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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09533/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 28 marzo 2024, con la quale l'imputata, all'esito di giudizio abbreviato, era stata condannata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta la carenza della motivazione relativamente al rigetto della richiesta della difesa di applicare la circostanza attenuante della speciale tenuità del lucro e dell'evento di cui all'art. 62, comma primo, n. 4) cod. pen.; che, nel dettaglio, a parere della difesa ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso di argomentare l'insussistenza della tenuità del lucro ed avrebbe quindi erroneamente escluso la concessione dell'attenuante richiesta solamente in ragione della pluralità e dei quantitativi delle sostanze detenute; che, in aggiunta, si evidenza la compatibilità del riconoscimento della predetta attenuante con i tutti i reati legati a motivi di lucro.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo in parte, non consentito dalla legge in sede di legittimità e, in parte, manifestamente infondato; che, infatti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. è necessario accertare la speciale tenuità tanto del lucro conseguito quanto dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097-01); che la Corte di merito non ha prospettato alcuna incompatibilità, in linea teorica, tra i reati basati su fini di lucro e la circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen.; che, nel caso di specie, la pluralità ed il quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenute appaiono incompatibili con la speciale tenuità, come ampiamente esposto nel provvedimento impugnato e come appare evidente dalla semplice lettura dell'imputazione.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 28 marzo 2024, con la quale l'imputata, all'esito di giudizio abbreviato, era stata condannata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta la carenza della motivazione relativamente al rigetto della richiesta della difesa di applicare la circostanza attenuante della speciale tenuità del lucro e dell'evento di cui all'art. 62, comma primo, n. 4) cod. pen.; che, nel dettaglio, a parere della difesa ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso di argomentare l'insussistenza della tenuità del lucro ed avrebbe quindi erroneamente escluso la concessione dell'attenuante richiesta solamente in ragione della pluralità e dei quantitativi delle sostanze detenute; che, in aggiunta, si evidenza la compatibilità del riconoscimento della predetta attenuante con i tutti i reati legati a motivi di lucro. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo in parte, non consentito dalla legge in sede di legittimità e, in parte, manifestamente infondato; che, infatti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. è necessario accertare la speciale tenuità tanto del lucro conseguito quanto dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097-01); che la Corte di merito non ha prospettato alcuna incompatibilità, in linea teorica, tra i reati basati su fini di lucro e la circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen.; che, nel caso di specie, la pluralità ed il quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenute appaiono incompatibili con la speciale tenuità, come ampiamente esposto nel provvedimento impugnato e come appare evidente dalla semplice lettura dell'imputazione. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 genn
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