Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43141/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929-01; in questo senso v.

Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 27811-01) e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che con i successivi motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione; rilevato che il motivo con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato, in considerazione della durata della sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato a norma dell'art. 420-quater cod. pen., di talché la prescrizione del reato non è maturata prima della sentenza di secondo grado (invero, l'ordinanza di sospensione del processo del Tribunale di Forlì è stata adottata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] stante l'irreperibilità dell'imputato, rinviando all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è verificato un ulteriore rinvio a quella del 17/10/2017 fintanto che la sospensione del processo è stata revocata il 23/10/2019); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e che non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che l'ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena inflitta con giudizio di prevalenza - o quantomeno di equivalenza - delle predette attenuanti sulla contestata recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia l'assenza di elementi suscettibili di una positiva valutazione (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01;) nonché la particolare gravità del fatto tale da giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. (Sez. 1, n. 3506 del 07/07/2010, P.G., Rv. 247959-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929-01; in questo senso v. Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 27811-01) e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che con i successivi motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione; rilevato che il motivo con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato, in considerazione della durata della sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato a norma dell'art. 420-quater cod. pen., di talché la prescrizione del reato non è maturata prima della sentenza di secondo grado (invero, l'ordinanza di sospensione del processo del Tribunale di Forlì è stata adottata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] stante l'irreperibilità dell'imputato, rinviando all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è verificato un ulteriore rinvio a quella del 17/10/2017 fintanto che la sospensione del processo è stata revocata il 23/10/2019); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e che non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che l'ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena inflitta con giudizio di prevalenza - o quantomeno di equivalenza - delle predette attenuanti sulla contestata recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia l'assenza di elementi suscettibili di una positiva valutazione (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01;) nonché la particolare gravità del fatto tale da giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. (Sez. 1, n. 3506 del 07/07/2010, P.G., Rv. 247959-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 43141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris