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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18445/2026

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rmafactoring s.p.a. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, viale Scarampo 15, in personadel Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei poteri conferiticon scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, accolta 13060,rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G - pec:m.delbene @ avvocatinocera-pec.it) con studio in [OSCURATO:PERSONA](SA) alla Piazza G. Amendola n. 12.RicorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco p.t. geom. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA](AV) alla Piazza degli Eroi n. 2, rappresentato e difeso, in virtù diprocura su documento informatico separato, da considerarsi apposta in calce al controricorso, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f.: NNLGPP 73S27 A783O, [OSCURATO:TELEFONO], pec: avvgiuseppeiannelli @puntopec.it.Numero registro generale 10936/2025Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18445/2026Data pubblicazione 08/06/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 4490 depo-sitata l’8 novembre 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 97.626,06) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Numero registro generale 10936/2025Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18445/2026Data pubblicazione 08/06/2026Roma, 05.06.2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rmafactoring s.p.a. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, viale Scarampo 15, in personadel Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei poteri conferiticon scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, accolta 13060,rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G - pec:m.delbene @ avvocatinocera-pec.it) con studio in [OSCURATO:PERSONA](SA) alla Piazza G. Amendola n. 12.RicorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco p.t. geom. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA](AV) alla Piazza degli Eroi n. 2, rappresentato e difeso, in virtù diprocura su documento informatico separato, da considerarsi apposta in calce al controricorso, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f.: NNLGPP 73S27 A783O, [OSCURATO:TELEFONO], pec: avvgiuseppeiannelli @puntopec.it.Numero registro generale 10936/2025Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18445/2026Data pubblicazione 08/06/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 4490 depo-sitata l’8 novembre 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 97.626,06) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Numero registro generale 10936/2025Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18445/2026Data pubblicazione 08/06/2026Roma, 05.06.2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti
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