CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 09546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2019) proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7 marzo 2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (P.I.: 01431840493), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2310/2018 (pubblicata in data 8/10/2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12052/’19 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] lettala memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del dicembre 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Livorno – Sez. dist. di Portoferraio, la [OSCURATO:SOCIETA]. affinché venisse accertato l’esatto confine tra i terreni di proprietà di essa attrice di cui al foglio 14, part. 103 e quelli di parte convenuta di cui alle particelle 121 e 116 dello stesso foglio, siti nel territorio del Comune di Portoferraio. Si costituiva la convenuta, la quale instava, in via principale, per il rigetto dell’avversa domanda, sostenendone l’infondatezza (sul presupposto che l’esatto confine tra i due fondi coincideva con quello dell’allora stato dei luoghi, identificato dalla linea congiungente i picchetti di ferro e il filo metallico ivi insistenti a ridotto di una piantagione di ulivi) e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che aveva posseduto, da oltre vent’anni ed uti dominus, la striscia di terreno in contestazione (ovvero quella ricompresa tra la linea di confine pretesa dagli attori e quella indicata da essa convenuta), riportata in catasto al foglio 14, part. 650 e part. 652, con la dichiarazione del suo avvenuto acquisto per usucapione. L’adito Tribunale accoglieva, con sentenza n. 44/2011, la domanda attrice, statuendo che il confine fra le due proprietà era quello risultante dagli allegati alla relazione del c.t.u. nn. 2 e 3, ma riteneva fondata anche la domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarando avvenuto per usucapione l’acquisto, in suo favore, del diritto di proprietà dell’immobile individuato in catasto terreni del Comune di Portoferraio al foglio 14, part. 650, di mq 3, e 652, di mq 470, come da tipo di frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio di Livorno, ordinando a quest’ultima di procedere alla conseguente trascrizione della sentenza. 2. Decidendo sull’appello formulato dall’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” – con riguardo all’accoglimento, con la senten za di primo grado, dell’avversa domanda riconvenzionale di usucapione - e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., la quale avanzava, a sua volta, appello incidentale per sentir accertare l’esatta linea di confine in coincidenza con quella già di fatto esistente “in loco”, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2310/2018, accoglieva il gravame principale e rigettava quello incidentale, in tal senso ritenendo infondata la domanda riconvenzionale di usucapione accolta con l’impugnata sentenza di prime cure. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte toscana rilevava che, in effetti, dall’espletata istruzione probatoria era emerso come la striscia di terreno sulla quale l’appellata rivendicava l’acquisto del suo diritto di proprietà per usucapione si configurava come un’area da sempre completamente libera ed accessibile e che, in ogni caso, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva comprovato che il suo possesso si fosse protratto per venti anni. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ilprimo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione fra le parti ed il vizio di apparenza della motivazione dell’impugnata sentenza, avuto riguardo alla circostanza che il giudice di appello aveva ritenuto che dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio non era stata raggiunta la prova di tutti gli elementi costitutivi del dedotto acquisto per usucapione della contestata striscia di terreno, come, invece, riconosciuto dal giudice di primo grado. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1144 c.c., contestando la sentenza di appello nella parte in cui aveva tenuto conto dell’oggettivo, quanto incontestato, possesso ultratrentennale da essa esercitato in modo pacifico ed indisturbato sulla controversa striscia di terreno, la quale, fin dal 1974, era stata inglobata nellastrada di accesso all’[OSCURATO:PERSONA] di proprietà della stessa, senza alcuna contestazione da parte dell’allora proprietaria ([OSCURATO:PERSONA]). 3. Con la terza ed ultima doglianza, la ricorrente ha lamentato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., per non aver la Corte di appello determinato il confine tra le due proprietà in coincidenza con quello risultante dallo stato dei luoghi identificato dal limite delineato dai picchetti in ferro e filo metallico infissi sul luogo, comunque rappresentato dal filare di alberi di olivi secolari esistenti lungo la strada. 4. Rileva il collegio che i primi due motivi - esaminabili congiuntamente siccome all’evidenza connessi –sono inammissibili. Essi, invero, si risolvono in una sollecitazione ad una rivalutazione di merito nella presente sede di legittimità (perciò inammissibile) degli elementi istruttori acquisiti in giudizio in ordine al ritenuto mancato raggiungimento di una prova sufficiente – al la quale era onerata l’attuale ricorrente - ed idonea riscontrante il preteso acquisto per usucapione, nella configurazione di tutti i suoi elementi costitutivi come prescritti dall’art. 1158 c.c., della controversa striscia di terreno, oltretutto non ben definita. In particolare, sulla scorta della selezione dei risultati della prova orale (il cui potere di scelta sotto il profilo dell’attendibilità e il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito), la Corte di appello ha escluso che fosse stato adeguatamente riscontrato l’addotto dominio esclusivo della società [OSCURATO:SOCIETA] manifestatosi concretamente attraverso l’esercizio di attività univocamente sintomatiche del vantato possesso (avendo - quelle relative al taglio di erba, alla potatura e alla concimatura degli ulivi delle condotte - costituito oggetto di tolleranza della precedente proprietaria e, comunque, non risultando idonee, di per sé sole, a denotare un possesso “ad usucapionem”: cfr., ad., Cass. n. 18215/2013 e Cass.n. 6123/2020), sia sotto il profilo materiale che soggettivo, giungendo alla motivata conclusione che, in effetti, l’area oggetto di contestazione – come emerso anche dalla c.t.u. – era stata di fatto inglobata nella strada di accesso all’[OSCURATO:PERSONA] e che, tuttavia, era indiscriminatamente percorsa sia dai clienti dell’albergo che dai dipendenti dell’azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA]” (da cui un’utilizzazione promiscua della stessa, come tale legittimante, al limite, una situazione di compossesso), con la conseguente determinazione di quest’ultima di chiedere la delimitazione dei confini. Il giudice di appello ha, poi, adeguatamente rimarcato (v. pag. 6 della impugnata sentenza) che, in ogni caso, era mancata la prova della necessaria continuità del dedotto possesso per un periodo ultraventennale e ciò sulla base della valutazione complessiva di idonee testimonianze. Al riguardo è appena il caso di evidenziare come costituisca principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra tutte, Cass. n. 4035/2007 e Cass. n. 356/2017) che, in tema di possesso "ad usucapionem", non è censurabile in sede di legittimità - ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici (come verificatosi nella fattispecie) -l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli elementi dedotti in giudizio dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire. A ciò si è aggiunta la precisazione che, poiché la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà di immobili si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, in materia di usucapione di beni oggetto di comunione, il comportamento del compossessore, da manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo. 5. Anche il terzo ed ultimo motivo si profila inammissibile, dal momento che la Corte di appello, per effetto dell’impossibilità di individuare il reale confine sulla base delle opere presenti sul posto, ha – alla stregua di una squisita valutazione di merito (insindacabile nella presente sede di legittimità) legittimamente ritenuto che fosse necessario ricorrere alle risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass.n. 14020/2017) mediante espletamento di c.t.u., a seguito della cui attività la stessa Corte è pervenuta a delimitare l’effettivo confine tra i fondi dedotti in giudizio, partendo dall’unico elemento certo esistente sul posto (ossia un picchetto infisso al suolo, identificato come punto A nella relazione del c.t.u.), per poi individuare con i successivi vertici B-C-D (come sempre indicati dal c.t.u.) la reale linea di confine tra le due proprietà. 6.In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos