CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato l'estinzione del reati allo stesso ascritti, già dichiarata in primo grado, escludendo la sussistenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia assolutoria nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto, attinente alla inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente l'assenza di prove a carico, essendo necessaria la prova positiva della innocenza dell'imputato (al quale è riconosciuta la facoltà di rinunciare alla prescrizione); Ricordato, al riguardo, che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); e chiarito che l'evidenza, richiesta dall'art.129 comma 2 cod. proc. pen. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, in motivazione); Considerato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., anche sui motivi aggiunti con i quali il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) per travisamento della prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osini S t eft9 DEP-',751TATO N C