CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 10719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27544-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] p er procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ANDREA MANZIper procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 2691/2019della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/3/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il tribunale di Venezia, in data 14/12/2015, ha accolto la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]., già in amministrazione straordinaria, ed Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 ha, per l’effetto, revocato, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., i pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, per la somma complessiva di €. 68.115,36, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora importa, dopo aver premesso, in fatto, che “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prestava a favore di … [OSCURATO:SOCIETA]. … servizi consistenti nell’organizzare le entrate e le uscite dai porti delle navi, che trasportavano i prodotti chimici, e nel curare le relative pratiche amministrative”, incaricando “terzi soggetti per il compimento di prestazioni varie”, come il rimorchio delle navi dentro e fuori i porti, l’ormeggio e l’ancoraggio delle stesse ed il pagamento delle varie tasse e spese portuali, e provvedendo “al loro pagamento”, del quale chiedeva poi il rimborso, ha rilevato, in diritto, che: - ai sensi dell ’ art. 2 della l. n. 135/1977, “ è raccomandatario marittimo chi”, “per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall’armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale”, “ svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidategli”; - tale previsione generale ricomprende qualunque attività gestoria purché relativa al trasporto marittimo e, dunque, anche l ’ attività compiuta dalla Marittima R avennate s.p.a. in favore della società poi fallitasul rilievo che “la prima agiva per conto della seconda, richiedendo i servizi del porto ed incaricando terze imprese”e che “nella gestione degli affari del Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 raccomandante, il raccomandatario può agire in nome e per conto del primo oppure solo per conto del primo ma in nome proprio”: nel caso in esame, tuttavia,“non risulta che … [OSCURATO:SOCIETA]. avesse conferito a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il potere di rappresentanza”, tanto più che, a norma dell’art. 289 c.nav., la procura conferita al raccomandatario con sottoscrizione autenticata del preponente dev’essere depositata presso l’ufficio del porto in cui il raccomandatario risiede, e che, di conseguenza, in mancanza di procura, “ la raccomandataria agiva per conto della raccomandante,ma in nome proprio”. 1.3. La corte, sulla base di quanto esposto, ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. potesse essere configurata, ai fini previsti dall’art. 70 l.fall., come un intermediario specializzato: mentre, infatti, l’intermediario “ si limita a compiere il pagamento, ricevendo il denaro dal debitore e trasferendolo al creditore”, la società convenuta, al contrario, concludeva contratti nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., organizzando le partenze e gli approdi delle navi, e, soprattutto, non essendo fornita del potere di rappresentanza del raccomandante, “pagava debiti propri” chiedendo poi, come previsto dall’art. 1720 c.c., “il rimborso delle spese e il compenso per l’attività gestoria compiuta”. 1.4. Le somme versate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sia per la parte relativa al compenso per l’attività gestoria, sia per la parte relativa ai rimborsi delle anticipazioni, costituiscono, pertanto, ha proseguito la corte d ’ appello , atti di pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguentemente assunte dalla stessa nei confronti della raccomandataria e, come tali, assoggettati alla revoca prevista dall’art. 67, comma 2°, l.fall., la quale, senza distinguere a seconda della causa del debito, trova Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 applicazione anche ai pagamenti estintivi delle obbligazioni pecuniariesorte a norma dell ’ art. 1720 c.c.. 1.5. Non è, per contro, emerso in giudizio, ha aggiuntola corte,che il denaro era stato, in realtà, versato per “ costituire una provvista” che poi la raccomandataria avrebbe impiegato per pagare il prezzo dei servizi contrattati nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA], posto che sono proprio i documenti contabili di [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare che non era stata questa la modalità di svolgimento del rapporto: “i conti esborsi”, infatti, “(che già nel nome indicano che le spese sono state sostenute) contengono l’elenco analitico dei servizi ottenuti per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. e del costo sostenuto(al centesimo)”. 1.6. Del resto, ha concluso la corte d’appello, se il denaro fosse stato versato a titolo di provvista, la raccomandataria avrebbe dovuto presentare una rendicontazione che desse atto della provvista precedentemente ottenuta e del suo impiego , laddove, invece, il conto esborsi non si presenta come una rendicontazione bensì come una fattura. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 23/9/2019, ha chiesto, per otto motiv i , la cassazione del la sentenza. 2.2. Ha resistito , con controricors o, il [OSCURATO:SOCIETA]il quale ha proposto, per due motivi, ricorso incidentale, cui la ricorrente principale ha, a sua volta, resistito con controricorso. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo, il secondo, il terzo, il quartoed il quinto motivo, la ricorrenteprincipale, lamentando, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 70 l.fall. , la violazione e la falsa applicazione dell’art. 70 l.fall.anche in comb.disp. con Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 gli artt. 1704 e 1388 c.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 287, 289 e 290 c.nav., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1719 e 1720 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver affermato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è un raccomandatario marittimo ed ha svolto in favore della società poi fallita le attività tipiche del raccomandatario marittimo, ha escluso che la stessa potesse essere qualificata, ai fini previsti dall’art. 70 l.fall., come un intermediario specializzatosul rilievo che , mentre l ’ intermediario si limita a compiere il pagamento ricevendo il denaro dal debitore e trasferendolo al creditore, la [OSCURATO:PERSONA], invece, ha concluso contratti nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. ed, avendo agito in nome proprio, ha, di conseguenza, eseguitopagamenti in favore dei terzi contraenti per estinguere obbligazioni proprie, salvo poi chiede re alla raccomandante , come previsto dall’art. 1720 c.c., il rimborso delle spese sostenute e il compenso per l’attività gestoria svolta. 3.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato la ricorrenteprincipale, così facendo, non ha considerato che: a) ai fini previsti dall’art. 70 l.fall., l’intermediario specializzato non è soltanto chi si limita ad una mera attività d’intermediazione ma anche chiesegua pagamenti per conto altrui nell ’ ambito di una più complessa attività gestoria,poiché, al fine di indirizzare le pretese della massa contro il vero destinatario della prestazione, ciò che rilevaè unicamente che il soggetto che si interpone tra il solvens e l ’ accipiens svol g a quest ’ attività in modo professionale e sia a ciò legittimato in forza di norme e regolamenti ad hoc , come, appunto, nel caso del raccomandatario marittimo, il quale, come si evince dalle attività Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 indicate dagli artt. 2 e 3 della l. n. 135/1977, svolge il ruolo d’intermediazione in quanto professionalmente tenuto a gestire rapporti contrattuali nell’interesse altrui e ad eseguire, attraverso la disponibilità di una somma ottenuta dal suo mandante e sufficiente a garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte per il suo tramite, i relativi servizi di pagamento; b) l’intermediario specializzato ai fini previsti dall’art. 70 l.fall. non richiede che il mandato conferito allo stesso sia munito di rappresentanza per compiere e ricevere pagamenti per conto del mandante, essendo, anzi, vero il contrario, poiché, se così fosse, la norma sarebbe stata inutile; c) il raccomandatario marittimo, come si evince dagli artt. 287 ss. c.nav.,agisce, pur in difetto di procura, come un mandatario con rappresentanza, sicché i pagamenti eseguiti d a lla [OSCURATO:PERSONA] sono stati eseguiti, con la provvista fornita dalla [OSCURATO:SOCIETA], in nome e per conto di quest’ultima; d) i prestatori dei servizi portuali, come si evince dai documenti acquisiti al giudizio, hanno , infatti, fatturato le prestazioni eseguite direttamente alla [OSCURATO:SOCIETA] e non alla raccomandataria, la quale, a sua volta, si è limitata a fatturare i compensi ricevuti per l’attività svolta;e) la [OSCURATO:PERSONA], del resto, non risulta, alla luce delle emergenze documentali, aver mai anticipato somme di denaro per conto della società poi fallita sicché il giudice non aveva alcun elemento per affermare che i versamenti eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] fossero rimborsi e non invece atti di costituzione della provvista. 3.3. Con il sesto motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., degli artt. 1719 e 1720 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur in Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 mancanza di prove, ha ritenuto che i versamenti eseguiti da quest’ultima erano rimborsi delle anticipazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA], omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, i pagamenti eseguiti per rimborsare le anticipazioni non possono essere confusi con i versamenti volti a costituire la provvista. 3.4. Con il settimo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1713, 1719 e 1362 ss. c.c., nonché dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che “i conti esborsi(che già nel nome indicano che le spese sono state sostenute) contengono l’elenco analitico dei servizi ottenuti per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. e del costo sostenuto(al centesimo)”, senza, tuttavia, considerare che il conto esborsi non si riferisce, in realtà, a somme riscosse dal raccomandatario marittimo per conto della mandante ma costituisce un conto delle spese da sostenere con riferimento ai servizi portuali che il raccomandatario marittimo ha procurato all’armatore. 3.5. Con l’ottavo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che il denaro versato dalla società poi fallita costituisse una provvista che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe impiegato nell’interesse della stessa, non avendo, in realtà, considerato che: - le fatture dei vari fornitori erano emesse direttamente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; -le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardavano i compensi relativi all’attività svolta; -i conti esborsi riportavano le spese da sostenere per le singole operazioni portuali mentre i documenti giustificativi di Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 tali spese erano rappresentati da fatture o altri documenti fiscali emessi dai prestatori dei servizi. 3.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale. 6.1. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, a dispetto delle asserite diverse emergenze delle stesse, hanno, in sostanza, ritenuto che i versamenti operati dalla società poi fallita a favore della convenuta non erano atti costitutivi di una provvista che la stessa avrebbe poi utilizzato per eseguire pagamenti a terzi ma, al contrario, atti solutori di debiti contratti dalla fallita nei suoi confronti quali rimborsi delle anticipazioni operate o compensi per l’attività gestoria svolta. 6.2. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. 6.3. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 6.4. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). 6.5. Il compito diquesta Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 6.6. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed, altrettanto esplicitamente, escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla convenuta , haritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla procedura (e cioè la domanda di revoca dei pagament i eseguiti da lla società poi fallitain periodo sospetto in favore d ell ’ ac cipiens ) e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che i versamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore della convenuta non erano costitutivi di una provvista al fine di consentire alla stessa di eseguire pagamenti in favore dei terzi che avrebbero erogato i servizi portuali ma, al contrario, quali atti direttamente solutori dei debiti contratti nei confronti di quest’ultima a titolo di rimborso delle anticipazioni operate o quale compenso per l’attività gestoria svoltadalla stessa per il conseguimento dei predetti servizi. 6.7. Ed una volta affermato, come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo, che i versamenti operati dalla società poi fallita erano atti di pagamento di debiti già contratti e non di costituzione di una provvista per futuri pagamenti in favore di terzi, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè, a fronte dei pagamentidei predetti debiti in periodo sospetto , l ’ accoglimento della domanda proposta dal Fallimento , in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., di atti di pagamento eseguiti da lla s ocietà debi trice poi fallita in favore della convenuta nei sei mesi anteriori alla dichiarazione dello stato d’insolvenza della prima, ed il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da quest’ultima a norma dell’art. 70, comma 1°, l.fall.. 6.8. Tale norma,nel testo in vigore ratione temporis , lì dove prevede che “larevocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati … si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione”, trova, in effetti, applicazione(indirizzando la pretesa revocatoria del Fallimento non nei confronti dell’intermediario accipiens, come altrimenti sarebbe accaduto, ma del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore poi fallito) quanto meno (al di là ditutti gli altri presupposti) nel caso in cui, in fatto, il versamento sia stato eseguito dal solvenscome mero atto costitutivo di una provvista e, in corrispondenza, ricevutodal terzo quale mero intermediario nei pagamenti tra il debitore poi fallito e i suoi effettivi destinatari, e cioè dei soggetti che ne risultano in definitiva arricchiti; essa non si applica nel caso, come quello in esame, in cui, al contrario, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell’accipiens, è risultato, in fatto, che i versamenti abbiano avuto, appunto, funzione solutoria avendo, in effetti, estinto i debiti che la società poi fallita aveva direttamente assunto nei confronti dell’accipiens;si tratta di esito equipollente a quello di rimesse confluite su un conto corrente bancario (e, come tali, ricevute da un soggetto, come la banca, che è senz’altro configurabile come un intermediario specializzato nei Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 pagamenti inter alios) che abbiano estinto in modo effettivo (e cioè consistente e durevole) l ’ esposizione debitoria del correntista nei confronti della stessa, essendo avendo, appunto, carattere solutorio e, in quanto tali, suscettibili di revoca fallimentare. 6.9. I pagamenti eseguiti dal solvens tramite intermediario, quindi, sono soltanto quelli eseguiti dall’intermediario in favore del terzo utilizzando la provvista precostituita dall’ordinante: non anche i pagamenti ricevuti dall’intermediario a titolo di rimborso dell’anticipazione effettuata in favore dell’ordinante per l’esecuzione di un suo mandato di pagamento verso un terzo beneficiario. In tale ipotesi, invero, la funzione d’intermediazione nel pagamento è assorbita, almeno in linea di principio, da una funzione creditizia: l’esecuzione del pagamento da parte di un intermediario in favore del beneficiario in mancanza della provvista precostituita dall’ordinante comporta, infatti, la messa a disposizione in favore di quest’ultimo dei mezzi con i quali disporre e consentire l’esecuzione del mandato di pagamento sicché la successiva estinzione dell’anticipazione effettuata dal terzo (in ipotesi) intermediario non è sottratta all’azione revocatoria fallimentare ove (come è stato accertato nel caso in esame) il rimborso dell’anticipazione (e il pagamento del compenso per l ’ attività svolta)sia stato eseguito in periodo sospetto e l’accipiens era in quel momento a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava il solvens. 7. Il ricorso principale dev’essere, quindi, rigettato. 8. I motivi del ricorso incidentale, funzionali a censurare la sentenza impugnata solo perché ha ritenuto che la società convenuta potesse essere configurata come un raccomandatario marittimo, risultano, evidentemente, assorbiti.Ric. 2019n.27544 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 10. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare al Fallimento le spese processuali, che liquida in €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’a