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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18609/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIFtITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona, pronunciata il 10 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., 55 d.lgs. 231/2007 e 648 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine ai reati contestati ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L limitatamente all'art. 55 d.lgs. 231/2007 perché estinti per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. contestato al capo L ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui si è correttamente uniformata la Corte territoriale, secondo cui non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno è quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338); considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie a pagina 6; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIFtITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona, pronunciata il 10 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., 55 d.lgs. 231/2007 e 648 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine ai reati contestati ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L limitatamente all'art. 55 d.lgs. 231/2007 perché estinti per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. contestato al capo L ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui si è correttamente uniformata la Corte territoriale, secondo cui non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno è quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338); considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie a pagina 6; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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