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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 11435/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .\) Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto nel delitto di furto aggravato e, conseguentemente, ha rideterminato la pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da un giudice onorario in relazione ad un reato che non poteva essere trattato dallo stesso, è manifestamente infondato, atteso che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.; invero, la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, Cipolletti, Rv. 272439; sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Caggia, Rv. 283578); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando una non corretta valutazione del quadro probatorio - in particolare le dichiarazioni della persona offesa - operata dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, per un verso genericamente formulato, è comunque finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (si vedano pag. 2-5 del provvedimento impugnato, con particolare riferimento ai principi di riscontro alla credibilità della parte civile, anche al lume dell'assenza di versione dei fatti da parte degli imputati, idonea a neutralizzare la credibilità del racconto della medesima persona offesa); Ritenuto, pertanto, che gli argomenti della memoria depositata dalla difesa degli imputati il 24 gennaio 2025 non meritino accoglimento e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che in data 19 febbraio 2025 la difesa delle parti civili ha fatto pervenire memoria difensiva e conclusioni, che non possono essere valutate perché depositate tardivamente, in violazione del termine anticipatorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza; invero, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (sez.7, ord.n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv.281308).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso 26 febbraio 2025 Il consigli re es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .\) Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto nel delitto di furto aggravato e, conseguentemente, ha rideterminato la pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da un giudice onorario in relazione ad un reato che non poteva essere trattato dallo stesso, è manifestamente infondato, atteso che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.; invero, la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, Cipolletti, Rv. 272439; sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Caggia, Rv. 283578); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando una non corretta valutazione del quadro probatorio - in particolare le dichiarazioni della persona offesa - operata dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, per un verso genericamente formulato, è comunque finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (si vedano pag. 2-5 del provvedimento impugnato, con particolare riferimento ai principi di riscontro alla credibilità della parte civile, anche al lume dell'assenza di versione dei fatti da parte degli imputati, idonea a neutralizzare la credibilità del racconto della medesima persona offesa); Ritenuto, pertanto, che gli argomenti della memoria depositata dalla difesa degli imputati il 24 gennaio 2025 non meritino accoglimento e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che in data 19 febbraio 2025 la difesa delle parti civili ha fatto pervenire memoria difensiva e conclusioni, che non possono essere valutate perché depositate tardivamente, in violazione del termine anticipatorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza; invero, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (sez.7, ord.n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv.281308). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso 26 febbraio 2025 Il consigli re es
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