CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava - in relazione alla pena residua di sei mesi e diciotto giorni di reclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per violazione della legge sugli stupefacenti, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare. A ragione della decisione il Tribunale poneva l'attuale irreperibilità del condannato e lo stato di fatiscenza e di abbandono dell'immobile indicato per l'esecuzione delle misure alternative. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale. L'avviso di fissazione dell'udienza camerale sarebbe stato notificato presso il difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza la previa effettuazione delle ricerche che, in tesi, avrebbero dovuto precedere l'attivazione della notificazione sostitutiva. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'adeguatezza dell'accertamento di polizia giudiziaria sulla cui base erano state ritenute la sua irreperibilità e l'inidoneità dell'abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772- 01; Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120-01), il mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio dichiarato, ovvero del domiciliatario in caso di elezione di domicilio, ancorché dovuto ad assenza solo temporanea dei destinatari della notificazione (e degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto in loro vece), si sostanzia in una situazione di inidoneità della dichiarazione o elezione, rendendo così legittima e doverosa la notificazione direttamente mediante consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (senza che sia necessaria alcuna ulteriore ricerca, e sia neppure consentito dare corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., o di cui all'art. 8 della legge n. 892 del 1982, ossia al deposito dell'atto presso la casa comunale o l'ufficio postale).Lamrabet è risultato irreperibile ai domicilio dichiarato, coincidente con la sua abitazione, al tempo della notificazione dell'avviso di fissazione di udienza. La circostanza era tale da abilitare, senza che si dovessero compiere altri adempimenti, la modalità di notificazione prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è articolato in punto di fatto e generico. Due furono gli accessi di polizia giudiziaria, che, nel loro complesso, adeguatamente comprovano l'irreperibilità del condannato e l'inidoneità del domicilio, privo finanche di energia elettrica. L'ordinanza impugnata, che recepisce l'esito dell'accertamento, è insindacabile in questa sede. Le confutazioni al riguardo, oltre che di puro merito, sono prive di specificità censoria, non indicando il condannato alcun diverso e concreto elemento che smentisca gli assunti. 3. Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle