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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 51328/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 1955 avverso la sentenza del 15 maggio 2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, il 15 maggio 2023 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria.

2. Avverso tale sentenza, in data 27 luglio 2023, proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 628, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione: la sentenza avrebbe ricostruito la condotta in modo non coerente con le prove raccolte.

2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, perché proposto dopo il decorso dei termini previsti dall'art. 544, comma 2 cod. proc. pen.. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 1955 avverso la sentenza del 15 maggio 2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, il 15 maggio 2023 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria. 2. Avverso tale sentenza, in data 27 luglio 2023, proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 628, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione: la sentenza avrebbe ricostruito la condotta in modo non coerente con le prove raccolte. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, perché proposto dopo il decorso dei termini previsti dall'art. 544, comma 2 cod. proc. pen.. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 51328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris