reiterata apparente deduzione dell'o- messo esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., ha, in realtà richiesto una non consentita rivalutazione delle risul- tanze istruttorie, sia perché, con la dedotta erronea valutazione dei testi, ha richiesto una inammissibile rivisitazione delle questioni di merito. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell ' art. 96 cod. proc. civ., con con- seguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite), nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delleammende. Come evidenziato da Cass., Sez. U , 27 / 9 / 2023 n. 27433 e Cass. , Sez. U, 13 / 10 / 2023 n. 28540, l ' art. 380 - bis , co. 3 , cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione fina- le, l'art. 96, co. 3 e 4 , cod. proc. civ., codifica, attraverso una valu- tazione legale tipica compiuta dal legislatore, un'ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una re- sponsabilità aggravata. Peraltro, se è pur vero che di una siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclu- sa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l'applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rima- nere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass., Sez. U , 27.12.2023 n. 36069 ), nondimeno nell ' ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sin- tetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ri- corso. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna il ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. al pagamento di €5.200,00,00 a
Sentenza Cassazione n. 23002/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris