CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Cori sentenza del 9 giugno 2021, la Corte di appello di Roma confermane :a sentenza del 19 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Civitavecchia aveva conidann.E.-ito .[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di rr•nIte„ :n quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n 309 nei 1990.. reato a lui contestato perché, provenendo dal Lagos, luiportave sostanza stupefacente di tipo cocaina occultata n'el doppiofondo del bagaglio, dal peso complessivo di circa kg 2,292, da cui erano ricavabili 8.796 dosi medie singole; fatto accertato in Fiumicino il 23 dicembre 2009. 2. Aversi3 la sentenza della Corte di appello capitolina, Adeyemi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo con cui la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 109 e 143 cod. proc. per., 6, comma 3 lett. a, della C.E.D.U., 14, comma 3 lett. a, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché degli art. 111 e 117 Cost., evidenziando che la pronuncia gravata è censurabile nella misura in cui è stata omessa ia traduzione degli atti processuali nella lingua conosciuta dall'imputato. Neile vicenda in esame, in effetti, Adeyemi non è stato assistito da un interprete nel giudizio di appeilo, né le sentenze di primo e secondo grado sono state tradotte in una lingua a lui comprensibile, per cui l'imputato è stato privato di una sua prerogativa volta ad assicurare il corretto esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Ccirte (cfr. Sez. 5.. n. 15056 dei 11/03/2019, Rv. 275103), secondo cui, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appelio in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa ci nullità deila stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.„ ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. Quanto alla sentenza di primo grado, invece, è stato chiarito (cfr. Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rv. 270327 e Sez. 3, n, 40616 del C5/06/2013, Rv. 256934) che spetta in via esclusiva all'imputato allogiotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. prod, peni, e ciò in ragione della stretta correlazione dell'obbligo di traduzione della sentenza suddetta con !a previsione dell'art. 571 cod. proc. pen., che attribuisce all'imputato i'autonom• potere di appellare la pronuncia a lui sfavorevole.Nella spec'e, è soio il difensore dell'imputato, e non quest'ultimo, che si duole della mancata traduzione della sentenza di primo grado, sicché l'eccezione di nullità deve essere disattesa, perché proposta da soggetto non legittimato. Quanto alla sentenza di appello, deve rilevarsi che la stessa non è affetta da alcun vizio e a mancata traduzione, adempimento materiale successivo ed "estraneo" aia formazione dell'atto processuale, non determina l'invalidità della stessa, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2C19. R.V. 277775 e Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Rv. 266444), secondo cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alioglotr_a non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione., ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dai momento :n cui ia motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di rnpugnazione dedotto sui punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione deli'eventuaie omissione e rimettere l'imputato in termini. 2. Alla luce di tali considerazioni analoghe, non vi è dunque spazio per l'accoglimento deiia doglianza difensiva, non essendo ravvisabile alcun profilo di nullità cleducibile in questa sede, per cui il ricorso proposto nell'interesse di ,Adeyerni deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. COS