CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04596/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento ai capi A) e C) Lette le conclusioni scritte della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con liquidazione delle spese legali sostenute nel grado [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 ottobre 2018 dal Tribunale di Monza in relazione a fattispecie di cui all'art. 642 cod pen 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Ferdinando articolando i seguenti motivi. 2.1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p. limitatamente alla mancata assunzione della perizia calligrafica e motivazione mancante e/o inesistente. Il ricorrente afferma che tale accertamento risultava connesso alla non univocità probatorio del materiale istruttorio raccolto e quindi avrebbe dovuto ritenersene l'assoluta necessità mentre la Corte territoriale ha radicalmente omesso alcuna motivazione sul punto. 2.2. Motivazione mancante e/o inesistente in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, limitatamente all'individuazione dell'autore del reato. La difesa del ricorrente afferma la mancanza di alcuna certezza sull'identificazione dell'imputato risultando possibile che i fatti siano stati posti in essere da un omonimo che avesse stessa data di nascita ma fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] considerare che il teste RAVANELLI non aveva svolto accertamenti ne aveva verificato l'identità di chi si era presentato presso l'agenzia. 2.3. Motivazione mancante e/o apparante in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e motivazione illogica. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p., 208 c.p.p. e 64 comma 3 lett. b). Non sarebbe stato adeguatamente valutato una pluralità di elementi indicati in sede d'appello e segnatamente: • la mancanza di interesse o di vantaggio economico da parte dell'imputato; • l'utilizzazione di un documento di identità falso per stipulare la polizza assicurativa che oltretutto ritraeva l'effigie di un'altra persona palesemente diversa rispetto al [OSCURATO:PERSONA]; • la palese diversità delle firme rispetto a quella posta nel vero documento dell'imputato; • la falsa prospettazione della proprietà in capo al ricorrente delle automobili assicurate e la identità del modus operandi in entrambe le vicende; • l'impossibilità di considerare quale elemento a carico il silenzio dell'imputato 2.4. Erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p., motivazione mancante e/o manifestamente illogica. La difesa afferma l'illegittimità dell'iter motivazionale seguito dalla Corte che aveva esplicitato i motivi per cui si escludeva la circostanza attenuante del danno di minima entità solo in relazione alla posizione Ioimo e senza valutare l'effettivo pregiudizio economico subito dal soggetto passivo e le condizioni patrimoniali della medesima persona offesa. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento ai capi A) e C) 3.2. La parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con liquidazione delle spese legali sostenute nel grado 3.3. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati 2. A fronte di una specifica contestazione in sede di appello, la Corte territoriale non ha spiegato quali siano stati gli elementi che hanno portato ad affermare che sia stato proprio l'odierno ricorrente a presentarsi e sottoscrivere i contratti de quibus. Né nella sentenza in Tribunale nella sentenza di appello alcun riferimento ad eventuali riconoscimenti anche solamente fotografici, non risulta da nessuno dei due provvedimenti che vi sia similitudine tra le fattezze dell'imputato e i documenti di riconoscimento concretamente presentati, non risulta in concreto svolto alcun giudizio di comparazione fra le sottoscrizioni apposte ai contratti e precedenti sottoscrizioni da parte dell'imputato. Se infatti la condanna in primo grado derivava dal coinvolgimento de [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all'automobile della moglie, l'intervenuta assoluzione su tale capo avrebbe determinato la necessità di individuare in maniera specifica e concreta la circostanza che permetteva di affermare il coinvolgimento dell'imputato. 3. Deve quindi disporsi l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezio