CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 aprile 2021
Cassazione n. 33706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27465-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - intimata - avverso la sentenza n. 1330/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE notificò a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento emessa ex art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 5613/1/2018, accolse parzialmente il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, contestualmente impugnando, innanzi alla medesima Commissione, il provvedimento di diniego dell'istanza di definizione agevolata della controversia presentata da esso contribuente il 22.5.2019. Propose, altresì, appello incidentale l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che l'adita C.T.R., con sentenza n. 1330/2021, depositata il 02/04/2021: (a) rigettò l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di definizione agevolata della lite osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - "che la controversia avente ad oggetto un atto di mera riscossione non rientra tra quelli definibili ai sensi del citato D.L. n. 119/2018 che riguarda gli atti impositivi"; b) rigettò Ric. 2021 n. 27645 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- entrambi i gravami, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza di primo grado; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituta, ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE, mentre è rimasta intimata VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6... avendo la sentenza della CTR Lombardia erroneamente confermato il diniego espresso dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di definizione agevolata della lite omettendo di considerare il diverso indirizzo giurisprudenziale vigente" (cfr. ricorso, p. 7) che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente evidenziare che in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito Ric. 2021 n. 27645 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- della pretesa impositiva (Cass., Sez. U, 25.6.2021, n. 18298, Rv. 661547-01); che tale principio è stato disatteso dalla C.T.R., la quale ha, invece, escluso in nuce la definibilità in maniera agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, dei giudizi aventi ad oggetto le cartelle ex art. 36-bis cit.; che quanto precede determina l'assorbimento del secondo motivo, con cui parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione dell'art. 91 c.p.c...avendo la CTR erroneamente liquidato le spese di giudizio pur in mancanza di costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'Avvocatura dello stato o di un legale" (cfr. ricorso, p. 10); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella c