CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14519/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harespinto l ’ istanza di aff idamento in prova al servizio sociale avanzata daXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena espianda pari ad anni uno, mesi uno, e giornidieci di reclusione ed anni uno, mesi due di arresto. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il condannato nondisponeva di un lavoro stabile e che i reati oggetto di condanna evidenziavano un’indoleparticolarmente violenta, verosimilmente connessa all’abuso di sostanze alcoliche; quantoa tale ultimo profilo, pur avendo l’interessato riferito di averne interrotto il consumo, ilTribunale ha osservato come non vi fosse alcun elemento certo a conferma, non risultandoche egli avesse mai seguito programmi comportanti l’esecuzione periodica di analisi. Haquindi concluso che, alla luce della valutazione complessiva delle condizioni personali esociali del condannato, la misura alternativa richiesta non appariva idonea a contribuire allasua rieducazione né ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.2. XXXXXXXXXXXXX propone, tramite il proprio difensore, ricorso percassazione, con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen., nonché vizio dimotivazione, per omessa ed apparente valutazione degli atti processuali. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’assenza di un lavoro costituisse unacondizione ostativa assoluta alla concessione del beneficio richiesto, in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità sul punto; peraltro, non risulta adeguatamente valutato che ilcondannato è titolare di un’impresa edile, si è offerto di svolgere attività di volontariato, haun figlio minore e dispone di un’abitazione. Del tutto pretermessi risultano, inoltre, gliulteriori indici positivi desumibili dalla relazione UEPE, che aveva attestato una buonarevisione critica del passato da parte del condannato e l’assenza di carichi pendenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carceredell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una formadell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, allaluce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza,sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esitodella misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997).In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corteè uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, nonpossono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiutouna completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultatidell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almenoavviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino,Rv. 203154 - 01).In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura ela gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire,unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), allependenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 -01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta edesauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenutasuccessivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questiessenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recuperosociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 dep. 2020, Pinelli, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 –01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fragli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza dinuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valorisocialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna,l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione(Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01).3. Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazionedell’ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta.Nel caso in esame, il diniego è stato ancorato, in via principale, a due profili: da unlato, la mancanza di un lavoro stabile; dall’altro, la ritenuta presenza di una indoleparticolarmente violenta, verosimilmente connessa all’abuso di sostanze alcoliche, rispettoalla quale il Tribunale ha reputato non suffragata da elementi certi l’affermata interruzionedel consumo, poiché non risultava la partecipazione a programmi con esecuzioneperiodica di analisi.Così motivando, tuttavia, l’ordinanza si pone in contrasto con i richiamati criteri digiudizio, poiché la prognosi sfavorevole è formulata in termini assertivi e senza un effettivoconfronto con gli elementi, anche di segno favorevole, emergenti dagli atti. In particolare, ilriferimento all’abuso di alcol è utilizzato come presupposto per esigere un “riscontro certo”dell’interruzione del consumo (mediante analisi periodiche o programmi analoghi),introducendo surrettiziamente un requisito non previsto dall’art. 47 ord. pen.; requisito che,peraltro, viene postulato senza indicare concreti elementi attuali dai quali desumere lapersistenza di una dipendenza o un rischio di ricadute, a fronte delle dichiarazionidell’interessato e delle risultanze della relazione U.E.P.E. Ulteriore indice della carenza motivazionale è dato dalla incompleta ricostruzionedei titoli esecutivi e dalla mancata valorizzazione del tempo trascorso dai fatti. Se, perquanto attiene alla contravvenzione, risulta dall’ordinanza che essa concerne una guida instato di ebbrezza, commessa il 17/11/2012, quanto ai delitti, invece, il provvedimento silimita a richiamare, in termini generali, che i reati oggetto di condanna rivelerebberoun’indole particolarmente violenta, verosimilmente connessa all’abuso di sostanzealcoliche, senza tuttavia dar conto, con specifico riferimento alla natura delle condotte ealla loro collocazione nel tempo, delle ragioni per le quali tali elementi dovrebbero tradursi,allo stato, in una prognosi negativa. In tale situazione, il Tribunale era comunque tenuto amisurarsi con il dato del tempo trascorso dalle condotte poste a base della condanna,valutandone l’incidenza sull’attualità della pericolosità e sul rischio di recidiva nel giudizioprognostico, profilo che non risulta adeguatamente apprezzato. A fronte dei rilievi posti a base del diniego, risultano inoltre non adeguatamenteconsiderati gli elementi favorevoli rappresentati nel ricorso e desumibili dagli atti: ilcondannato, libero sospeso, dispone di un’abitazione, è inserito in un nucleo familiare conun figlio minore, è titolare di un’impresa edile, si è dichiarato disponibile a svolgere attivitàdi volontariato, ha manifestato una buona revisione critica del passato ed è privo di carichipendenti, come attestato dalla relazione U.E.P.E.In tale quadro, la mancata attualità di un rapporto di lavoro “stabile” non potevaessere elevata a ragione assorbente del rigetto, poiché lo svolgimento di attività lavorativa,pur costituendo un importante canale di risocializzazione, non integra, se mancante, unacondizione ostativa alla concessione dell’affidamento in prova, dovendo essere apprezzatounitamente agli altri indicatori rilevanti nell’ottica del giudizio prognostico (Sez. 1, n. 26789del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv.214424; Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899).4. L’accertata carenza e incompletezza della motivazione impongono,pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianzadi Firenze per nuovo esame, che dovrà essere svolto alla luce dei principi sopra richiamatie previa complessiva valutazione degli elementi disponibili. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscuratinella riproduzione le generalità e i dati identificativi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diCosì è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.