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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06837/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -5;57z,/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, Quanto al primo motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, chiedendo un apprezzamento in fatto non consentito in sede di legittimità.

Quanto al secondo e al terzo motivo, contrariamente a quanto genericamente sostenuto nel ricorso, la Corte di Appello ha motivato diffusamente e congruamente sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge; la deduzione di essere la motivazione al riguardo del tutto mancante o, comunque, illogica è perciò manifestamente infondata.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro cessuaIi e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma il embre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -5;57z,/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, Quanto al primo motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, chiedendo un apprezzamento in fatto non consentito in sede di legittimità. Quanto al secondo e al terzo motivo, contrariamente a quanto genericamente sostenuto nel ricorso, la Corte di Appello ha motivato diffusamente e congruamente sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge; la deduzione di essere la motivazione al riguardo del tutto mancante o, comunque, illogica è perciò manifestamente infondata. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro cessuaIi e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il embre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore il P
Sentenza Cassazione n. 06837/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris