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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10563/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 15022 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 23 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7073 / 17 /201 9 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 0 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il 20 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] impugnò vittoriosamente, innanzi alla C.T.P. di Caserta, il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell’Irap corrisposta per il quinquennio 2006-2010.

Ad avviso del contribuente l’imposta non era dovuta, in quanto, nel periodo in oggetto, egli aveva svolto la propria attività professionale di liquidatore assicurativo in difetto del requisito della stabile organizzazione.

La C.T.R. della Campania, adìta con gravame dell’Amministrazione, riformò la sentenza, rilevando che il contribuente non aveva esperito il necessario tentativo di mediazione.

2. Con nuovo ricorso del 19 maggio 2017, il Siciliano impugnò nuovamente il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria innanzi alla C.T.P. di Caserta; quest’ultima, accogliendo la corrispondente eccezione dell’Agenzia delle entrate, respinse il ricorso , ritenendo che sulla questione si fosse formato il giudicato per effetto della mancata impugnazione della precedente sentenza d’appello.

Tale ultima decisione, appellata dal contribuente sul rilievo del fatto che una sentenza c he si limita a statuire su profili processuali non è idonea a formare il giudicato sulla pretesa erariale, fu confermata dalla C.T.R. della Campania.I giudici regionali ritennero irrilevante la questione inerente al giudicato, osservando che la domanda di rimborso era comunque intervenuta dopo che era già decorso il termine di sessanta giorni dal formarsi del silenzio-rifiuto, previsto a pena di decadenza.

Rilevarono poi che, in ogni caso, il contribuente aveva successivamente presentato all’Ufficio un’istanza di revoca in autotutela della determinazione erariale , e che ciò comportava una tacita rinunzia al gravame, significando un’ acquiescenza alla decisione impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugna to la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Rileva, in proposito, che il termine di sessanta giorni, indicato dalla sentenza d’appello , è previsto a pena di decadenza per l’impugnazione del provvedimento di diniego, mentre il ricorso avverso il silenzio-rifiuto può essere proposto fino aquando il diritto alla restituzione non si èprescritto.

2. Con il secondo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta che la C.T.R. non avrebbe preso in considerazione il fatto che, nella sp ecie, era maturato il silenzio-rifiuto, come evincibile dalla circostanza che essa aveva applicato la disciplina relativa al provvedimento di diniego.

3. Il terzo mezzo, infine, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 cod.proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ.Il ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbe affetta da ultrapetizione, perché la C.T.R. ha attribuito rilievo a una causa di inammissibilità della domanda mai dedotta dall’Amministrazione, e sulla insussistenza della quale, pertanto, doveva ritenersi formato il giudicato.

4. Occorre preliminarmente rilevare che l’Agenzia delle entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che il contribuente non ha formulato motivi di impugnazione con riferimento all’affermata carenza di interesse da parte sua, per aver egli tacitamente rinunziato all’appello mediante la formulazione di un’istanza di revoca in autotutela.

L’eccezione è fondata.

In disparte, infatti, ogni considerazione sul merito di tale statuizione, non può disconoscersi il fatto che la stessa abbi a costituito un’autonoma ratio della decisione impugnata.

A tale riguardo, va osservato che l’argomen to della tacita rinunzia si pone un piano logico e giuridico ben distinto dal tema della decadenza, esso pure posto a fondamento della sentenza impugnata e fatto oggetto dei mezzi di impugnazione articolati in questa sede dal contribuente.

Quest’ultimo, pertanto, era tenuto a una specifica confutazione di tale argomento, onde impedire il formarsi del giudicato sul punto.

5. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento di un importo pari a quello corrisposto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.150,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 15022 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 23 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7073 / 17 /201 9 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 0 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 20 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] impugnò vittoriosamente, innanzi alla C.T.P. di Caserta, il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell’Irap corrisposta per il quinquennio 2006-2010. Ad avviso del contribuente l’imposta non era dovuta, in quanto, nel periodo in oggetto, egli aveva svolto la propria attività professionale di liquidatore assicurativo in difetto del requisito della stabile organizzazione. La C.T.R. della Campania, adìta con gravame dell’Amministrazione, riformò la sentenza, rilevando che il contribuente non aveva esperito il necessario tentativo di mediazione. 2. Con nuovo ricorso del 19 maggio 2017, il Siciliano impugnò nuovamente il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria innanzi alla C.T.P. di Caserta; quest’ultima, accogliendo la corrispondente eccezione dell’Agenzia delle entrate, respinse il ricorso , ritenendo che sulla questione si fosse formato il giudicato per effetto della mancata impugnazione della precedente sentenza d’appello. Tale ultima decisione, appellata dal contribuente sul rilievo del fatto che una sentenza c he si limita a statuire su profili processuali non è idonea a formare il giudicato sulla pretesa erariale, fu confermata dalla C.T.R. della Campania.I giudici regionali ritennero irrilevante la questione inerente al giudicato, osservando che la domanda di rimborso era comunque intervenuta dopo che era già decorso il termine di sessanta giorni dal formarsi del silenzio-rifiuto, previsto a pena di decadenza. Rilevarono poi che, in ogni caso, il contribuente aveva successivamente presentato all’Ufficio un’istanza di revoca in autotutela della determinazione erariale , e che ciò comportava una tacita rinunzia al gravame, significando un’ acquiescenza alla decisione impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugna to la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Rileva, in proposito, che il termine di sessanta giorni, indicato dalla sentenza d’appello , è previsto a pena di decadenza per l’impugnazione del provvedimento di diniego, mentre il ricorso avverso il silenzio-rifiuto può essere proposto fino aquando il diritto alla restituzione non si èprescritto. 2. Con il secondo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta che la C.T.R. non avrebbe preso in considerazione il fatto che, nella sp ecie, era maturato il silenzio-rifiuto, come evincibile dalla circostanza che essa aveva applicato la disciplina relativa al provvedimento di diniego. 3. Il terzo mezzo, infine, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 cod.proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ.Il ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbe affetta da ultrapetizione, perché la C.T.R. ha attribuito rilievo a una causa di inammissibilità della domanda mai dedotta dall’Amministrazione, e sulla insussistenza della quale, pertanto, doveva ritenersi formato il giudicato. 4. Occorre preliminarmente rilevare che l’Agenzia delle entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che il contribuente non ha formulato motivi di impugnazione con riferimento all’affermata carenza di interesse da parte sua, per aver egli tacitamente rinunziato all’appello mediante la formulazione di un’istanza di revoca in autotutela. L’eccezione è fondata. In disparte, infatti, ogni considerazione sul merito di tale statuizione, non può disconoscersi il fatto che la stessa abbi a costituito un’autonoma ratio della decisione impugnata. A tale riguardo, va osservato che l’argomen to della tacita rinunzia si pone un piano logico e giuridico ben distinto dal tema della decadenza, esso pure posto a fondamento della sentenza impugnata e fatto oggetto dei mezzi di impugnazione articolati in questa sede dal contribuente. Quest’ultimo, pertanto, era tenuto a una specifica confutazione di tale argomento, onde impedire il formarsi del giudicato sul punto. 5. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento di un importo pari a quello corrisposto a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.150,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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