CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 1979
Cassazione n. 35813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/04/1979 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG 49' 574 Af 77/1/ Il Procuratore generale, FrancesRCostantini, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2024 della Corte di assise di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso da novembre 2005 in poi, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 21 ottobre 2013, divenuta definitiva; 2) al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riunito dal vincolo della continuazione con il reato associativo sub 1 e giudicato dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 giugno 2016, divenuta definitiva; 3) ai reati di omicidio, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., commessi I'll marzo 2003 giudicati dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 29 marzo 2018, divenuta definitiva; 4) al reato di omicidio, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., commesso in data 1 giugno 2004 giudicato dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 10 luglio 2015, divenuta definitiva; 5) ai reati di omicidio, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., commessi il 26 luglio 2007 in Napoli, giudicati dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 27 novembre 2019, divenuta definitiva; 6) al reato di omicidio, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., commesso il 28 luglio 2009 giudicato dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 9 ottobre 2020, divenuta definitiva. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato l'assenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, posto che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che i singoli reati di omicidio erano stati posti in essere per motivi del tutto contingenti e occasionali, non preventivabili dal soggetto agente sin dal momento in cui lo stesso aveva deciso di aderire alle due realtà associative di cui alle sentenze sub i e 2. 2. Con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valorizzare correttamente il fatto che, dalla lettura delle sentenze di condanna, era emerso che Pecorelli, sin dal 1999 (e, quindi, in un periodo antecedente alla formale contestazione del reato associativo), aveva preventivato di svolgere compiti esecutivi nelle azioni di fuoco deliberate dal capo della realtà associativa. D'altronde, dalla lettura della medesima ordinanza impugnata, si evincerebbe che lo stesso giudice dell'esecuzione avrebbe evidenziato i collegamenti tra il reato associativo e gli omicidi perpetrati da Pecorelli ai danni di esponenti dei clan rivali. 3. Con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 125, 671 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata omesso di accertare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso e, quindi, rigettato l'istanza, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, senza considerare che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati associativi. In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valorizzare quanto accertato nella sentenza sub 1 in ordine al fatto che Pecorelli fosse la persona addetta all'esecuzione delle "azioni di fuoco" deliberate dall'associazione. Era possibile affermare, quindi, che tutti i reati oggetto dell'istanza fossero stati compiuti nell'ambito della realtà associativa, della quale avevano costituito i reati fine, non potendo costituire elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza il fatto che i reati di omicidio fossero stati provocati da determinazioni estemporanee, in quanto predeterminati dai promotori e dai capi dell'associazione, ma non anche dal condannato, che era un mero esecutore di tali ordini. Dalla lettura delle sentenze di condanna, infatti, era possibile affermare che Pecorelli, sin dal momento in cui aveva deciso di partecipare all'associazione di tipo mafioso di riferimento, aveva accettato il programma associativo e il suo ruolo di esecutore dei reati fine. Ad avvalorare questa tesi, nel ricorso si evidenzia come il giudice della cognizione sub 1 avesse riconosciuto, a favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra il reato associativo e i singoli reati fine, essendo emerso che lo stesso, nel momento in cui aveva aderito al sodalizio, aveva previsto e deciso in futuro di commettere reati di estorsione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova premettere che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Il principio affermato in giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di condanna, non era emerso alcun elemento in forza del quale poter sostenere che i reati di omicidio fossero stati già preventivamente ideati e programmati sin dal momento della costituzione del sodalizio, a prescindere dal fatto che il giudice della cognizione aveva accertato l'esistenza dell'associazione solo a far data da novembre 2005. I singoli reati di omicidio, infatti, erano avvenuti per ragioni del tutto contingenti e occasionali, considerando che il reato sub 3 era avvenuto solo perché era stata rivolta una richiesta di assistenza al clan [OSCURATO:PERSONA] al fine di indebolire il clan rivale riferibile alla famiglia Ascione; il reato sub 4 era stato commesso in una particolare occasione (il trasferimento della vittima da un ospedale a una clinica privata), non preventivabile in precedenza; il reato sub 5 era avvenuto quale ritorsione a due sodali del gruppo Amato-Pagano, che avevano posto in essere un'aggressione ritenuta ingiustificata; il reato sub 6 era avvenuto per eliminare un affiliato ritenuto orami inaffidabile. Il ricorrente, quindi, non si confronta con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che tali condotte non potevano essere preventivate in precedenza da Pecorelli, non bastando - ai fini dell'accoglimento dell'istanza - il fatto che quest'ultimo avesse svolto un generico ruolo di esecutore delle deliberazioni delinquenziali dell'associazione. Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, infatti, per la configurabilità della continuazione è necessaria un'unica complessa deliberazione preventiva, alla quale segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica; deve, invece, escludersi che un generico programma di attività delinquenziale, o un mero sistema di vita improntato alla delinquenza, possano essere considerati elementi sintomatici della sussistenza del vincolo della continuazione tra diversi reati, perpetrati a distanza di tempo, qualora non venga a risultare, in qualche modo, che essi, tutti o in parte, siano ricompresi, effettivamente, in un piano criminoso già deciso, almeno a grandi linee, sin dall'inizio della condotta (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307), circostanza non avvenuta nel caso in esame. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati di omicidio, commessi in tempi diversi e con modalità esecutive differenti tra loro, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione con i reati associativi, in ordine ai quali era stata già applicata la disciplina della continuazione. Tale decisione, infine, non può essere messa in discussione per il fatto che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato associativo sub 1 e singoli reati estorsivi a favore di differente correo, in quanto trattasi di valutazione non rilevante nella presente sede. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.