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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08445/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia - decidendo a seguito di rinvio dalla Cassazione, che il 29 ottobre 2019 aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello dell'Aquila con la quale l'imputato era stato mandato assolto dal reato ascrittogli - riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena principale e revocando o sostituendo le pene accessorie, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 4 dicembre 2018 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, g all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., per avere, il 5 febbraio 2018, concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con un terzo soggetto rimasto non identificato nella consumazione di una rapina aggravata dall'uso di armi e dal travisamento del volto, consumato ai danni del supermercato Conad di Martinsicuro: episodio nel corso del quale i tre rapinatori, minacciando le cassiere rispettivamente con una pistola e con due coltelli, nonché strattonando il direttore dell'esercizio commerciale, si erano impossessati a fine di profitto di circa 2.760 euro.

Rilevava la Corte distrettuale come la colpevolezza del Romano fosse stata provata da una serie di prove dirette e indirette offerte dalla c:arte processuali: in particolare, le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], giudicate soggettivamente credibili, che non solo aveva riconosciuto nel Romano, persona che con lei aveva convissuto in casa per un certo periodo, uno dei tre autori della rapina con il volto travisato, ma aveva anche ricordato come il suo fidanzato [OSCURATO:PERSONA] avesse organizzato altre analoghe rapine sempre con il Romano; il ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di una felpa analoga, per foggia e colore, a quella indossata dal rapinatore con la pistola, nei quale la Sonzogni aveva riconosciuto il prevenuto; nonché la disponibilità da parte del Romano e del [OSCURATO:PERSONA] di una vettura di modello e colore uguali a quella usata dagli autori di altra analoga rapina commessa appena quattro mesi prima a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Romano, c:on atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, omettendo di considerare la deposizione della teste Castelletti, una delle due cassiere, che aveva riferito che il rapinatore che l'aveva minacciata con la pistola indossava un giubbotto beige, così smentendo la teste di ac:cusa Sonzogni che aveva sostenuto che il rapinatore impugnante la pistola, nel quale ella aveva riconosciuto il Romano, era dei tre quello che indossava una felpa con cappuccio di colore 'rosso ruggine'; ed ancora, trascurando che i dati dei tabulati telefonici acquisiti nell'ambito di altro procedimento penale, avente ad oggetto le indagini di una diversa rapina, avevano comprovato che la teste Sonzogni si trovava a Pescara e non a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto quando, secondo la sua deposizione, avrebbe visto il Romano e altro soggetto nel mentre si stavano preparando per commettere quel reato, il che aveva confermato la inattendibilità della testimone. 2 TL

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il motivo dedotto in termini di vizi di motivazione è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

2.1. Per ciò che concerne il denunciato travisamento della prova per omissione, per avere i giudici di merito mancato di valutare la deposizione della teste Castelletti che, con la descrizione dell'abbigliamento indossato da uno dei tre rapinatori, avrebbe smentito l'attendibilità della teste di accusa Sonzogni, sarebbe oggi sufficiente rilevare che tale questione è stata posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza dottata dal giudice di rinvio.

A ciò si aggiunga che tanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo quanto la Corte di appello avevano evidenziato nelle motivazioni delle loro rispettive sentenze come la circostanza che il rapinatore che, nel corso della rapina oggetto di addebito nel presente procedimento, aveva minacciato le persone offese con una pistola, era dei tre rapinatori quello che indossava una felpa di colore rosso ruggine ovvero 'rosso amaranto' - capo di abbigliamento analogo a quello poi rinvenuto nell'abitazione dell'odierno ricorrente - fosse risultata accertata direttamente dal personale della polizia giudiziaria che aveva visionato le immagini della registrazione effettuata da una telecamera posta all'interno di supermercato (v. pag. 4 sent. primo grado; pag. 3 sent. di secondo grado).

E', dunque, elemento di prova del tutto ininfluente ai fini della decisione, il fatto che una delle due cassiere vittime del reato avesse asserito, evidentemente per errore, che il rapinatore con la pistola indossava un giubbotto di colore differente.

Anche sotto questo aspetto, dunque, la censura difensiva non supera il preliminare esame di ammissibilità, dato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inamnnissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando quegli atti non abbiano alcun carattere di decisività (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

2.2. Quanto alla denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata - nella parte in cui, ai fini della verifica della attendibilità delle dichiarazioni del principale teste di accusa, la difesa ha lamentato l'errata valutazione della circostanza relativa alla località nella quale la predetta testimone si trovava quando la stessa aveva assistito ai preparativi del [OSCURATO:PERSONA] e del Romano per la commissione della diversa rapina commessa a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto - va rilevato come la censura difensiva appare inammissibile perché esclusivamente finalizzata a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali: operazione che non è consentita in sede di legittimità laddove, come nel caso di specie è accaduto, la motivazione della sentenza gravata risulti immune da vizi di manifesta illogicità.

Ed infatti, la Corte di appello di Perugia aveva esaminato la specifica questione osservando, con un percorso argomentativo congruo, nel quale non è riconoscibile alcuna palese illogicità, come la Sonzogni, nel descrivere i dettagli della relazione di convivenza che aveva avuto con il [OSCURATO:PERSONA], avesse riferito di aver vissuto con lo stesso sia a Grottammare che a Pescara; e come la stessa, nel raccontare di aver assistito a quei preparativi, non avesse affatto precisato in quale località si trovava quando aveva visto il [OSCURATO:PERSONA] e il Romano partire in direzione di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, dove poi avrebbero commesso una rapina in altro supermercato (v. pag. 7 sent. impugn.).

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia - decidendo a seguito di rinvio dalla Cassazione, che il 29 ottobre 2019 aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello dell'Aquila con la quale l'imputato era stato mandato assolto dal reato ascrittogli - riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena principale e revocando o sostituendo le pene accessorie, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 4 dicembre 2018 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, g all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., per avere, il 5 febbraio 2018, concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con un terzo soggetto rimasto non identificato nella consumazione di una rapina aggravata dall'uso di armi e dal travisamento del volto, consumato ai danni del supermercato Conad di Martinsicuro: episodio nel corso del quale i tre rapinatori, minacciando le cassiere rispettivamente con una pistola e con due coltelli, nonché strattonando il direttore dell'esercizio commerciale, si erano impossessati a fine di profitto di circa 2.760 euro. Rilevava la Corte distrettuale come la colpevolezza del Romano fosse stata provata da una serie di prove dirette e indirette offerte dalla c:arte processuali: in particolare, le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], giudicate soggettivamente credibili, che non solo aveva riconosciuto nel Romano, persona che con lei aveva convissuto in casa per un certo periodo, uno dei tre autori della rapina con il volto travisato, ma aveva anche ricordato come il suo fidanzato [OSCURATO:PERSONA] avesse organizzato altre analoghe rapine sempre con il Romano; il ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di una felpa analoga, per foggia e colore, a quella indossata dal rapinatore con la pistola, nei quale la Sonzogni aveva riconosciuto il prevenuto; nonché la disponibilità da parte del Romano e del [OSCURATO:PERSONA] di una vettura di modello e colore uguali a quella usata dagli autori di altra analoga rapina commessa appena quattro mesi prima a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Romano, c:on atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, omettendo di considerare la deposizione della teste Castelletti, una delle due cassiere, che aveva riferito che il rapinatore che l'aveva minacciata con la pistola indossava un giubbotto beige, così smentendo la teste di ac:cusa Sonzogni che aveva sostenuto che il rapinatore impugnante la pistola, nel quale ella aveva riconosciuto il Romano, era dei tre quello che indossava una felpa con cappuccio di colore 'rosso ruggine'; ed ancora, trascurando che i dati dei tabulati telefonici acquisiti nell'ambito di altro procedimento penale, avente ad oggetto le indagini di una diversa rapina, avevano comprovato che la teste Sonzogni si trovava a Pescara e non a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto quando, secondo la sua deposizione, avrebbe visto il Romano e altro soggetto nel mentre si stavano preparando per commettere quel reato, il che aveva confermato la inattendibilità della testimone. 2 TL 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto in termini di vizi di motivazione è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. Per ciò che concerne il denunciato travisamento della prova per omissione, per avere i giudici di merito mancato di valutare la deposizione della teste Castelletti che, con la descrizione dell'abbigliamento indossato da uno dei tre rapinatori, avrebbe smentito l'attendibilità della teste di accusa Sonzogni, sarebbe oggi sufficiente rilevare che tale questione è stata posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza dottata dal giudice di rinvio. A ciò si aggiunga che tanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo quanto la Corte di appello avevano evidenziato nelle motivazioni delle loro rispettive sentenze come la circostanza che il rapinatore che, nel corso della rapina oggetto di addebito nel presente procedimento, aveva minacciato le persone offese con una pistola, era dei tre rapinatori quello che indossava una felpa di colore rosso ruggine ovvero 'rosso amaranto' - capo di abbigliamento analogo a quello poi rinvenuto nell'abitazione dell'odierno ricorrente - fosse risultata accertata direttamente dal personale della polizia giudiziaria che aveva visionato le immagini della registrazione effettuata da una telecamera posta all'interno di supermercato (v. pag. 4 sent. primo grado; pag. 3 sent. di secondo grado). E', dunque, elemento di prova del tutto ininfluente ai fini della decisione, il fatto che una delle due cassiere vittime del reato avesse asserito, evidentemente per errore, che il rapinatore con la pistola indossava un giubbotto di colore differente. Anche sotto questo aspetto, dunque, la censura difensiva non supera il preliminare esame di ammissibilità, dato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inamnnissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando quegli atti non abbiano alcun carattere di decisività (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). 2.2. Quanto alla denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata - nella parte in cui, ai fini della verifica della attendibilità delle dichiarazioni del principale teste di accusa, la difesa ha lamentato l'errata valutazione della circostanza relativa alla località nella quale la predetta testimone si trovava quando la stessa aveva assistito ai preparativi del [OSCURATO:PERSONA] e del Romano per la commissione della diversa rapina commessa a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto - va rilevato come la censura difensiva appare inammissibile perché esclusivamente finalizzata a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali: operazione che non è consentita in sede di legittimità laddove, come nel caso di specie è accaduto, la motivazione della sentenza gravata risulti immune da vizi di manifesta illogicità. Ed infatti, la Corte di appello di Perugia aveva esaminato la specifica questione osservando, con un percorso argomentativo congruo, nel quale non è riconoscibile alcuna palese illogicità, come la Sonzogni, nel descrivere i dettagli della relazione di convivenza che aveva avuto con il [OSCURATO:PERSONA], avesse riferito di aver vissuto con lo stesso sia a Grottammare che a Pescara; e come la stessa, nel raccontare di aver assistito a quei preparativi, non avesse affatto precisato in quale località si trovava quando aveva visto il [OSCURATO:PERSONA] e il Romano partire in direzione di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, dove poi avrebbero commesso una rapina in altro supermercato (v. pag. 7 sent. impugn.). 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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