CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, 'inammissibilità del ricorso., udito il difensore: -t'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2018, la Corte di assise di Napoli dichiarò [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio volontario aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con almeno altre quattro persone ed - esclusa l'aggravante di cui all'art. 577 n. 4, cod. pen. e la recidiva, nonché concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. - lo condannò alla pena principale di anni ventuno di reclusione e a quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena; con lo stesso provvedimento la Corte di assise applicò nei confronti dell'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni e ordinò l'allontanamento dello stesso dal territorio italiano all'esito dell'espiazione della pena. 2. Avverso tale sentenza propose appello il difensore dell'imputato chiedendo: - in via principale, l'assoluzione del Rostas, quanto meno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto; -in via subordinata, di qualificare diversamente il fatto, riconducendo la fattispecie concreta alla norma di cui all'art. 584 cod. pen.; - in via ulteriormente gradata, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 116 cod. pen., l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. In via istruttoria, inoltre, la difesa chiese l'assunzione di alcuni testimoni. 3. Con sentenza 26 febbraio 2020, la Corte di assise di appello di Napoli confermò la sentenza di primo grado e dichiarò - ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. pen. - l'imputato sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena. 4. Ricorre per cassazione il difensore del Rostas deducendo i seguenti motivi. 4.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione o per travisamento della prova in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., per omessa assunzione di una prova decisiva o comunque mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle richieste avanzate ex art. 603 cod. proc. pen., oggetto dell'ordinanza emessa in data 10 ottobre 2020 dalla Corte di assise di appello; violazione dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 213, commi 1 e 3 cod. proc. pen.". Il ricorrente, dopo avere premesso che il nucleo fondamentale alla base della sentenza di condanna impugnata è rappresentato dalle dichiarazioni testimoniali dei parenti della vittima, sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a valutare l'attendibilità delle suddette persone, che non avrebbero rispettato i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nella materia, che non avrebbero vagliato la credibilità dei testimoni in rapporto alle ulteriori prove emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, inoltre, che non avrebbero dato compiuta spiegazione delle falsità emerse in relazione ad aspetti non marginali della vicenda. E ancora, sempre secondo il ricorrente, detti giudici avrebbero errato a non disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ammettendo le testimonianze richieste dal difensore nell'atto di appello (e in particolare quella di [OSCURATO:PERSONA]) e dallo stesso Procuratore generale, atteso che tali testimonianze avrebbero fornito loro i corretti parametri di riferimento per saggiare la tenuta delle fonti dichiarative. Dopo tali censure, il ricorrente ricostruisce in punto di fatto la vicenda processuale e sostiene che "incrociando le dichiarazioni rese dai testi e la concitata sequenza degli accadimenti successivi all'evento, emerge come i testi, tutti appartenenti alla medesima famiglia (Calarasi) modifichino sostanzialmente le proprie dichiarazioni prima e dopo l'individuazione del Rostas alle 5.20 alla stazione di Napoli - [OSCURATO:PERSONA] in quanto è soltanto dopo questo momento che i testi, che fino a quel momento non hanno mai indicato alla p.g. procedente il nominativo dell'imputato, lo individuano come uno dei responsabili dell'evento". Il difensore sostiene, a tal fine, che è stata superata in maniera contraddittoria l'evidente discrasia esistente sia nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che del di lei figlio Elvis in ordine all'individuazione del Rostas tra i soggetti che si sarebbero resi responsabili del pestaggio della vittima; e assume che tali discordanze, indicate dalla difesa, sarebbero idonee a fornire la spiegazione dei motivi di convergenza, solo in un secondo momento, dei testimoni in ordine all'individuazione dell'imputato. Il ricorrente afferma, poi, che le modalità attraverso le quali gli inquirenti erano pervenuti all'individuazione del Rostas porrebbero in dubbio la stessa legittimità degli atti; e sottolinea che in nessun verbale, neppure in quello relativo a [OSCURATO:PERSONA], era "stata riportata l'indicazione di avere precedentemente riconosciuto in foto l'imputato", anche se nella sentenza impugnata era stata indicato che proprio il suddetto testimone era giunto dai carabinieri con una fotografia dell'imputato. Sarebbe, inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, incredibile che i testimoni non avessero avuto la possibilità di confrontarsi tra loro. Continua il ricorrente affermando che per le ragioni su esposte aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento per procedere all'escussione del testimone [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che il diniego della Corte di assise di appello costituisce violazione dell'art. 606, comma 1, lettere d) ed e), cod. proc. pen. Il ricorrente afferma, altresì, che le omissioni e contraddizioni nella valutazione della credibilità dei testimoni sarebbero evidenziate anche dall'analisi dei reperti sequestrati e dal mancato coordinamento delle dichiarazioni rese dai suddetti testimoni con i dati scientifici acquisiti; e sostiene che tali omissioni e contraddizioni sono rilevabili dai seguenti elementi: - la vicenda narrata dai testimoni appartenenti al gruppo della vittima contrasterebbe con la circostanza che sarebbero state rilevate tracce ematiche appartenenti a tre diverse persone; - il sangue del Rostas sarebbe stato rinvenuto su uno spuntone (reperto m), compatibile con la descrizione contenuta nella sentenza autoptica, e non su un coltello, come affermato dai testimoni; - nessuno dei testimoni del gruppo appartenente alla vittima aveva riferito di colpi inferti ai danni della loro fazione dal gruppo avverso che aveva assalito il Memet; così che la sentenza impugnata, al fine di affermare l'attendibilità dei testimoni suddetti, avrebbe reso una motivazione manifestamente illogica affermando che "il coltello e gli altri oggetti recanti tracce di sangue potrebbero essere stati preesistenti al fatto" e sostenendo, altresì, che "ai fini della ricostruzione della scena del delitto fosse indifferente che tra gli oggetti repertati vi fosse proprio il coltello di grosse dimensioni con la lama intrisa di sangue non della vittima". Per tali ragioni, sempre secondo la tesi difensiva, sarebbe stato del tutto contraddittorio ritenere non necessari gli ulteriori accertamenti richiesti con l'istanza di riapertura dell'istruzione dibattimentale, volti a meglio verificare i dati acquisiti dalle forze dell'ordine. Il ricorrente assume, poi, che minerebbe la credibilità dei testimoni anche "la questione relativa all'esplosione dei colpi di pistola, atteso che costoro avrebbero fornito "sul punto ben quattro versioni dei fatti differenti non concordando non tanto e non solo in ordine alla percezione degli spari e del momento degli stessi, quanto sul soggetto che avrebbe utilizzato l'arma", giacché mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che a sparare era uno degli aggressori, il di lei figlio Elvis aveva affermato di essere stato proprio lui a esplodere il colpo di pistola. E la credibilità della Jonescu, secondo la difesa, sarebbe minata anche dalla circostanza che la testimone aveva negato che il Memet avesse bevuto, mentre la consulenza tossicologica aveva accertato che il livello di alcol nel sangue della vittima era altissimo (gr. 2,36/1). Erroneo sarebbe, dunque, il giudizio della Corte di assise di appello che aveva ricondotto tutte i suddetti elementi a mere discrasie, inidonee a minare la credibilità dei testimoni. Da ultimo, il ricorrente assume che i giudici del secondo grado avrebbero omesso di valutare le prove a discarico presenti nel processo e che, in particolare, avrebbero reso una motivazione manifestamente illogica in ordine alla censura difensiva secondo cui l'innocenza dell'imputato sarebbe provata dalla circostanza che i membri del gruppo avverso alla vittima si erano dati alla fuga, mentre il Rostas si era trattenuto sul luogo dell'omicidio per ben cinque ore dopo la commissione del delitto. 4.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 584 cod. pen. nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lettere d) ed e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato". Nella prima parte del presente motivo di impugnazione, il ricorrente afferma che i giudici del merito avrebbero errato a ritenere che, nel caso concreto, non si fosse verificata una rissa tra due gruppi contrapposti, e che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui uno dei due gruppi si sarebbe limitato a difendersi, contrasta con le risultanze processuali. Nella seconda parte del motivo, invece, il ricorrente sostiene che i detti giudici avrebbero errato a qualificare l'omicidio del Memet come volontario piuttosto che come omicidio preterintenzionale; secondo la tesi difensiva, infatti, gli elementi di prova accertati manifesterebbero l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato punito dall'art. 575 cod. pen. e dimostrerebbero, invece, che la volontà dell'agente era diretta solo a percuotere o a ferire la vittima. 