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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1961

Cassazione n. 45044/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1962 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è sta confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 cod.pen. in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

Non contenendo le argomentazioni poste alla base del motivo alcuna censura idonea a evidenziare un vizio di illogicità della sentenza di appello, nella parte in cui ha ritenuto non sussistente un evidenza della prova dell'innocenza dei ricorrenti e il tutto in coerenza con il principio in base al quale a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu ocull, con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091, tra le altre).

Avendo, anzi, la Corte territoriale evidenziato espressamente la non univocità degli elementi di prova e la conseguente impossibilità - dati i limiti di cognizioni propri della relativa situazione processuale - di procedere a un loro analitico esame nel merito.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1962 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è sta confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 cod.pen. in quanto estinto per intervenuta prescrizione. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Non contenendo le argomentazioni poste alla base del motivo alcuna censura idonea a evidenziare un vizio di illogicità della sentenza di appello, nella parte in cui ha ritenuto non sussistente un evidenza della prova dell'innocenza dei ricorrenti e il tutto in coerenza con il principio in base al quale a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu ocull, con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091, tra le altre). Avendo, anzi, la Corte territoriale evidenziato espressamente la non univocità degli elementi di prova e la conseguente impossibilità - dati i limiti di cognizioni propri della relativa situazione processuale - di procedere a un loro analitico esame nel merito. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle
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