4.3 "Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 116 cod. pen., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lettere d) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla circostanza che l'imputato avesse colpito alla testa il Memet ed avesse previsto la possibilità che quest'ultimo potesse essere ucciso". Ad avviso del ricorrente, sarebbero erronee e in contrasto con le risultanze processuali le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui il Rostas avrebbe "colpito la vittima con un colpo alla testa" e secondo cui, inoltre, "l'imputato, nel momento in cui si è unito ad altre persone armate di mazze e coltelli, sicuramente aveva, in concreto previsto che la vittima avrebbe potuto perdere la vita"; e sarebbe del pari erroneo non avere considerato che, in base alla personalità del Rostas, alla sua giovane età, al grado e alle modalità di partecipazione avvenuta solo nella seconda fase di produzione dell'evento, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina prevista dall'art.116 cod. pen. 4.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e), 5 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti". Il ricorrente sostiene, infine, che la motivazione con cui i giudici della Corte di assise di appello di Napoli hanno confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate sarebbe manifestamente illogica, soprattutto perché non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che il Rostas, dopo l'arresto, aveva offerto un concreto contributo alle indagini al fine di assicurare altri responsabili alla giustizia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa del Rostas ha sostenuto anzitutto che la sentenza impugnata sarebbe affetta da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità dei testimoni assunti, sulle cui dichiarazioni si è fondata la condanna dell'imputato. Ciò posto, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che i giudici della Corte di assise di appello di Napoli hanno valutato l'attendibilità dei testimoni assunti nel corso del procedimento rispondendo a tutte le eccezioni difensive - relative al contrasto tra le prove scientifiche e le dichiarazioni da costoro rese e alla pretesa contraddittorietà e falsità di queste ultime - con una puntuale motivazione, che per ovvi motivi non è il caso di riportare in questa sede: sembra, infatti, sufficiente al Collegio far rilevare che gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata non sono manifestamente illogici e sottolineare che, anzi, i suddetti giudici si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, che resiste perciò alle censure del ricorrente sul punto.Nel motivo in esame è stata, poi, censurata la decisione di non disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere in formale esame i testimoni colonnello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medico legale. Ma anche tale censura è totalmente destituita di fondamento. E infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale perché in tale grado di giudizio deve presumersi che l'indagine istruttoria sia ormai completa. Pertanto non basta la ipotetica attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la richiesta rinnovazione, occorrendo invece che il giudice ritenga di non potere decidere allo stato degli atti. Ne deriva che detta rinnovazione del dibattimento costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice dell'impugnazione, il cui giudizio al riguardo è sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato" (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv 266820). Ebbene, nella specie, i giudici della Corte di assise di appello di Napoli hanno chiarito, con argomenti logico - giuridici corretti, le ragioni per cui hanno ritenuto di non dovere disporre la chiesta rinnovazione del dibattimento. Essi hanno, infatti, riferito che l'escussione del tenente colonnello [OSCURATO:PERSONA] e del medico legale [OSCURATO:PERSONA] era superflua per le ragioni indicate sia nell'ordinanza letta in udienza il 29 gennaio 2020, sia per quelle indicate ai punti BIe B II della sentenza impugnata, ove sono esposti con argomentazioni logiche - che sempre per ovvi motivi non è il caso di riportare integralmente in questa sede - le ragioni per cui era ben possibile decidere allo stato degli atti; e hanno chiarito anche che l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri verbalizzanti era assolutamente superflua, tenuto conto della legittimità delle ricognizioni, che erano state svolte nel pieno rispetto delle formalità. E le suddette motivazioni, - per quanto prima indicato - resistono alle censure dei ricorrenti sul punto. Infine, nella restante parte del motivo di ricorso in esame, il difensore del Rostas non fa che reiterare le doglianze mosse con i motivi di appello, alle quali i giudici del secondo grado hanno dato risposta non manifestamente illogica; è pur vero che il ricorrente ha criticato le argomentazioni utilizzate nella sentenza impugnata, ma tali critiche tendono alla ricostruzione del fatto sulla base di un diverso apprezzamento degli elementi di prova utilizzati dai giudici del merito, senza riuscire a evidenziare i profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento; e da ciò consegue l'inammissibilità anche della suddetta censura. Né, infine, risulta di alcun giovamento alla tesi difensiva la circostanza che il ricorrente abbia prospettato, nel suddetto motivo di ricorso, una diversa ricostruzione della vicenda.E in vero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, [OSCURATO:PERSONA]). Da quanto su riferito discende l'inammissibilità del presente motivo di ricorso. 2. Ma è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'imputato sostiene che i giudici della Corte di assise di appello di Napoli avrebbero errato a qualificare l'omicidio del Memet come volontario piuttosto che come omicidio preterintenzionale. Per il vero, nella prima parte della suddetta censura, il ricorrente sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a ritenere che nel caso concreto non si fosse verificata una rissa tra due gruppi contrapposti; e però il Collegio rileva che detti giudici hanno accertato, con argomenti logici (cfr. punto 8 lettera a della sentenza impugnata) che le persone appartenenti al gruppo della vittima si erano solo difese e che conseguentemente non sussisteva nella specie il delitto di cui all'articolo 588 cod. pen.; e ciò in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi" (Sez. 1, Sentenza n. 1476 dell'Il dicembre 2007, depositata I'll gennaio 2008, Rv. 238766 - 01). Quanto alla censura relativa alla sussistenza dell'omicidio preterintenzionale e non di quello volontario, il Collegio osserva che - sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - si configura il più grave delitto previsto dall'art. 575 cod. pen. e non quello di cui all'art. 584 dello stesso codice, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (cfr. da ultimo: Sez. 5, Sentenza n. 11946 del 9 gennaio 2020, Rv. 278932 - 01). Ebbene, i giudici della Corte di assise di appello di Napoli si sono attenuti al su indicato principio giurisprudenziale avendo accertato che "le numerose ferite inferte, le armi da punta e da taglio e le mazze utilizzate, la ferocia dei colpi diretti in parti vitali del corpo, la durata dell'aggressione che non si fermava neanche quando la vittima era caduta a terra, inducono a ritenere la sussistenza di una diretta volontà omicidiaria"; e come appare evidente, si tratta di una motivazione del tutto logica e in armonia con il dictum dei giudici della legittimità. 3. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa del Rostas lamenta la mancata applicazione della disciplina prevista dall'art. 116 cod. pen. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. Ciò posto, il Collegio osserva che i giudici del merito hanno evidenziato che nel caso in esame v'era stata da parte dell'imputato una vera e propria volontà di uccidere, comprovata dal fatto che il Rostas colpiva la vittima con un colpo alla testa; e che in ogni caso appare evidente che l'imputato, unendosi ad altre persone armate di mazze e di coltelli e aggredendo con costoro il Memet, aveva in concreto previsto che questi potesse perdere la vita (cfr. punto 8, lettera c della sentenza impugnata). Dunque, pure con riferimento a tale doglianza la risposta dei giudici del secondo grado appare del tutto logica e conforme ai principi di diritto espressi nella materia dalla Corte di cassazione. 4. Anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti, è inammissibile. E infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, "in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata" (Sez. 6, Sentenza n. 6866 del 25 novembre 2009, depositata il 19 febbraio 2010, Rv. 246134 - 1). Ebbene, nel caso concreto i giudici della Corte di assise di appello di Napoli hanno testualmente osservato che "l'imputato, lungi dall'aver svolto un ruolo marginale nella dinamica dei fatti, è stato uno dei principali agenti, poiché anche se non ha sferrato le micidiali pugnalate di cui si è fatto cenno, ha comunque colpito la vittima alla testa con un mazza"; e hanno aggiunto che "l'intera dinamica del fatto, particolarmente grave per il numero delle persone coinvolte e la ferocia dell'aggressione, nonché la specifica condotta dell'imputato sopra descritta sono ostative a esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche concesse in primo grado in misura equivalente". Ora tale motivazione è del tutto priva di vizi logici ed è sicuramente idonea giustificare la decisione dei giudici del merito. Del resto, vale anche osservare che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche ha natura del tutto diversa dalla valutazione finalizzata al giudizio di comparazione, poiché quest'ultimo giudizio è diretto alla determinazione della concreta entità del reato ed all'adeguamento della pena al fatto ed alla personalità del colpevole; e che pertanto, non sussiste contraddittorietà di motivazione allorché il giudice di merito, valutata una serie di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche, pervenga, sempre in considerazione degli stessi elementi, ad un giudizio di semplice equivalenza e non di prevalenza con la circostanza aggravante. 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost. n. 186 del 2000) - anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragio